Direttiva 2010/6
Direttiva 2010/6/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010 , che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda mercurio, gossipolo libero, nitriti e Mowrah, Bassia, Madhuca (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2010/6/UE della Commissione aggiorna l’allegato I della direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi. In base ai pareri scientifici EFSA richiamati nei considerando, modifica i limiti per mercurio, nitriti e gossipolo libero e sopprime la voce relativa alle saponine di Mowrah/Bassia/Madhuca. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° novembre 2010 e notificare alla Commissione le disposizioni nazionali adottate.
Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi, con aggiornamento dei limiti per mercurio, nitriti e gossipolo libero ed eliminazione della voce relativa a Mowrah/Bassia/Madhuca.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti destinati all’alimentazione degli animali nell’Unione europea, in particolare alle materie prime per mangimi, ai mangimi composti complementari e completi, ai mangimi per pesci, cani, gatti, animali da pelliccia, bovini, ovini, caprini, pollame, conigli, vitelli e suini, nonché agli insilati. Incide sugli operatori della filiera mangimistica e sugli Stati membri quanto alla trasposizione e ai controlli nazionali. Non disciplina direttamente i prodotti alimentari umani, ma persegue la tutela della salute animale e, indirettamente, della salute pubblica attraverso la sicurezza dei mangimi.
Modifica dei livelli massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi
La direttiva 2010/6/UE della Commissione interviene sulla direttiva 2002/32/CE, che vieta l’uso nell’alimentazione animale di prodotti con contenuti di sostanze indesiderabili superiori ai livelli massimi fissati nell’allegato I. L’atto è adottato sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2002/32/CE e recepisce aggiornamenti scientifici, richiamando in particolare i pareri EFSA sui contaminanti interessati.
Finalità e contesto scientifico
L’obiettivo della direttiva è adeguare i limiti massimi ai dati scientifici più recenti, con particolare riguardo alla protezione della salute animale e alla coerenza delle regole di mercato per i mangimi. Nei considerando la Commissione spiega che:
- per il mercurio, gli attuali limiti non risultavano adeguatamente armonizzati e, per alcune categorie, non garantivano il livello di protezione desiderato;
- per i nitriti, l’EFSA ha ritenuto che, per alcune specie e impieghi, non vi sia necessità di mantenere un livello massimo come sostanza indesiderabile;
- per il gossipolo libero, i limiti vigenti non assicuravano sufficiente protezione per ovini e caprini;
- per le saponine della Madhuca longifolia L., l’esposizione nell’Unione è stata valutata trascurabile, rendendo opportuno eliminare la corrispondente riga dall’allegato.
Ambito materiale della modifica
La direttiva non riscrive integralmente la disciplina dei mangimi, ma modifica puntualmente l’allegato I della direttiva 2002/32/CE. Gli interventi riguardano le voci relative a:
- mercurio;
- nitriti;
- gossipolo libero;
- Mowrah, Bassia, Madhuca.
Mercurio: nuovi limiti e precisazioni analitiche
La riga 4 dell’allegato I è sostituita. I limiti sono espressi in mg/kg di mangime al tasso di umidità del 12% e, per il mercurio, si precisa che i livelli massimi si riferiscono al mercurio totale.
Per le materie prime per mangimi il limite generale è 0,1 mg/kg, con eccezioni per:
- mangimi provenienti da pesci o dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini: 0,5 mg/kg;
- carbonato di calcio: 0,3 mg/kg.
Per i mangimi composti complementari e completi il limite generale è 0,1 mg/kg, con eccezioni per:
- mangimi minerali: 0,2 mg/kg;
- mangimi composti per pesci: 0,2 mg/kg;
- mangimi completi per cani, gatti e animali da pelliccia: 0,3 mg/kg.
La nota tecnica precisa inoltre che la determinazione analitica del mercurio è basata su un’estrazione in acido nitrico al 5% p/p per 30 minuti a temperatura di ebollizione, ammettendo procedure equivalenti purché sia dimostrata un’efficacia di estrazione equivalente.
Nitriti: esclusioni e limiti specifici
La riga 5 è sostituita in modo sostanziale. Il limite generale per materie prime per mangimi e mangimi completi è di 15 mg/kg, espresso in nitrito di sodio. Sono previste le seguenti eccezioni:
- farine di pesce: 30 mg/kg, sempre espresso in nitrito di sodio;
- insilati: nessun limite massimo applicabile;
- mangimi completi per cani e gatti con tasso di umidità superiore al 20%: nessun limite massimo applicabile.
La giustificazione normativa richiamata dalla Commissione è che il nitrito è già autorizzato come conservante nei mangimi per cani e gatti ad alta umidità e come additivo negli insilati, e che non si ravvedono preoccupazioni per la salute umana derivanti dalla sua presenza nei prodotti animali.
Gossipolo libero: irrigidimento dei limiti per specie sensibili
La riga 9 è sostituita con limiti più restrittivi, in particolare per le specie ritenute più vulnerabili.
Per le materie prime per mangimi il limite generale è 20 mg/kg, con eccezioni per:
- semi di cotone: 5.000 mg/kg;
- panelli di semi di cotone e farina di semi di cotone: 1.200 mg/kg.
Per i mangimi completi il limite generale è 20 mg/kg, con eccezioni per:
- mangimi completi per bovini adulti: 500 mg/kg;
- mangimi completi per ovini, salvo agnelli, e caprini, salvo capretti: 300 mg/kg;
- mangimi completi per pollame, salvo pollame da produzione di uova, e vitelli: 100 mg/kg;
- mangimi completi per conigli, agnelli, capretti e suini, salvo i suinetti: 60 mg/kg.
Eliminazione della voce Mowrah, Bassia, Madhuca
La riga 32, relativa a "Mowrah, Bassia, Madhuca" e alle varie sinonimie botaniche di Madhuca longifolia, è soppressa. La Commissione motiva la scelta con la trascurabilità dell’esposizione degli animali nell’Unione e con il fatto che la farina di Madhuca non è impiegata come mangime nell’Unione.
Recepimento e obblighi per gli Stati membri
La direttiva impone un obbligo di risultato agli Stati membri, che devono adeguare il proprio diritto interno entro il 1° novembre 2010. Le misure nazionali di trasposizione devono essere comunicate immediatamente alla Commissione, insieme a una tabella di correlazione. Inoltre, quando adottano le disposizioni interne, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. Devono infine comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Rilievi pratici per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore mangimistico e per i professionisti che assistono imprese agricole, zootecniche e della trasformazione, il dato centrale è l’aggiornamento dei massimi ammissibili in relazione a specifiche sostanze indesiderabili. Le modifiche incidono sulla formulazione dei mangimi, sui controlli di conformità e sulla documentazione tecnica e commerciale, richiedendo verifiche puntuali soprattutto per mercurio, nitriti e gossipolo libero, nonché l’adeguamento delle procedure laddove fosse ancora presente la voce soppressa su Mowrah/Bassia/Madhuca.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei livelli massimi per il mercurio
L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato per rivedere i limiti di mercurio in base alle evidenze EFSA. Per le materie prime per mangimi il limite resta 0,1 mg/kg, salvo i mangimi provenienti da pesci o dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini, per i quali è fissato a 0,5 mg/kg, e il carbonato di calcio, per il quale è 0,3 mg/kg. Per i mangimi composti complementari e completi il limite generale è 0,1 mg/kg, con deroghe per i mangimi minerali (0,2 mg/kg), i mangimi composti per pesci (0,2 mg/kg) e i mangimi completi per cani, gatti e animali da pelliccia (0,3 mg/kg).
Nuova disciplina dei nitriti
La riga relativa ai nitriti è sostituita per chiarire che il limite di 15 mg/kg, espresso come nitrito di sodio, si applica alle materie prime per mangimi e ai mangimi completi, con eccezione delle farine di pesce, per le quali il limite è 30 mg/kg, sempre espresso come nitrito di sodio. Per gli insilati e per i mangimi completi per cani e gatti con un tasso di umidità superiore al 20% non si applica alcun livello massimo, in coerenza con la valutazione EFSA e con l’uso autorizzato del nitrito come conservante/additivo.
Riduzione dei limiti per il gossipolo libero
La riga sul gossipolo libero è sostituita con limiti più restrittivi per rafforzare la protezione di ovini e caprini. Il limite generale per materie prime per mangimi e mangimi completi è 20 mg/kg, salvo eccezioni specifiche: semi di cotone 5.000 mg/kg, panelli e farina di semi di cotone 1.200 mg/kg. Per i mangimi completi i limiti derogatori sono: bovini adulti 500 mg/kg; ovini, esclusi gli agnelli, e caprini, esclusi i capretti, 300 mg/kg; pollame, escluso il pollame da produzione di uova, e vitelli 100 mg/kg; conigli, agnelli, capretti e suini, esclusi i suinetti, 60 mg/kg.
Eliminazione della voce su Mowrah, Bassia, Madhuca
La riga 32 dell’allegato I, relativa a "Mowrah, Bassia, Madhuca" e alle relative denominazioni botaniche di Madhuca longifolia, è soppressa integralmente.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 1° novembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tabella di correlazione tra tali misure e la direttiva, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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