Sentenza del 22/02/2019 n. 1122 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ammissibilità della produzione del processo verbale di constatazione in secondo grado di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa produzione del processo verbale di constatazione in secondo grado è stata ritenuta ammissibile. La mancata produzione iniziale può inoltre essere superata mediante l'acquisizione del documento disposta dal giudice. Ne consegue che l'assenza del verbale dagli atti del primo grado non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento, potendo il documento essere introdotto o acquisito nel giudizio di appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'ammissibilità della produzione in appello del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, documento sul quale si fondava l'accertamento impugnato ma che non era stato inserito negli atti del giudizio di primo grado. Il contribuente contestava quindi l'utilizzabilità del documento e, di riflesso, la validità dell'accertamento.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata produzione in primo grado di un documento rilevante non comporta necessariamente la sua inutilizzabilità definitiva: il documento può essere prodotto anche in appello, salvo specifiche preclusioni applicabili al caso concreto.
- Quando l'accertamento si fonda su un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, il giudice può disporne l'acquisizione per verificare direttamente il contenuto dell'atto e la fondatezza della pretesa tributaria.
- La tardiva disponibilità del verbale non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento; occorre valutare se la produzione sia ammissibile, se sia garantito il contraddittorio e se il documento sia effettivamente decisivo per la controversia.
- La parte che contesta l'accertamento dovrebbe verificare non solo la presenza del processo verbale negli atti, ma anche eventuali vizi propri dell'accertamento, la rilevanza concreta del documento e la possibilità di contestarne il contenuto nel processo.
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