Direttiva 2010/8
Direttiva 2010/8/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il warfarin sodico come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2010/8/UE della Commissione inserisce il warfarin sodico nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo agli Stati membri di autorizzare biocidi rodenticidi che lo contengano, ma solo entro condizioni rigorose di riduzione del rischio. L’iscrizione è temporanea, per cinque anni, ed è subordinata a una futura valutazione comparativa del rischio per l’eventuale reiscrizione. La direttiva fissa inoltre il termine per il recepimento nazionale e la data di applicazione uniforme delle misure.
Modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il warfarin sodico nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi), fissando condizioni specifiche di impiego e un periodo limitato di iscrizione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea con riferimento all’immissione sul mercato e all’autorizzazione dei biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE, limitatamente ai prodotti del tipo 14 (rodenticidi) contenenti warfarin sodico. L’iscrizione nell’allegato I consente il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni nazionali conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. La disciplina riguarda anche le misure di riduzione del rischio da applicare ai prodotti e prevede un termine di recepimento nazionale; non contiene esclusioni generali, ma le condizioni specifiche restringono l’uso pratico dei prodotti autorizzabili.
Direttiva 2010/8/UE: iscrizione del warfarin sodico nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva 2010/8/UE della Commissione modifica la disciplina sui biocidi contenuta nella direttiva 98/8/CE per consentire l’iscrizione del warfarin sodico nell’allegato I. L’intervento deriva dall’esito della procedura di valutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e mira a rendere autorizzabili, in tutti gli Stati membri, i rodenticidi contenenti tale principio attivo, pur con cautele stringenti per la tutela della salute umana, degli animali non bersaglio e dell’ambiente.
Contesto e finalità
La sostanza è stata valutata per il tipo di prodotto 14, cioè i rodenticidi. Dai controlli effettuati emerge che i rischi per l’uomo sono contenuti, salvo possibili incidenti che coinvolgano bambini, mentre permane un rischio per gli animali non bersaglio. Nonostante ciò, il warfarin sodico è ritenuto sostanza essenziale per motivi di salute pubblica e di igiene, motivo per cui la Commissione ha ritenuto opportuno procedere all’iscrizione nell’allegato I della direttiva 98/8/CE.
Effetti dell’iscrizione e autorità nazionali
L’inserimento nell’allegato I comporta che le autorità nazionali possano rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni dei biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti warfarin sodico in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. La direttiva insiste sull’esigenza di applicazione simultanea negli Stati membri, per garantire parità di trattamento ai prodotti sul mercato e il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti
L’allegato alla direttiva introduce condizioni vincolanti che gli Stati membri devono far rispettare in sede di autorizzazione:
- la concentrazione nominale del principio attivo non deve superare 790 mg/kg;
- sono autorizzati solo prodotti pronti per l’uso;
- i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;
- l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente deve essere ridotta al minimo mediante tutte le misure idonee e disponibili.
Tra le misure di mitigazione richiamate figurano, a titolo esemplificativo:
- l’eventuale destinazione a uso esclusivamente professionale;
- la definizione di un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio;
- l’obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.
Durata limitata dell’iscrizione e riesame
L’iscrizione del warfarin sodico non è illimitata. La direttiva prevede una validità di cinque anni e, nell’allegato, fissa:
- data di iscrizione: 1° febbraio 2012;
- termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 gennaio 2014;
- scadenza dell’iscrizione: 31 gennaio 2017.
Inoltre, la reiscrizione è subordinata a una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.
Recepimento nazionale e tempistica di applicazione
La direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al testo europeo. Tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1° febbraio 2012.
Gli Stati membri devono inoltre:
- inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali adottate, oppure corredarle di un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione del warfarin sodico nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto stabilito nell’allegato della direttiva. Il warfarin sodico viene quindi inserito tra i principi attivi ammessi per il tipo di prodotto 14 (rodenticidi).
Condizioni tecniche e misure di riduzione del rischio
L’allegato stabilisce che, per i biocidi contenenti warfarin sodico, la concentrazione nominale del principio attivo non può superare 790 mg/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti per l’uso. I prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante. Gli Stati membri devono inoltre assicurare la riduzione al minimo dell’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente, anche mediante eventuale uso professionale esclusivo, limiti di dimensione dell’imballaggio e obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.
Durata dell’iscrizione e riesame
Il warfarin sodico è iscritto per un periodo limitato: la data di iscrizione è il 1° febbraio 2012 e la scadenza dell’iscrizione è fissata al 31 gennaio 2017. La direttiva prevede che prima della reiscrizione il principio attivo sia oggetto di una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 31 gennaio 2011 e applicarle a decorrere dal 1° febbraio 2012. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento alla pubblicazione ufficiale.
Obblighi di comunicazione e destinatari
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e i destinatari sono gli Stati membri.
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