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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-378/16

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2020. — Inclusion Alliance for Europe GEIE contro Commissione europea. — Impugnazione – Clausola compromissoria – Convenzioni di sovvenzione stipulate nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) nonché del programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) – Progetti MARE, Senior e ECRN – Decisione della Commissione di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte – Competenza del giudice dell’Unione. — Causa C-378/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie l’impugnazione di IAE contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto, in larga parte per irricevibilità, il ricorso avverso una decisione della Commissione di recupero somme relative a tre convenzioni di sovvenzione. La Corte afferma che il giudice dell’Unione, investito di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione esecutiva adottata in un contesto contrattuale, non può escludere i motivi attinenti alle clausole contrattuali e alle norme applicabili al contratto. L’ordinanza è quindi annullata e la causa rinviata al Tribunale.

Impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibili, in un ricorso di annullamento, i motivi relativi a decisioni della Commissione di recupero di somme dovute in esecuzione di convenzioni di sovvenzione: competenza del giudice dell’Unione e distinzione tra articolo 263 TFUE e articolo 272 TFUE.

La questione giuridica

La Corte era chiamata a stabilire se il Tribunale avesse errato nel qualificare come irricevibili, perché attinenti all’interpretazione e all’esecuzione di clausole contrattuali, i motivi dedotti da IAE contro una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 299 TFUE per il recupero di somme asseritamente indebitamente versate; se fosse corretta la distinzione netta tra ricorso ex articolo 263 TFUE e ricorso ex articolo 272 TFUE; se fossero correttamente valutati i motivi su principi generali, revisione contabile, arricchimento senza causa e domanda risarcitoria.

Principio di diritto

Quando la Commissione adotta, nell’ambito di un rapporto contrattuale, una decisione che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE, il giudice dell’Unione adito con un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE non può limitare il sindacato ai soli profili estranei al contratto: deve poter esaminare anche i motivi relativi all’inadempimento delle clausole contrattuali e alle norme che disciplinano il rapporto, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta. La Corte annulla quindi l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibili tali motivi, rinviando la causa al Tribunale per l’esame nel merito.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 274 TFUE
  • Articolo 299 TFUE
  • Articolo 317 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea, articoli 168, 169 e 170
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
  • Regolamento (CE) n. 1525/2007
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
  • Decisione n. 1982/2006/CE
  • Decisione n. 1639/2006/CE
  • Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom

Recupero di somme dovute in esecuzione di convenzioni di sovvenzione e competenza del giudice dell’Unione

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Inclusion Alliance for Europe GEIE contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso contro una decisione della Commissione, adottata ai sensi dell’articolo 299 TFUE, con cui si ordinava il recupero di somme versate nell’ambito dei progetti MARE, Senior ed ECRN. La controversia si inserisce nel quadro di convenzioni di sovvenzione concluse nell’ambito del settimo programma quadro e del programma quadro per la competitività e l’innovazione.

Fatti e svolgimento del procedimento

La Commissione aveva concluso con IAE tre convenzioni di sovvenzione e, a seguito di verifiche contabili, aveva contestato irregolarità nella gestione finanziaria dei progetti e avviato procedure di recupero. Dopo note di addebito, diffide e scambi di corrispondenza, la Commissione aveva adottato il 17 luglio 2013 una decisione che qualificava IAE come debitrice di complessivi EUR 212 411,89, oltre interessi di mora.

Dinanzi al Tribunale, IAE aveva chiesto l’annullamento della decisione e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva respinto gran parte dei motivi in quanto manifestamente irricevibili, ritenendo che i motivi relativi alle clausole contrattuali e al diritto applicabile al contratto non potessero essere esaminati nell’ambito di un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, ma solo in un eventuale ricorso ex articolo 272 TFUE.

Questioni giuridiche esaminate dalla Corte

La Corte ha esaminato, in particolare:

  • la ricevibilità dell’impugnazione alla luce degli articoli 168, 169 e 170 del regolamento di procedura;
  • la correttezza della distinzione operata dal Tribunale tra ricorso ex articolo 263 TFUE e ricorso ex articolo 272 TFUE;
  • la possibilità di dedurre, contro una decisione della Commissione costituente titolo esecutivo, motivi fondati sulla violazione di clausole contrattuali, principi generali del diritto dell’Unione e norme pertinenti al contratto;
  • i motivi relativi ad arricchimento senza causa e responsabilità extracontrattuale.

Ragionamento della Corte sulla competenza e sulla ricevibilità dei motivi

La Corte respinge preliminarmente l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione contro l’impugnazione. Rileva che l’atto di impugnazione indicava in modo sufficientemente preciso i punti contestati e gli errori di diritto dedotti, conformemente ai requisiti dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura. Osserva inoltre che le conclusioni di IAE miravano sostanzialmente all’annullamento dell’ordinanza e, indirettamente, al medesimo risultato perseguito in primo grado.

Nel merito, la Corte censura l’impostazione del Tribunale. Ricorda che, in linea generale, il ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE è esperibile contro qualsiasi atto dell’Unione idoneo a produrre effetti giuridici obbligatori; tuttavia, in presenza di un rapporto contrattuale, il giudice dell’Unione deve tener conto anche delle peculiarità del contesto contrattuale, soprattutto quando l’istituzione abbia adottato un atto che formalizza un credito contrattuale e che incide sulla posizione giuridica del contraente.

La Corte afferma che una decisione della Commissione adottata come titolo esecutivo in un rapporto contrattuale non può essere sottratta al sindacato giurisdizionale sui motivi che contestano sia l’esercizio dei poteri pubblici sia le obbligazioni contrattuali che costituiscono il fondamento della decisione. In particolare, il giudice dell’Unione adito con un ricorso ex articolo 263 TFUE deve poter esaminare anche i motivi relativi alla violazione delle clausole del contratto o delle norme che disciplinano quel contratto, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

La Corte richiama la propria giurisprudenza più recente, evidenziando che la Commissione, nell’esecuzione di contratti, resta vincolata alla Carta e ai principi generali del diritto dell’Unione. Ne deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’affermare che i motivi concernenti il contenuto contrattuale o il diritto applicabile potessero essere dedotti solo nell’ambito dell’articolo 272 TFUE.

Esame degli altri motivi di impugnazione

Il secondo motivo è dichiarato inconferente, poiché diretto contro una motivazione resa ad abundantiam dal Tribunale. Il terzo motivo è respinto in parte per irricevibilità e in parte per infondatezza: la Corte ritiene sufficiente la motivazione del Tribunale quanto ai profili di prova e osserva che alcune censure introducevano questioni nuove in sede di impugnazione. Il quarto motivo è respinto: l’arricchimento senza causa non è configurabile quando l’arricchimento trovi base valida in obbligazioni contrattuali, e la domanda di risarcimento era comunque priva degli elementi minimi richiesti per la sua ricevibilità.

Decisione e rinvio

La Corte accoglie l’impugnazione, annulla l’ordinanza del Tribunale e rinvia la causa dinanzi al Tribunale perché esamini nel merito i motivi che erano stati dichiarati irricevibili sulla base dell’erronea distinzione tra profili contrattuali e profili di legittimità dell’atto. Le spese sono riservate.

Principio affermato

La Corte ribadisce che, quando la Commissione adotta una decisione di recupero come titolo esecutivo nell’ambito di un rapporto contrattuale, il giudice dell’Unione non può restringere il proprio sindacato ai soli profili di legittimità estranei al contratto: deve poter valutare anche i motivi attinenti alle clausole contrattuali, al diritto applicabile al contratto e al rispetto dei principi e delle garanzie dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiecontratti di sovvenzione uerecupero di somme indebitamente versatecompetenza del giudice dell'unioneimpugnazioneresponsabilità extracontrattuale e arricchimento senza causa

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