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Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 4702 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento con adesione - Impugnabilità in via giurisdizionale - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la possibilità di sottoporre a impugnazione giurisdizionale l'accertamento definito con adesione. La questione riguardava, in particolare, se tale atto potesse essere considerato impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 oppure modificabile o integrabile dall'ufficio ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 218/1997.

La decisione

La contestazione è stata esclusa: l'accertamento perfezionato mediante adesione non è impugnabile in via giurisdizionale, perché non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Inoltre, una volta definito con adesione, l'accertamento non può essere integrato o modificato dall'ufficio ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 218/1997, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina dell'istituto.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Atti impugnabili e oggetto del ricorso

    L'elenco degli atti impugnabili non comprende l'accertamento definito con adesione; pertanto, tale atto non può essere autonomamente impugnato davanti al giudice tributario.

  • Art. 2, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    L'accertamento perfezionato mediante adesione non è integrabile o modificabile dall'ufficio secondo la disciplina ordinaria, salvo le specifiche ipotesi eccezionali previste dalla legge.

Massime di principio

  • L'adesione perfezionata costituisce una definizione concordata della pretesa tributaria e, di regola, impedisce al contribuente di impugnare autonomamente l'accertamento così definito.
  • Prima di sottoscrivere e perfezionare l'adesione occorre verificare attentamente la fondatezza e l'entità della pretesa, perché la successiva contestazione giudiziale è normalmente preclusa.
  • Un atto non compreso nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 non è autonomamente impugnabile, salvo che la legge o la giurisprudenza riconoscano una diversa tutela in presenza di specifiche lesioni.
  • La definizione con adesione vincola entrambe le parti: il contribuente non può ordinariamente rimettere in discussione l'accordo e l'ufficio non può modificarlo o integrarlo liberamente.
  • La regola riguarda l'accertamento effettivamente perfezionato con adesione; eventuali vizi del procedimento, mancato perfezionamento o atti successivi autonomamente lesivi devono essere valutati separatamente.

Testo integrale

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