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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-73/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2020. — Belgische Staat e Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie contro Movic BV e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “materia civile e commerciale” – Azione inibitoria di pratiche commerciali sleali proposta da un’autorità pubblica a fini di tutela degli interessi dei consumatori. — Causa C-73/19

Giurisprudenza europea62019CJ0073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che un'azione inibitoria promossa da autorità pubbliche belghe contro società olandesi per far cessare la rivendita sleale di biglietti rientra, in linea di principio, nella materia civile e commerciale del regolamento Bruxelles I bis. La qualifica non è esclusa dal fatto che l'azione sia esercitata da un'autorità pubblica né dall'uso di elementi probatori raccolti nell'ambito dei suoi poteri di controllo, se l'autorità opera come un soggetto legittimato all'azione analogo a un'associazione di consumatori. Esula invece dal regolamento la specifica domanda che mira a conferire un potere di accertamento probatorio futuro tipicamente pubblicistico.

Ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis: se un'azione inibitoria per pratiche commerciali sleali promossa da un'autorità pubblica nazionale rientri nella «materia civile e commerciale»

La questione giuridica

Se l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» un'azione proposta dalle autorità di uno Stato membro contro società stabilite in un altro Stato membro per far accertare e cessare pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori, con domande accessorie di pubblicità della decisione, penalità e accertamento probatorio di future infrazioni.

Principio di diritto

Rientra nella nozione autonoma di «materia civile e commerciale» un'azione giudiziaria con cui le autorità di uno Stato membro agiscono contro professionisti stabiliti in un altro Stato membro per ottenere l'accertamento e la cessazione di pratiche commerciali sleali, anche quando agiscano in difesa dell'interesse generale dei consumatori, purché non esercitino in concreto prerogative di pubblico potere che eccedano le regole di diritto comune applicabili nei rapporti tra privati. Le domande accessorie di pubblicità della decisione e di penalità seguono la domanda principale e restano incluse nell'ambito del regolamento; resta invece fuori, in quanto attinente a poteri pubblicistici, la sola domanda volta ad attribuire alle autorità il potere di accertare future infrazioni mediante semplice verbale di un funzionario giurato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7 direttiva 93/13/CEE
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 11 direttiva 2005/29/CE
  • Direttiva 2009/22/CE
  • Articolo 14 della legge belga del 30 luglio 2013
  • Articolo XVII.7 del Codice di diritto economico belga

Azione inibitoria contro pratiche commerciali sleali e ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal hof van beroep te Antwerpen, riguarda la qualificazione, ai fini della competenza giurisdizionale internazionale, di un'azione promossa dalle autorità belghe contro tre società stabilite nei Paesi Bassi per la rivendita online di biglietti di eventi in Belgio a condizioni ritenute illecite.

Fatti e procedimento principale

Le autorità belghe avevano chiesto al giudice nazionale, in via principale, di accertare la violazione della legge belga del 30 luglio 2013 e del Codice di diritto economico e di ordinare la cessazione delle pratiche contestate. In via accessoria domandavano anche:

  • misure di pubblicità della decisione;
  • una penalità di 10.000 euro per ogni infrazione;
  • la possibilità di accertare future violazioni mediante semplice verbale redatto da un funzionario giurato.

Le società convenute avevano eccepito il difetto di competenza internazionale, sostenendo che le autorità belghe avessero agito nell'esercizio di pubblici poteri e che, pertanto, la controversia non rientrasse nella materia civile e commerciale.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se un procedimento di questo tipo, fondato sull'articolo 14 della legge del 30 luglio 2013 e sull'articolo XVII.7 del CDE, rientrasse nella nozione di «materia civile e commerciale» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

Normativa UE richiamata

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012;
  • la direttiva 93/13/CEE, articolo 7, sulle azioni inibitorie contro clausole abusive;
  • la direttiva 2005/29/CE, articolo 11, sulle pratiche commerciali sleali;
  • la direttiva 2009/22/CE, che include tali direttive tra quelle a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la nozione di «materia civile e commerciale» è autonoma e va interpretata in modo estensivo, alla luce degli obiettivi del regolamento e della necessità di continuità con la precedente giurisprudenza sul regolamento n. 44/2001 e sulla Convenzione di Bruxelles.

Il criterio decisivo è se l'autorità pubblica agisca o meno nell'esercizio di pubblici poteri. La controversia resta nella materia civile e commerciale quando l'autorità pubblica si trova, quanto alla legittimazione e all'oggetto dell'azione, in una posizione assimilabile a quella di un soggetto privato o di un organismo di tutela dei consumatori, senza beneficiare di prerogative che eccedano il diritto comune.

Nel caso di specie:

  • l'azione principale mirava a far cessare pratiche commerciali sleali ai sensi della normativa di attuazione della direttiva 2005/29;
  • la posizione processuale delle autorità belghe era comparabile a quella di altri soggetti legittimati ad agire, inclusi gli organismi di tutela dei consumatori;
  • la difesa dell'interesse generale dei consumatori non coincide, di per sé, con l'esercizio di prerogative pubblicistiche;
  • l'uso di elementi probatori raccolti da autorità pubbliche non basta a escludere la controversia dal regolamento, salvo che tali elementi siano espressione concreta di poteri autoritativi che pongano l'autorità in una posizione diversa da quella di un privato.

Domande accessorie

La Corte distingue tra le domande accessorie:

  • le misure di pubblicità della decisione e la penalità sono considerate misure tipiche del processo civile funzionali all'effettività della condanna principale;
  • la domanda volta a consentire l'accertamento di future infrazioni mediante semplice verbale di un funzionario giurato non rientra invece nella materia civile e commerciale, perché implica un potere eccedente le norme di diritto comune.

La Corte precisa però che il sistema del regolamento n. 1215/2012 non impone di trascinare necessariamente le domande accessorie nella stessa qualificazione della domanda principale.

Decisione

La Corte dichiara che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un'azione come quella proposta dalle autorità belghe contro professionisti stabiliti in un altro Stato membro, diretta a far accertare e cessare pratiche commerciali sleali, rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», così come rientrano le domande accessorie di pubblicità e di penalità. Resta invece fuori, in quanto pubblicistica, la domanda relativa all'attribuzione del potere di accertare future infrazioni mediante verbale di un funzionario giurato.

Principio affermato

Ai fini del regolamento Bruxelles I bis, un'azione inibitoria contro pratiche commerciali sleali promossa da un'autorità pubblica nazionale può essere qualificata come controversia civile e commerciale quando l'autorità non esercita prerogative di pubblico potere, ma agisce in modo sostanzialmente assimilabile a un soggetto legittimato alla tutela dei consumatori; la sola difesa dell'interesse generale o l'utilizzo di prove raccolte in sede amministrativa non bastano a escludere tale qualificazione.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionalepratiche commerciali slealitutela dei consumatoricooperazione giudiziaria civileazione inibitoria

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