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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42117/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della responsabilità per il reato di bancarotta distrattiva cd. infragruppo, contestando sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato. Il ricorrente ha sostenuto che il finanziamento erogato dal Consorzio Cap. Calco alla consorziata Lones S.p.A. fosse necessario per la sopravvivenza del Consorzio, che lo statuto non vietava espressamente l'operazione, che l'operazione mirava a vantaggi compensativi ex art. 2634 c.c. e che non vi era prova della conoscenza, da parte dell'imputato, del parere negativo del Collegio sindacale; ha poi rilevato che parte del finanziamento proveniva da apporto personale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando la carenza di un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Ha affermato la correttezza della valutazione della Corte d'appello, che aveva ritenuto sussistente la bancarotta distrattiva infragruppo per il finanziamento complessivo di euro 713.232,00 alla Lones S.p.A., posto senza adeguate garanzie, protrattosi con successive tranche anche dopo il venir meno del patrimonio netto positivo del Consorzio e in presenza di segnali di difficoltà della Lones già dal 2008. La Cassazione ha ritenuto che la difesa non avesse provato, in termini concreti ed ex ante, vantaggi compensativi prevedibili per il Consorzio o la sussistenza di un gruppo ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.; ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione della distrazione, l'apporto patrimoniale personale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, n.1, legge fallimentare (R.D. 267/1942)

    Riferimento normativo richiamato in relazione alla configurazione della bancarotta distrattiva; la Corte ha esaminato la sussistenza degli elementi tipici del reato alla luce di questa disposizione

  • art. 2634 cod. civ.

    Principio dell'interesse di gruppo come possibile giustificazione di operazioni infragruppo se i vantaggi compensativi, valutati ex ante, sono concreti e prevedibili; la Corte ha ritenuto che tali vantaggi non fossero dimostrati nel caso concreto

  • art. 2497-bis cod. civ.

    Definizione e rilevanza dell'esistenza di un 'gruppo di società'; la Corte ha osservato che la difesa non ha provato l'esistenza di un gruppo ai sensi di questa norma, elemento necessario per valorizzare l'interesse di gruppo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato

Massime di principio

  • Il finanziamento infragruppo può integrare bancarotta distrattiva quando è effettuato dalla società fallita già in situazione di difficoltà, senza adeguate garanzie e senza vantaggi compensativi concreti e prevedibili per la società depauperata o per il gruppo.
  • Per avvalersi della giustificazione fondata sull'interesse di gruppo (art. 2634 c.c.) è necessario dimostrare l'esistenza di un gruppo ai sensi dell'art. 2497-bis c.c. e provare, con elementi specifici e concreti, la prevedibilità ex ante di benefici compensativi.
  • La mera partecipazione al gruppo, o la generica prospettazione di accordi commerciali remunerativi, non è sufficiente: la difesa deve documentare il saldo finale positivo o una ragionevole attesa di tale risultato ancorata a dati oggettivi.
  • Il versamento di somme provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore non esclude automaticamente la natura distrattiva dell'operazione una volta immesse nel patrimonio societario, in quanto esse sono destinate alla garanzia dei creditori della società.
  • La distanza temporale tra l'operazione e la dichiarazione di fallimento aumenta l'onere motivazionale del giudice e l'onere probatorio della difesa: più l'atto è lontano nel tempo, più occorre spiegare e provare la sua lecita finalità rispetto ai creditori.
  • In sede di cassazione il ricorso deve confrontarsi criticamente e punto per punto con la motivazione della decisione impugnata; argomentazioni generiche o meramente economiche, non ancorate a dati specifici, rischiano l'inammissibilità.

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