Direttiva 2010/12
Direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010 , recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rivede la normativa UE sulle accise dei tabacchi lavorati, con l’obiettivo di rafforzare il funzionamento del mercato interno e, al tempo stesso, la protezione della salute. Aumenta progressivamente i livelli minimi di imposizione per sigarette e tabacco trinciato fine da arrotolare sigarette, aggiorna le definizioni rilevanti ai fini fiscali e introduce o proroga alcune deroghe territoriali e transitorie. Prevede inoltre nuovi criteri di monitoraggio e di adeguamento annuale degli importi in euro nelle monete nazionali.
Modifica della disciplina UE sulle accise dei tabacchi lavorati, con aumento dei livelli minimi e revisione delle definizioni e delle deroghe territoriali
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione alla tassazione indiretta dei tabacchi lavorati immessi in consumo, in particolare sigarette, tabacco trinciato fine da arrotolare sigarette, sigari, sigaretti e altri tabacchi da fumo. Incide anche sulle modalità di calcolo del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, sui criteri di struttura dell’accisa e su alcune deroghe territoriali, in particolare per la Corsica. Sono previste misure transitorie per taluni Stati membri e una disciplina specifica per Germania e Ungheria quanto alle definizioni di sigarette e sigari fino al 31 dicembre 2014.
Modifica della disciplina UE sulle accise dei tabacchi lavorati
La direttiva interviene su più atti dell’ordinamento unionale in materia di accise sui tabacchi lavorati, in particolare sulle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE e sulla direttiva 2008/118/CE. L’obiettivo dichiarato è duplice: garantire il corretto funzionamento del mercato interno e mantenere un livello elevato di protezione della salute, tenendo conto del ruolo del prezzo nella domanda di prodotti del tabacco e della necessità di ridurre frodi e contrabbando.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La direttiva prende le mosse da un esame delle aliquote e della struttura delle accise sui prodotti del tabacco e riconosce che persistono forti differenze tra Stati membri. Tali divergenze possono ostacolare il mercato interno e ridurre l’efficacia degli obiettivi sanitari, poiché il livello di imposizione incide direttamente sui prezzi e quindi sulle scelte dei consumatori. L’intervento mira quindi a incrementare i livelli minimi di tassazione, a rendere più uniforme il trattamento fiscale e a rivedere alcune definizioni tecniche per evitare arbitraggi e distorsioni concorrenziali.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano la tassazione dei tabacchi lavorati immessi in consumo negli Stati membri, con particolare attenzione a:
- sigarette;
- tabacco trinciato a taglio fine da usarsi per arrotolare sigarette;
- sigari e sigaretti;
- altri tabacchi da fumo;
- cascami di tabacco.
La disciplina tocca anche il calcolo del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, la struttura dell’accisa specifica e alcune deroghe territoriali, in particolare per la Corsica. Sono previste disposizioni transitorie per alcuni Stati membri dell’Europa centrale e orientale e una deroga specifica per Germania e Ungheria quanto alla ridefinizione di sigarette e sigari.
Aumento dei livelli minimi di accisa sulle sigarette
L’articolo 1 modifica la direttiva 92/79/CEE introducendo una struttura più rigorosa per le sigarette.
- L’accisa globale deve essere almeno pari al 57% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, e non inferiore a 64 EUR per 1.000 sigarette.
- Dal 1º gennaio 2014, la soglia minima sale al 60% del prezzo medio ponderato e a 90 EUR per 1.000 sigarette.
- Gli Stati membri che già applicano importi pari almeno a 101 EUR per 1.000 sigarette, e dal 2014 almeno a 115 EUR per 1.000 sigarette, non sono tenuti a rispettare la percentuale minima del 57% o del 60%.
- Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania dispongono di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 per raggiungere i nuovi requisiti.
La direttiva impone inoltre un aumento graduale delle accise per conseguire tali livelli nelle date previste.
Prezzo medio ponderato e adeguamenti annuali
Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è utilizzato come parametro centrale di calcolo. Esso è definito in base al valore totale dei prodotti immessi in consumo, con riferimento al prezzo al dettaglio comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale immessa in consumo. Deve essere determinato entro il 1º marzo di ogni anno sui dati dell’anno civile precedente.
La Commissione pubblica annualmente il controvalore dell’euro nelle monete nazionali da applicare agli importi dell’accisa globale. I tassi di cambio da usare sono quelli fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; essi si applicano dal 1º gennaio dell’anno civile successivo. Gli Stati membri possono mantenere gli importi vigenti se la conversione in moneta nazionale determina un aumento inferiore al 5% o inferiore a 5 EUR, prendendo in considerazione l’importo più basso.
Deroghe e flessibilità per variazioni di prezzo e IVA
La nuova disciplina riconosce che modifiche dei prezzi di mercato o dell’IVA possono alterare la struttura dell’onere fiscale. Per questo:
- se varia il prezzo medio ponderato e l’incidenza dell’accisa scende sotto le soglie previste, lo Stato membro può rinviare l’adeguamento fino al 1º gennaio del secondo anno successivo;
- se lo Stato membro aumenta l’IVA sulle sigarette, può ridurre temporaneamente l’accisa globale fino a un livello equivalente all’aumento IVA, anche se ciò porta l’accisa sotto le soglie percentuali, con obbligo di riallineamento entro il 1º gennaio del secondo anno successivo.
Regime speciale per la Corsica
La Francia ottiene una proroga della deroga applicabile alla Corsica fino al 31 dicembre 2015, per evitare effetti economici e sociali troppo bruschi.
Per le sigarette:
- fino al 31 dicembre 2012 l’aliquota ridotta deve essere almeno pari al 44% del prezzo delle sigarette della classe di prezzo più richiesta nei dipartimenti interessati;
- dal 1º gennaio 2013 almeno il 50% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto e almeno 88 EUR per 1.000 sigarette;
- dal 1º gennaio 2015 almeno il 57% del prezzo medio ponderato e almeno 90 EUR per 1.000 sigarette.
La deroga è limitata a una quota annuale di 1.200 tonnellate e mira a un progressivo allineamento al regime del continente.
Revisione periodica della disciplina
La Commissione deve presentare al Consiglio, ogni quattro anni, una relazione e, se del caso, una proposta sulle aliquote e sulla struttura delle accise.
La relazione deve tener conto:
- del corretto funzionamento del mercato interno;
- del valore reale delle aliquote;
- degli obiettivi del trattato in generale.
La base informativa è costituita, in particolare, dai dati trasmessi dagli Stati membri. La Commissione stabilisce l’elenco dei dati statistici necessari secondo la procedura dell’articolo 43 della direttiva 2008/118/CE; tali dati non possono riguardare persone fisiche o giuridiche determinate e non devono imporre oneri amministrativi sproporzionati. È inoltre esclusa la divulgazione quando essa comporti la rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.
Aumento dei minimi per il tabacco trinciato fine e altri tabacchi da fumo
L’articolo 2 modifica la direttiva 92/80/CEE introducendo una progressione dei minimi per il tabacco trinciato fine da usarsi per arrotolare sigarette:
- dal 1º gennaio 2011: almeno il 40% del prezzo medio ponderato o 40 EUR/kg;
- dal 1º gennaio 2013: almeno il 43% o 47 EUR/kg;
- dal 1º gennaio 2015: almeno il 46% o 54 EUR/kg;
- dal 1º gennaio 2018: almeno il 48% o 60 EUR/kg;
- dal 1º gennaio 2020: almeno il 50% o 60 EUR/kg.
Per gli altri prodotti, dal 1º gennaio 2011 l’accisa globale deve essere almeno:
- per sigari e sigaretti: 5% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 12 EUR per 1.000 pezzi o per chilogrammo;
- per altri tabacchi da fumo: 20% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 22 EUR per chilogrammo.
Deroga per la Corsica sui tabacchi diversi dalle sigarette
Anche per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, la Francia può applicare in Corsica un regime ridotto fino al 31 dicembre 2015.
I minimi previsti sono:
- per sigari e sigaretti: almeno il 10% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;
- per tabacco trinciato fine: almeno il 27% fino al 31 dicembre 2012, il 30% dal 1º gennaio 2013 e il 35% dal 1º gennaio 2015;
- per altri tabacchi da fumo: almeno il 22% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.
Definizioni fiscali e assimilazioni nella direttiva 95/59/CE
La direttiva rivede le definizioni tecniche per evitare differenze di trattamento non giustificate.
Sono ridefiniti i sigari e sigaretti come prodotti destinati a essere fumati tali e quali, includendo categorie specifiche di rotoli di tabacco con determinate caratteristiche di fascia esterna, peso e circonferenza. I rotoli di tabacco di lunghezza superiore a 8 cm ma non superiore a 11 cm sono considerati due sigarette; quelli di lunghezza superiore a 11 cm ma non superiore a 14 cm sono considerati tre sigarette, e così via.
I cascami di tabacco vengono definiti come residui delle foglie e sottoprodotti della lavorazione o fabbricazione del tabacco. I prodotti costituiti solo parzialmente da sostanze diverse dal tabacco ma rispondenti agli altri criteri della definizione sono assimilati ai sigari e sigaretti.
Germania e Ungheria possono continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2014 la precedente definizione di sigarette e sigari.
Struttura dell’accisa sulle sigarette
La disciplina della struttura dell’accisa specifica sulle sigarette viene resa più precisa.
- La percentuale dell’elemento specifico dell’accisa nell’onere fiscale totale è riferita al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.
- Fino al 31 dicembre 2013 tale elemento specifico non può essere inferiore al 5% né superiore al 76,5% dell’onere fiscale totale.
- Dal 1º gennaio 2014 il limite minimo sale al 7,5%, restando invariato il tetto massimo del 76,5%.
- In caso di variazioni del prezzo medio ponderato che facciano scendere o salire tali percentuali fuori dai limiti, lo Stato membro può rinviare l’adeguamento fino al 1º gennaio del secondo anno successivo.
- Gli Stati membri possono escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell’accisa proporzionale e possono applicare un’accisa minima sulle sigarette, purché sia rispettata la struttura mista prevista.
Limiti quantitativi per l’introduzione di sigarette senza ulteriore accisa
La direttiva 2008/118/CE viene modificata per consentire, dal 1º gennaio 2014, l’introduzione di limiti quantitativi nazionali per le sigarette che possano essere introdotte senza pagamento di un’ulteriore accisa quando provengono da Stati membri con livelli di tassazione inferiori nel periodo transitorio.
In sintesi:
- gli Stati membri non interessati dalla deroga della direttiva 92/79/CEE possono applicare un limite non inferiore a 300 sigarette;
- gli Stati membri che beneficiano del periodo transitorio e applicano almeno 77 EUR per 1.000 sigarette possono parimenti applicare un limite non inferiore a 300 sigarette;
- gli Stati membri che applicano tali limiti devono informare la Commissione;
- i controlli sono ammessi purché non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.
Recepimento ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva con effetto dal 1º gennaio 2011, salvo le diverse date espressamente previste. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione e indicare, negli atti nazionali, un riferimento alla direttiva oppure corredare gli atti di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata a tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aumento delle accise minime sulle sigarette
L’articolo 1 modifica la direttiva 92/79/CEE stabilendo che l’accisa globale sulle sigarette debba essere almeno pari al 57% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto e non inferiore a 64 EUR per 1.000 sigarette; dal 1º gennaio 2014 la soglia sale al 60% e a 90 EUR per 1.000 sigarette. Sono previsti esoneri per gli Stati membri che applicano già importi più elevati (101 EUR e, dal 2014, 115 EUR per 1.000 sigarette). Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania beneficiano di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017.
Criterio del prezzo medio ponderato e adeguamento annuale
Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è definito come valore totale delle sigarette immesse in consumo diviso per la quantità totale immessa in consumo, con determinazione entro il 1º marzo di ogni anno sui dati dell’anno civile precedente. Gli Stati membri devono aumentare gradualmente le accise per raggiungere i nuovi requisiti; la Commissione pubblica annualmente il controvalore dell’euro nelle monete nazionali da applicare agli importi dell’accisa globale, usando il cambio fissato il primo giorno lavorativo di ottobre.
Deroga per variazioni di prezzo e coordinamento con l’IVA
L’articolo 2 bis consente di rinviare l’adeguamento dell’incidenza dell’accisa quando una variazione del prezzo medio ponderato riduce l’incidenza sotto le soglie previste, fino al 1º gennaio del secondo anno successivo. È inoltre consentito ridurre l’accisa globale in caso di aumento dell’IVA sulle sigarette, purché l’effetto sia equivalente all’aumento IVA, con obbligo di riallineamento entro il 1º gennaio del secondo anno successivo.
Deroga per la Corsica
Per la Francia è prorogata fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di applicare in Corsica un’accisa ridotta sulle sigarette, entro una quota annuale di 1.200 tonnellate. La soglia minima passa progressivamente: fino al 31 dicembre 2012 almeno il 44% del prezzo delle sigarette della classe più richiesta; dal 1º gennaio 2013 almeno il 50% del prezzo medio ponderato e almeno 88 EUR per 1.000 sigarette; dal 1º gennaio 2015 almeno il 57% e almeno 90 EUR per 1.000 sigarette.
Riesame periodico della Commissione
La Commissione deve presentare ogni quattro anni al Consiglio una relazione, e se del caso una proposta, sulle aliquote e sulla struttura delle accise. La relazione deve considerare il funzionamento del mercato interno, il valore reale delle aliquote e gli obiettivi del trattato; può basarsi su dati statistici forniti dagli Stati membri. I dati richiesti devono essere individuati secondo la procedura dell’articolo 43 della direttiva 2008/118/CE e non devono comportare oneri amministrativi sproporzionati; non possono essere divulgati se ciò comporta la rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.
Aumento dei minimi per tabacco trinciato fine e altri tabacchi da fumo
L’articolo 2 modifica la direttiva 92/80/CEE aumentando progressivamente le accise minime sul tabacco trinciato fine da arrotolare sigarette: dal 1º gennaio 2011 almeno il 40% del prezzo medio ponderato o 40 EUR/kg; dal 1º gennaio 2013 43% o 47 EUR/kg; dal 1º gennaio 2015 46% o 54 EUR/kg; dal 1º gennaio 2018 48% o 60 EUR/kg; dal 1º gennaio 2020 50% o 60 EUR/kg. Per sigari e sigaretti e per altri tabacchi da fumo sono fissati minimi dal 1º gennaio 2011 pari rispettivamente al 5% o 12 EUR per 1.000 pezzi/kg e al 20% o 22 EUR/kg.
Deroga per la Corsica sui tabacchi diversi dalle sigarette
Per la Francia è mantenuta fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di applicare in Corsica un’aliquota ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette. Sono fissati minimi specifici per sigari e sigaretti (almeno 10% del prezzo al minuto), per tabacco trinciato fine (27% fino al 31 dicembre 2012, 30% dal 1º gennaio 2013, 35% dal 1º gennaio 2015) e per altri tabacchi da fumo (almeno 22% del prezzo al minuto).
Ridefinizione delle categorie di prodotti del tabacco
L’articolo 3 modifica la direttiva 95/59/CE ridefinendo sigari e sigaretti, sigarette, altri tabacchi da fumo e cascami di tabacco. In particolare, i rotoli di tabacco con determinate caratteristiche dimensionali e di composizione sono trattati come sigarette; i prodotti simili a sigarette o al tabacco trinciato fine sono assimilati alle rispettive categorie; i cascami di tabacco vengono definiti come residui delle foglie e sottoprodotti della lavorazione o fabbricazione del tabacco. Germania e Ungheria possono continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2014 la precedente definizione di sigarette e sigari.
Struttura dell’accisa sulle sigarette
È ridefinita la disciplina dell’elemento specifico dell’accisa sulle sigarette, calcolato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Fino al 31 dicembre 2013 tale elemento specifico deve essere compreso tra il 5% e il 76,5% dell’onere fiscale totale; dal 1º gennaio 2014 tra il 7,5% e il 76,5%. Sono previste deroghe per variazioni del prezzo medio ponderato che alterino tali soglie, con rinvio dell’adeguamento fino al 1º gennaio del secondo anno successivo. Gli Stati membri possono escludere i dazi doganali dalla base della componente proporzionale e possono applicare un’accisa minima sulle sigarette, nel rispetto della struttura mista.
Limiti quantitativi per l’introduzione di sigarette in franchigia
La direttiva 2008/118/CE è modificata per consentire, dal 1º gennaio 2014, a taluni Stati membri di applicare un limite quantitativo non inferiore a 300 sigarette per l’introduzione senza pagamento di ulteriore accisa da Stati membri che applicano accise inferiori durante i periodi transitori. Gli Stati membri che beneficiano dei periodi transitori e applicano almeno 77 EUR per 1.000 sigarette possono a loro volta applicare un limite quantitativo non inferiore a 300 sigarette. Gli Stati membri che adottano tali limiti devono informarne la Commissione e possono effettuare i controlli necessari senza compromettere il mercato interno.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni di recepimento con effetto dal 1º gennaio 2011, salvo diverse disposizioni della direttiva, e informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata a tutti gli Stati membri.
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