Direttiva 2010/10
Direttiva 2010/10/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per inserire il brodifacum nell’allegato I tra i principi attivi approvati, limitatamente ai rodenticidi. L’iscrizione è temporanea, per cinque anni, e soggetta a una futura valutazione comparativa del rischio prima di un’eventuale reiscrizione. La disciplina impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2011 e di applicarla dal 1 febbraio 2012, assicurando condizioni uniformi di autorizzazione e misure di riduzione del rischio per proteggere uomo, animali non bersaglio e ambiente.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il brodifacum nell’allegato I come principio attivo dei biocidi di tipo prodotto 14 (rodenticidi), con condizioni di autorizzazione e durata limitata dell’iscrizione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono adeguare la normativa nazionale in materia di immissione sul mercato e autorizzazione dei biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE. Il campo materiale riguarda esclusivamente i biocidi del tipo di prodotto 14, rodenticidi, contenenti brodifacum come principio attivo, con effetti sulle autorizzazioni, modifiche o revoche dei prodotti interessati. Sono rilevanti anche i prodotti presenti sul mercato alla data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento; per i prodotti contenenti più di un principio attivo vale il termine fissato dalle ultime decisioni di iscrizione relative ai principi attivi.
Modifica della direttiva 98/8/CE per il brodifacum
La direttiva interviene sulla disciplina dei biocidi per inserire il brodifacum nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, limitatamente ai rodenticidi (tipo di prodotto 14). La scelta è giustificata dagli esiti della valutazione tecnica svolta nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi, tenendo conto dei rischi per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente, nonché dell’assenza, al momento, di alternative adeguate altrettanto efficaci e meno dannose.
Contesto e finalità
Il considerando evidenzia che il brodifacum è stato esaminato ai fini dell’eventuale iscrizione negli allegati della direttiva 98/8/CE e che la relazione di valutazione, esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione, ha confermato la necessità di consentire l’uso del principio attivo, ma con forti misure di contenimento del rischio. La direttiva mira anche a garantire un’applicazione simultanea negli Stati membri, così da assicurare parità di trattamento dei biocidi sul mercato e il corretto funzionamento del mercato interno dei biocidi.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i biocidi del tipo di prodotto 14, ossia i rodenticidi, contenenti brodifacum. Gli effetti normativi si producono sugli Stati membri, che devono adeguare il proprio sistema di autorizzazione, modifica o revoca delle autorizzazioni dei prodotti interessati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.
Iscrizione nell’allegato I e durata dell’approvazione
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE. Nell’allegato viene inserita una nuova voce per il brodifacum, con i seguenti dati identificativi:
- denominazione comune: brodifacum;
- denominazione IUPAC: 3-[3’-(4’-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil]-4-idrossicumarina;
- numero CE: 259-980-5;
- numero CAS: 56073-10-0;
- purezza minima nel biocida immesso sul mercato: 950 g/kg;
- tipo di prodotto: 14.
L’iscrizione decorre dal 1 febbraio 2012. Il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è fissato al 31 gennaio 2014, mentre la scadenza dell’iscrizione è il 31 gennaio 2017. Prima della reiscrizione, la sostanza deve essere sottoposta a una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.
Condizioni obbligatorie per le autorizzazioni nazionali
L’allegato impone agli Stati membri di subordinare le autorizzazioni dei prodotti contenenti brodifacum a condizioni specifiche e vincolanti. In particolare:
- la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non può eccedere 50 mg/kg;
- sono autorizzati solo prodotti pronti all’uso;
- i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;
- i prodotti non devono essere utilizzati come polvere tracciante;
- l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente deve essere ridotta al minimo mediante tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili.
Tra tali misure sono espressamente menzionate la destinazione ad uso esclusivamente professionale, la definizione di un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.
Margini di discrezionalità degli Stati membri
Pur imponendo un risultato comune, la direttiva lascia agli Stati membri un margine di apprezzamento nella concreta valutazione delle ulteriori condizioni di autorizzazione, che devono essere stabilite caso per caso. Tale discrezionalità opera però entro un quadro armonizzato, poiché le condizioni elencate nell’allegato sono obbligatorie e devono essere rispettate in modo uniforme.
Recepimento, applicazione e obblighi procedurali
L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni si applicano dal 1 febbraio 2012. Quando adottano tali misure, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise a livello nazionale.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali spetta il recepimento e l’attuazione delle misure necessarie.
Disposizioni principali
Iscrizione del brodifacum nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo l’allegato della direttiva. Il brodifacum è inserito come principio attivo per il tipo di prodotto 14 (rodenticidi), con numero CE 259-980-5 e numero CAS 56073-10-0.
Durata limitata dell’iscrizione e revisione futura
L’iscrizione decorre dal 1 febbraio 2012, con termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, fissato al 31 gennaio 2014 e scadenza dell’iscrizione al 31 gennaio 2017. Prima di un’eventuale reiscrizione, il brodifacum deve essere sottoposto a una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.
Condizioni specifiche per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono assicurare che le autorizzazioni dei prodotti contenenti brodifacum siano subordinate a condizioni vincolanti: concentrazione nominale non superiore a 50 mg/kg; solo prodotti pronti all’uso; obbligo di contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante; divieto di uso come polvere tracciante; riduzione al minimo dell’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente mediante tutte le misure idonee e disponibili.
Misure di riduzione del rischio e criteri applicativi
Le misure di riduzione del rischio includono, tra l’altro, la destinazione ad uso esclusivamente professionale, un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e l’obbligo di usare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni. La direttiva lascia agli Stati membri un margine di valutazione caso per caso per condizioni ulteriori, purché coerenti con l’obiettivo di limitare i rischi per uomo, animali non bersaglio e ambiente.
Recepimento e applicazione nel tempo
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1 febbraio 2012. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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