Cassazione Penale, Sentenza n. 10931/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava il rigetto, disposto con l'ordinanza del 23/12/2020, dell'istanza di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., per aver considerato il Ventura come volontariamente sottrattosi all'esecuzione della pena sostitutiva consistente in lavori di pubblica utilità. Il GIP aveva ritenuto che il condannato non si fosse mai attivato per svolgere i lavori imposti, invocando la causa ostativa prevista dall'art. 136 disp. att. cod. proc. pen.; il difensore ha invece dedotto che il Ventura si era attivato per reperire il lavoro di pubblica utilità (presso la Polizia Municipale di Faenza) ma che Procura e Ufficio UEPE non avevano dato seguito né indicato i termini e le modalità di inizio, per cui la mancata esecuzione derivava dall'inerzia degli uffici e non da una volontaria sottrazione. Si è richiamata giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'avvio dell'esecuzione dei lavori di pubblica utilità è onere dell'autorità giudiziaria e non del condannato, se non è stato comunicato un termine entro il quale il condannato debba provvedere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha statuito che l'avvio dell'esecuzione della pena sostitutiva è di competenza del Pubblico Ministero (art. 655 c.p.p.) e che, nella specie, non risultava che la Procura avesse coinvolto l'UEPE né fissato un termine per la presentazione del condannato all'ente. Pertanto il GIP ha errato nel ritenere la sussistenza della volontaria sottrazione prevista dall'art. 136 disp. att. Il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio, conformemente al principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 173, comma 2, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sulla estinzione del reato; nella fattispecie il giudice originario aveva rigettato l'applicazione per presunta sottrazione all'esecuzione, ma la Cassazione ha ritenuto che l'ostacolo fosse da attribuire all'inerzia degli uffici e non al comportamento volontario del condannato.
art. 136 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la causa ostativa all'effetto estintivo del reato in caso di volontaria sottrazione all'esecuzione. La Corte ha interpretato tale previsione nel senso che la 'volontaria sottrazione' richiede un comportamento attivo del condannato e non può essere desunta quando l'esecuzione non è iniziata per mancata iniziativa della Procura o dell'UEPE.
art. 655 cod. proc. pen.
Attribuisce al Pubblico Ministero la cura e l'iniziativa della fase esecutiva; la Corte ha richiamato questa norma per affermare che spetta alla Procura avviare l'esecuzione della sanzione sostitutiva e comunicare la sentenza all'ente indicato, con eventuale fissazione dei termini per la presentazione del condannato.
art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di enunciare il principio di diritto. La Cassazione ha enunciato il principio secondo cui l'onere dell'avvio dell'esecuzione dei lavori di pubblica utilità grava sull'autorità giudiziaria e non sul condannato, e ha rinviato il procedimento al giudice dell'esecuzione affinché si conformi a tale principio.
Massime di principio
- L'avvio dell'esecuzione della pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità) è un obbligo dell'autorità pubblica (Procura/UEPE) e non un onere iniziale del condannato, salvo che venga fissato un termine formale da parte dell'autorità stessa.
- La mancata esecuzione dei lavori non può essere automaticamente qualificata come 'volontaria sottrazione' (art. 136 disp. att.) se il condannato dimostra di essersi attivato o se risulta l'inerzia degli uffici preposti.
- Il condannato ha interesse a documentare eventuali tentativi di collaborazione o richieste di informazioni (visite presso l'ente indicato, comunicazioni all'UEPE, istanze al PM) per contrastare la tesi di sottrazione volontaria.
- In caso di comportamento omissivo degli uffici (Procura/UEPE) è possibile impugnare il provvedimento che nega l'effetto estintivo e chiedere che il giudice dell'esecuzione pronunci conformemente al principio che l'onere dell'avvio dell'esecuzione grava sull'autorità.
- Prima di considerare ostativa l'applicazione dell'effetto estintivo per mancata esecuzione, il giudice deve verificare se l'inerzia sia imputabile al condannato o agli uffici preposti; l'accertamento della volontarietà dell'ostruzione richiede elementi concreti di mancata collaborazione volontaria.
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