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Direttiva 2010/7

Direttiva 2010/7/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32010L0007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2010/7/UE modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina nell’allegato I, consentendo così l’autorizzazione dei biocidi insetticidi che lo contengono in tutti gli Stati membri. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione e da misure di riduzione del rischio, soprattutto per l’esposizione degli operatori, dei lavoratori e dei consumatori. La direttiva fissa inoltre un termine di recepimento al 31 gennaio 2011 e un termine di applicazione dal 1 febbraio 2012.

Integrazione nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del fosfuro di magnesio che rilascia fosfina, per consentire l’autorizzazione armonizzata dei biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti tale principio attivo con specifiche misure di gestione del rischio.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’UE e ai biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE contenenti fosfuro di magnesio che rilascia fosfina, limitatamente al tipo di prodotto 18 (insetticidi) dell’allegato V della direttiva 98/8/CE. Incide sulle procedure nazionali di autorizzazione, modifica o revoca delle autorizzazioni dei prodotti, con particolare attenzione ai prodotti pronti per l’uso destinati a professionisti appositamente formati. Sono rilevanti anche gli usi/scenari di esposizione non rappresentativamente valutati a livello UE, in particolare l’uso in esterni, che resta da valutare dagli Stati membri in sede autorizzatoria.

Direttiva 2010/7/UE: inclusione del fosfuro di magnesio che rilascia fosfina nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sui biocidi, modificando la direttiva 98/8/CE per iscrivere il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina tra i principi attivi autorizzabili. L’intervento segue la procedura di valutazione prevista dal programma decennale di cui al regolamento (CE) n. 1451/2007 e si fonda sulla conclusione che i biocidi insetticidi contenenti tale sostanza possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate specifiche condizioni di gestione del rischio.

Obiettivo e contesto normativo

La finalità principale è garantire un quadro armonizzato per l’immissione sul mercato e l’autorizzazione dei biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti fosfuro di magnesio. L’iscrizione nell’allegato I consente agli Stati membri di rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. I considerando evidenziano anche l’esigenza di applicazione simultanea nelle diverse giurisdizioni nazionali, per assicurare parità di trattamento e buon funzionamento del mercato dei biocidi.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda i biocidi utilizzati come insetticidi e contenenti fosfuro di magnesio che rilascia fosfina, classificati nel tipo di prodotto 18 dell’allegato V della direttiva 98/8/CE. L’iscrizione opera a livello di principio attivo, ma produce effetti sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti. Restano rilevanti, in fase di autorizzazione, gli usi e gli scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione a livello UE, con particolare attenzione all’uso in esterni.

Contenuto dell’iscrizione nell’allegato I

L’allegato alla direttiva inserisce una nuova voce nell’allegato I della direttiva 98/8/CE per il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina, identificato come difosfuro di trimagnesio.

  • Numero CE: 235-023-7
  • Numero CAS: 12057-74-8
  • Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 880 g/kg
  • Data di iscrizione: 1 febbraio 2012
  • Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 gennaio 2014
  • Scadenza dell’iscrizione: 31 gennaio 2022
  • Tipo di prodotto: 18

Condizioni specifiche per le autorizzazioni nazionali

La direttiva non si limita all’iscrizione del principio attivo, ma vincola gli Stati membri a introdurre condizioni autorizzatorie puntuali. In particolare, nella valutazione delle domande ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri devono verificare gli usi o scenari di esposizione e i rischi per matrici e gruppi di persone non adeguatamente rappresentati nella valutazione UE. Quando pertinente, devono esaminare l’uso in esterni.

Inoltre, prima di concedere l’autorizzazione del prodotto, gli Stati membri devono assicurare:

  • l’effettuazione di adeguate prove sui residui, per valutare i rischi per i consumatori;
  • l’adozione di misure o condizioni specifiche idonee ad attenuare i rischi rilevati.

Limitazioni d’uso e misure di gestione del rischio

La direttiva prevede che i prodotti contenenti fosfuro di magnesio siano autorizzati soltanto se forniti come prodotti pronti per l’uso e destinati a professionisti appositamente formati, che saranno gli unici legittimati a utilizzarli. Le autorizzazioni devono inoltre essere soggette a misure di riduzione del rischio rivolte soprattutto agli operatori.

Le misure indicate comprendono, tra l’altro:

  • uso di adeguate attrezzature personali di protezione delle vie respiratorie;
  • uso di applicatori;
  • presentazione del prodotto in un formato idoneo a mantenere l’esposizione dell’operatore entro un livello accettabile.

Per l’uso in interni, devono essere previste anche misure per:

  • proteggere operatori e lavoratori durante la fumigazione;
  • proteggere i lavoratori al rientro dopo la fumigazione;
  • proteggere i presenti nelle vicinanze da eventuali fuoriuscite di gas.

Residui in alimenti e mangimi e raccordo con il regolamento (CE) n. 396/2005

Il considerando relativo ai residui chiarisce che i limiti massimi di residui fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005 si applicano anche ai residui derivanti dall’uso della sostanza come biocida. Per questo motivo, le etichette e/o le schede di sicurezza dei prodotti autorizzati devono riportare istruzioni per l’uso, ad esempio periodi di attesa, tali da garantire il rispetto dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

La direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 31 gennaio 2011 e di applicarle dal 1 febbraio 2012. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione del principio attivo nell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE in conformità all’allegato della direttiva. Il principio attivo interessato è il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina, identificato come difosfuro di trimagnesio, con numero CE 235-023-7 e numero CAS 12057-74-8.

Condizioni tecniche dell’iscrizione

Nell’allegato, la sostanza è iscritta per il tipo di prodotto 18 con purezza minima di 880 g/kg. La data di iscrizione è il 1 febbraio 2012, la scadenza dell’iscrizione il 31 gennaio 2022 e il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è il 31 gennaio 2014, salvo il caso di prodotti contenenti più principi attivi.

Obblighi degli Stati membri in sede di autorizzazione

Gli Stati membri devono valutare, se pertinente per il prodotto, gli usi o scenari di esposizione e i rischi per matrici e gruppi di persone non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello UE; in particolare, quando rilevante, l’uso in esterni. Devono inoltre assicurare prove adeguate sui residui e imporre misure o condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati, anche ai fini della tutela dei consumatori e del rispetto del regolamento (CE) n. 396/2005.

Limitazioni d’uso e misure di riduzione del rischio

Le autorizzazioni devono prevedere che i prodotti siano forniti solo come prodotti pronti per l’uso a professionisti appositamente formati e da questi utilizzati. Devono essere previste misure per ridurre i rischi per gli operatori, incluse adeguate attrezzature di protezione respiratoria, uso di applicatori e un formato del prodotto idoneo a mantenere l’esposizione entro livelli accettabili; per l’uso in interni, anche protezione di operatori, lavoratori al rientro e presenti nelle vicinanze.

Residui in alimenti e mangimi

Per i prodotti che potrebbero lasciare residui in alimenti o mangimi, le etichette e/o le schede di sicurezza devono riportare istruzioni per l’uso, come il rispetto di periodi di attesa, tali da garantire il rispetto dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005 sui limiti massimi di residui.

Recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 gennaio 2011 e di applicarle dal 1 febbraio 2012. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute pubblicatutela dei consumatorisicurezza chimicamercato interno

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