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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33749/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore pubblico)

La controversia

Due proprietari di un immobile adivano il tribunale chiedendo che il comune proprietario di un parco acquatico e la società che lo gestiva fossero condannati a eliminare le immissioni rumorose provenienti dall'impianto, mediante l'esecuzione delle opere necessarie, e a risarcire i danni lamentati. Il tribunale accoglieva la domanda, ma la corte d'appello riformava integralmente la decisione e rigettava sia la domanda inibitoria sia quella risarcitoria. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la corte territoriale regolato le spese della fase cautelare nonostante una loro precedente vittoria in quella fase; 1-bis) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita condanna alle spese cautelari in difetto di domanda; 2) violazione dell'art. 844 c.c. per il rigetto della domanda di cessazione delle immissioni rumorose; 3) violazione degli artt. 844, 2043 e 2059 c.c. per il rigetto della domanda di risarcimento del danno. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulle spese, osservando che, quando il giudice d'appello riforma la sentenza, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese secondo l'esito complessivo della lite; ha inoltre ritenuto infondate le censure sull'art. 844 c.c. e sul danno perché miravano a una diversa valutazione delle prove e del contemperamento tra proprietà privata, attività produttiva e interesse pubblico alla gestione dell'impianto, accertamento riservato al merito. È stato anche respinto il rilievo ex art. 112 c.p.c., poiché dalla sentenza impugnata risultava che la domanda sulle spese dell'intero giudizio era stata effettivamente formulata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la statuizione di rigetto della domanda di cessazione delle immissioni rumorose e della domanda risarcitoria, ritenendo inammissibili o comunque manifestamente infondati i motivi perché diretti a sollecitare un riesame del merito e delle risultanze istruttorie. Ha inoltre confermato la regolazione delle spese operata dalla corte d'appello, rilevando che il giudice di secondo grado, avendo riformato la sentenza, doveva procedere a un nuovo riparto delle spese in base all'esito complessivo della lite; il motivo sull'asserita ultrapetizione è stato giudicato infondato perché la domanda sulle spese era stata proposta. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese va operata in base alla soccombenza complessiva; se la sentenza d'appello riforma quella impugnata, il giudice deve procedere d'ufficio a un nuovo riparto delle spese processuali secondo l'esito globale della lite.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è infondata quando la domanda sulle spese risulta effettivamente proposta dalle parti nel giudizio di merito.

  • art. 844 c.c.

    Il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni richiede un contemperamento tra le esigenze della proprietà e quelle della produzione, oltre che degli interessi pubblici coinvolti; l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e della CTU appartiene al merito.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria presuppone la prova del danno e del nesso causale; il suo mancato accertamento in fatto non può essere rivalutato in cassazione.

  • art. 2059 c.c.

    Il risarcimento del danno non patrimoniale richiede prova del pregiudizio allegato; la sua esclusione per difetto di prova non è censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a un nuovo giudizio di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione del giudizio può orientare la decisione camerale, ma la Corte può discostarsene e decidere diversamente sui singoli motivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è assunta in camera di consiglio all'esito della procedura camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello riforma la decisione di primo grado, il giudice di secondo grado deve rivalutare d'ufficio le spese dell'intero processo secondo un criterio unitario e globale, senza dare rilievo autonomo al solo esito di una fase intermedia favorevole a una parte.
  • La censura in cassazione che contesta il giudizio di tollerabilità delle immissioni ex art. 844 c.c. è inammissibile o infondata se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle conclusioni del consulente tecnico, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
  • Il contemperamento tra proprietà privata, attività produttive e interessi pubblici nella materia delle immissioni è un giudizio di fatto rimesso al merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità e non mediante una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La domanda di risarcimento del danno da immissioni richiede la prova del pregiudizio allegato; in mancanza di tale prova, il rigetto non è censurabile in cassazione se il ricorso pretende solo una rivalutazione del merito.
  • La deduzione di ultrapetizione in tema di spese processuali è infondata quando dagli atti risulta che la domanda di condanna alle spese è stata effettivamente formulata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteProprietàDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

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