Corte di giustizia, Sentenza C-80/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2020. — Causa promossa da E. E. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Ambito di applicazione – Nozione di “successione con implicazioni transfrontaliere” – Nozione di “residenza abituale del defunto” – Articolo 3, paragrafo 2 – Nozione di “organo giurisdizionale” – Assoggettamento dei notai alle norme di competenza giurisdizionale – Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) ed i) – Nozioni di “decisione” e di “atto pubblico” – Articoli 5, 7 e 22 – Accordo di scelta del foro e di scelta della legge applicabile alla successione – Articolo 83, paragrafi 2 e 4 – Disposizioni transitorie. — Causa C-80/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in modo ampio ma coerente il regolamento sulle successioni transfrontaliere, chiarendo che la residenza abituale del defunto deve essere collocata in un solo Stato membro e che la presenza di beni, eredi o legami personali in più Paesi rende la successione transfrontaliera. Esclude, in linea di principio, che i notai lituani esercitino funzioni giudiziarie nel rilascio del certificato successorio nazionale, ma ammette che il certificato possa valere come atto pubblico. Conferma inoltre che la volontà del testatore e l’accordo tra gli eredi possono incidere su competenza e legge applicabile solo secondo le condizioni del regolamento, incluse le norme transitorie.
Successioni transfrontaliere: nozione di residenza abituale, qualifica dei notai lituani e effetti dei certificati successori nazionali nel regolamento n. 650/2012
La questione giuridica
Se una successione in cui il de cuius era cittadino di uno Stato membro ma risiedeva abitualmente in un altro, mantenendo legami con il primo, rientri nel regolamento n. 650/2012; se la residenza abituale debba essere individuata in un solo Stato membro; se il notaio lituano che rilascia il certificato successorio sia un "organo giurisdizionale"; se il certificato successorio nazionale sia una "decisione" o, in subordine, un "atto pubblico" con effetti negli altri Stati membri; e se la volontà del defunto e l’accordo degli eredi possano determinare competenza e legge applicabile diverse da quelle derivanti dai criteri del regolamento.
Principio di diritto
Il regolamento n. 650/2012 si applica a una successione che presenti elementi transfrontalieri anche quando il defunto, cittadino di uno Stato membro, viveva al momento del decesso in un altro Stato membro senza aver reciso i legami con il primo; la residenza abituale deve essere individuata in un solo Stato membro, altrimenti si frustra l’unità della successione. I notai lituani, in linea generale, non esercitano funzioni giudiziarie nel rilascio del certificato successorio nazionale e quindi non sono vincolati dalle norme generali di competenza, salvo che operino su delega o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria. Se invece sono qualificabili come organi giurisdizionali, il certificato successorio può costituire una "decisione"; se non lo sono, il certificato può comunque essere un "atto pubblico" e circolare negli altri Stati membri con gli effetti previsti dagli articoli 59 e 60. La scelta di legge fatta dal de cuius e l’accordo degli eredi possono derogare ai criteri generali solo alle condizioni e nei limiti espressamente previsti dagli articoli 5, 7, 22 e 83.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 1 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articoli 4, 5, 7, 13, 21, 22, 28, 59, 60, 64 e 83 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014
- Articolo 81 TFUE
Successione transfrontaliera, notai e certificato successorio nel regolamento n. 650/2012
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di Lituania relativo a una successione con elementi collegati alla Lituania e alla Germania. La Corte chiarisce l’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012, la nozione di residenza abituale del defunto, il ruolo dei notai lituani nel rilascio del certificato successorio nazionale e l’efficacia, anche transfrontaliera, degli atti da essi formati.
Fatti e procedimento principale
E.E., cittadino lituano, chiede il rilascio di un certificato successorio dopo il decesso della madre, anch’essa cittadina lituana, avvenuto in Germania. La defunta aveva sposato un cittadino tedesco, si era trasferita in Germania ma aveva redatto in Lituania un testamento con cui designava E.E. quale erede universale; nell’asse ereditario vi era un appartamento sito a Kaunas.
Un notaio di Kaunas ha rifiutato di rilasciare il certificato, ritenendo che la residenza abituale della defunta fosse in Germania. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso di E.E., ma la decisione è stata riformata in appello; il ricorso per cassazione ha portato al rinvio pregiudiziale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede, in sintesi:
- se la fattispecie rientri in una successione con implicazioni transfrontaliere ai sensi del regolamento n. 650/2012;
- se la residenza abituale del defunto possa essere collocata in più Stati membri o debba essere individuata in uno solo;
- se il notaio lituano debba essere considerato un "organo giurisdizionale";
- se il certificato successorio nazionale sia una "decisione" oppure un "atto pubblico";
- se la volontà del de cuius e l’accordo degli eredi possano incidere su competenza e legge applicabile.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE;
- il regolamento (UE) n. 650/2012, soprattutto gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 13, 21, 22, 28, 59, 60, 64 e 83;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014;
- i considerando 1, 7, 20, 22, 23, 24, 29, 32, 37, 39, 59, 61 e 67 del regolamento.
Successione con implicazioni transfrontaliere e residenza abituale
La Corte afferma che una successione rientra nel regolamento n. 650/2012 quando presenta collegamenti transfrontalieri, ad esempio perché il defunto aveva la residenza in uno Stato membro diverso da quello di origine, conservando legami stretti con quest’ultimo e avendo beni o eredi in più Stati membri.
La residenza abituale del defunto deve essere determinata mediante una valutazione globale delle circostanze di vita, tenendo conto della durata e regolarità del soggiorno, delle ragioni dello stesso e del centro effettivo degli interessi. Tale residenza non può essere fissata in più Stati membri: deve essere individuata in uno solo, altrimenti verrebbe compromessa l’unità della successione e l’applicazione coerente delle regole su competenza e legge applicabile.
Qualifica dei notai lituani come organi giurisdizionali
Quanto all’articolo 3, paragrafo 2, la Corte precisa che la nozione di "organo giurisdizionale" comprende anche autorità e professionisti legali non giudiziari solo se esercitano funzioni giudiziarie oppure agiscono su delega o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, con garanzie di imparzialità e diritto di audizione.
Nel caso dei notai lituani, la Corte osserva che il diritto nazionale attribuisce loro il compito di dare rilievo giuridico a diritti incontestati; perciò, in linea generale, essi non decidono controversie né accertano fatti controversi. Ne consegue che, salvo verifica del giudice nazionale, il rilascio del certificato successorio nazionale non integra esercizio di funzioni giudiziarie. Resta però aperta la possibilità che siano qualificabili come organi giurisdizionali se operano su delega o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria.
Certificato successorio come "decisione"
Se il giudice nazionale ritenesse che il notaio lituano è un organo giurisdizionale, il certificato successorio da lui rilasciato potrebbe qualificarsi come "decisione" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g). La Corte collega questa conclusione al fatto che, in materia di successioni, l’articolo 4 determina la competenza internazionale per i provvedimenti relativi all’intera successione, compreso il rilascio di certificati successori nazionali.
Certificato successorio come "atto pubblico" ed effetti negli altri Stati membri
Se invece il notaio non è un organo giurisdizionale, esso può comunque rilasciare il certificato successorio nazionale senza osservare le norme generali di competenza del regolamento. In tal caso, il documento può essere qualificato come "atto pubblico" se soddisfa i requisiti dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), ossia se è formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la sua autenticità riguarda firma e contenuto, con relativa attestazione da parte dell’autorità competente.
Qualora tali condizioni siano soddisfatte, l’atto pubblico produce negli altri Stati membri la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato d’origine o gli effetti più comparabili, e può essere dichiarato esecutivo secondo le regole del regolamento. La Corte richiama inoltre l’autonomia del certificato successorio europeo, distinto dal certificato nazionale.
Scelta del foro e della legge applicabile
La Corte precisa che gli articoli 5, 7 e 22 consentono alle parti interessate di convenire la competenza del giudice di uno Stato membro la cui legge è stata scelta dal defunto, ma solo se sono rispettate le condizioni formali e sostanziali previste dal regolamento. Nel caso esaminato, spetta al giudice nazionale verificare se la dichiarazione del coniuge superstite integri un’accettazione espressa della competenza ai sensi dell’articolo 7, lettera c).
Quanto alla legge applicabile, la Corte osserva che la defunta, cittadina lituana, poteva scegliere la legge lituana ai sensi dell’articolo 22. Inoltre, poiché il testamento è stato redatto prima del 17 agosto 2015, opera anche l’articolo 83, paragrafi 2 e 4: la legge contenuta o richiamata nella disposizione testamentaria può considerarsi validamente scelta come legge applicabile alla successione, se conforme alle condizioni transitorie.
Dispositivo
La Corte risponde nel senso che:
- la successione descritta rientra nel regolamento n. 650/2012 e la residenza abituale deve essere collocata in un solo Stato membro;
- i notai lituani, di regola, non esercitano funzioni giudiziarie nel rilascio del certificato successorio nazionale, salvo che agiscano su delega o sotto controllo giudiziario;
- se qualificabili come organi giurisdizionali, il certificato può essere una "decisione";
- se non qualificabili come tali, il certificato può essere un "atto pubblico" con gli effetti previsti dagli articoli 59 e 60;
- la volontà del defunto e l’accordo degli eredi possono incidere su competenza e legge applicabile solo nei limiti degli articoli 4, 5, 7, 22 e 83 del regolamento.
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