Direttiva 2010/9
Direttiva 2010/9/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di estendere l’inclusione nell’allegato I della direttiva del principio attivo fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell’allegato V (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva estende l’inclusione del fosfuro d’alluminio nell’allegato I della direttiva 98/8/CE al tipo di prodotto 18, relativo agli insetticidi. Stabilisce una cornice armonizzata per le autorizzazioni nazionali, imponendo l’uso da parte di professionisti appositamente formati e specifiche misure di mitigazione dei rischi. Prevede inoltre obblighi di verifica dei residui e di conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 sui limiti massimi di residui.
Modifica della direttiva 98/8/CE per inserire il fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina nell’allegato I, limitatamente al tipo di prodotto 18 (insetticidi), con condizioni armonizzate di autorizzazione e riduzione del rischio.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in relazione all’autorizzazione, modifica e revoca delle autorizzazioni dei biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina, ai sensi della direttiva 98/8/CE. Incide anche sugli operatori economici che immettono sul mercato tali biocidi e sui professionisti appositamente formati che li utilizzano. Restano rilevanti le valutazioni nazionali di usi, scenari di esposizione e rischi non esaminati in modo rappresentativo a livello dell’Unione, in particolare per gli usi in esterni e per matrici o gruppi di persone non coperti dalla valutazione UE.
Fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina: estensione dell’iscrizione per il tipo di prodotto 18
La direttiva 2010/9/UE della Commissione modifica la direttiva 98/8/CE sui biocidi per estendere l’inclusione del fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina nell’allegato I anche agli insetticidi, cioè al tipo di prodotto 18. Il provvedimento si colloca nel quadro del programma di riesame dei principi attivi previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e prende le mosse dall’esito favorevole della valutazione del rischio a livello unionale, pur riconoscendo che non tutti gli usi possibili sono stati esaminati.
Finalità e ratio della misura
La Commissione evidenzia che i biocidi contenenti fosfuro d’alluminio e impiegati come insetticidi possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. L’inserimento nell’allegato I è quindi funzionale ad assicurare che, in tutti gli Stati membri, le autorizzazioni relative a tali biocidi possano essere rilasciate, modificate o revocate secondo il regime armonizzato dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.
Ambito di applicazione e margini di valutazione nazionale
La disciplina riguarda i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina. Gli Stati membri conservano un margine rilevante nella fase autorizzatoria: devono valutare gli usi, gli scenari di esposizione e i rischi non rappresentativamente esaminati nella valutazione UE, con attenzione particolare all’uso in esterni, non coperto in modo specifico dalla valutazione a livello unionale. In tale contesto, le autorità nazionali possono e devono imporre misure o condizioni specifiche per mantenere i rischi a un livello accettabile.
Condizioni sostanziali per l’autorizzazione dei prodotti
L’allegato introdotto dalla direttiva contiene prescrizioni puntuali che devono essere rispettate dagli Stati membri in sede di autorizzazione:
- i prodotti possono essere forniti solo come prodotti pronti per l’uso;
- l’uso è riservato a professionisti appositamente formati;
- devono essere adottate misure di riduzione del rischio per gli operatori, incluse, tra l’altro, adeguate protezioni delle vie respiratorie, l’uso di applicatori e un formato del prodotto idoneo a limitare l’esposizione;
- per l’uso in interni, occorre proteggere operatori e lavoratori durante la fumigazione, proteggere i lavoratori al rientro dopo la fumigazione e tutelare le persone vicine da eventuali fuoriuscite di gas.
Residui, consumatori e coordinamento con il regolamento (CE) n. 396/2005
La direttiva richiama espressamente il regolamento (CE) n. 396/2005 sui limiti massimi di residui di antiparassitari in alimenti e mangimi. Gli Stati membri devono assicurare che, in sede di autorizzazione del prodotto, siano svolte adeguate prove sui residui per consentire la valutazione dei rischi per i consumatori. Inoltre, le etichette e/o le schede informative devono contenere istruzioni per l’uso, come il rispetto di periodi di attesa, tali da garantire la conformità all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Date, recepimento e applicazione
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi; tali disposizioni si applicano dal 1° febbraio 2012. La direttiva precisa inoltre che gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, o esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale, e che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.
Dati tecnici dell’iscrizione nell’allegato I
L’allegato alla direttiva fissa i parametri essenziali dell’iscrizione del fosfuro d’alluminio:
- purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 830 g/kg;
- data di iscrizione: 1° febbraio 2012;
- termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 gennaio 2014;
- scadenza dell’iscrizione: 31 gennaio 2022;
- tipo di prodotto: 18.
Considerazioni operative per i professionisti
Per gli operatori del settore biocidi, la direttiva impone una combinazione di armonizzazione europea e di controllo nazionale stringente. In pratica, l’immissione sul mercato e l’uso dei prodotti contenenti fosfuro d’alluminio come insetticidi richiedono una conformità non solo alle condizioni di iscrizione nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, ma anche alle misure nazionali di autorizzazione, alle cautele per gli operatori e agli obblighi sui residui e sull’etichettatura derivanti dal diritto UE sui limiti massimi di residui.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato I della direttiva 98/8/CE della voce relativa al fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina per il tipo di prodotto 18. L’iscrizione consente l’applicazione del regime di autorizzazione, modifica o revoca dei biocidi previsto dall’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.
Termini di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2011 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1° febbraio 2012. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 individua quali destinatari della direttiva gli Stati membri.
Parametri di iscrizione nell’allegato I
Nell’allegato la sostanza è iscritta con una purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato pari a 830 g/kg. La data di iscrizione è fissata al 1° febbraio 2012, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, al 31 gennaio 2014 e la scadenza dell’iscrizione al 31 gennaio 2022.
Condizioni specifiche di autorizzazione e valutazione nazionale
Gli Stati membri devono valutare, per ciascun prodotto e ove pertinente, le popolazioni esposte, gli usi o scenari di esposizione e i rischi per matrici e gruppi di persone non esaminati rappresentativamente a livello UE, con particolare attenzione all’uso in esterni. In sede di autorizzazione devono essere svolte adeguate prove sui residui per valutare i rischi per i consumatori e imposte misure o condizioni specifiche per ridurre i rischi individuati.
Limitazione all’uso da parte di professionisti appositamente formati
Le autorizzazioni devono prevedere che i prodotti possano essere forniti solo in forma pronta all’uso a professionisti appositamente formati e utilizzati da questi ultimi. La misura risponde ai rischi per operatori e lavoratori e mira a mantenere l’esposizione a un livello accettabile.
Misure di riduzione del rischio e istruzioni in etichetta/schede
Per ridurre i rischi per gli operatori, gli Stati membri devono imporre misure quali adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie, uso di applicatori e confezionamento idoneo. Per l’uso in interni occorre anche proteggere operatori e lavoratori durante la fumigazione, i lavoratori al rientro e le persone vicine da eventuali fuoriuscite di gas. Le etichette e/o le schede informative devono contenere istruzioni, come i periodi di attesa, per garantire il rispetto dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005 sui limiti massimi di residui.
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