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Sentenza

Sentenza n. 1139/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della scheda del candidato per l'anno scolastico 2024/2025 relativa alla studentessa Maria Diaco iscritta alla classe 5^ sezione T, dell'Istituto Superiore "Gregorio Mendel" - indirizzo ITGA Agraria, Agroalimentare, Agroindustria articolazione "Gestione dell'ambiente e territorio" - del 24 giugno 2025, nella parte in cui veniva deliberato il mancato superamento dell'esame di stato da parte della candidata sig.ra Maria Diaco - e di ogni altro atto, comunicazione e/o provvedimento presupposto, precedente, prodromico, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorché non cognito, che dichiara il non superamento dell'esame di Stato; - con espressa riserva di proporre motivi aggiunti e motivi nuovi di impugnazione, nonché di richiedere il risarcimento dei danni occorsi e occorrendi.

Giustizia amministrativa202503512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: scheda di valutazione dell'esame di Stato del 24 giugno 2025, nella parte relativa al mancato superamento dell'esame da parte della candidata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il mancato superamento dell'esame di Stato, deducendo di avere ottenuto 8/20 in ciascuna delle due prove scritte e 7/20 nel colloquio, cui si aggiungevano 30 punti di credito scolastico, per un totale di 53/100. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà tra atti e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'attribuzione di meri punteggi numerici negativi non consentisse di comprendere gli errori e le carenze rilevate. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1, comma 1, e 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché i medesimi vizi di eccesso di potere, lamentando la contraddizione tra l'ammissione all'esame, accompagnata da un giudizio positivo e da 30/40 punti di credito, e il successivo esito negativo, che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata. Il Ministero ha opposto che le prove scritte e orali erano state valutate mediante griglie analitiche conformi ai quadri di riferimento ministeriali, compilate nominativamente dalla Commissione.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla motivazione, ha affermato che le valutazioni dell'esame di Stato costituiscono espressione di discrezionalità tecnica qualificata della Commissione e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, errore di fatto, travisamento o evidente violazione delle regole procedimentali. Il voto numerico è normalmente sufficiente a esprimere la motivazione del giudizio tecnico, purché siano previamente stabiliti criteri di massima e parametri di riferimento idonei a rendere comprensibile la graduazione delle valutazioni. Nel caso concreto, tali criteri risultavano dalle griglie per le prove scritte, elaborate in conformità ai quadri di riferimento ministeriali, e dalla tabella di valutazione prevista per il colloquio; la parcellizzazione degli elementi valutativi consentiva quindi di ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione. È stato pertanto escluso il difetto di motivazione. Anche la seconda censura è stata respinta: il giudizio di ammissione all'esame riguarda il percorso scolastico e il credito maturato, mentre la valutazione delle prove concerne ciò che il candidato dimostra nella specifica fase conclusiva. I due giudizi hanno natura, funzione e oggetto distinti e concorrono autonomamente alla formazione del punteggio finale; la normativa non stabilisce che il positivo giudizio di ammissione condizioni l'esito delle prove né impone, per il solo scostamento tra i due risultati, una motivazione rafforzata. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto assolto l'obbligo di motivazione mediante l'attribuzione di voti numerici, in presenza di criteri e griglie di valutazione previamente predeterminati.

  • art. 1, comma 1, l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma la censura fondata sui principi dell'azione amministrativa è stata respinta.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non ha condotto all'annullamento, non essendo stata ravvisata irragionevolezza nella distinzione tra ammissione e valutazione dell'esame.

  • art. 18, comma 1, d.lgs. 62/2017

    A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.

    Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti del credito scolastico e di quelli conseguiti nelle prove e nel colloquio; il credito non condiziona il giudizio sulle prove.

  • art. 28, comma 2, O.M. n. 67 del 31 marzo 2025

    La disposizione richiama, per l'esame di Stato dell'anno scolastico 2024/2025, la disciplina del punteggio finale prevista dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 62/2017.

  • quadri di riferimento allegati ai DD.MM. 1095/2019 e 769/2018

    Sono stati utilizzati quale base per le griglie di valutazione delle prove scritte, concorrendo a predeterminare i criteri e i parametri della valutazione.

  • All. A all'O.M. n. 67/2025

    La tabella di valutazione del colloquio ha fornito criteri analitici e descrittori idonei a rendere sufficiente la motivazione espressa mediante voto numerico.

Massime di principio

  • Le valutazioni rese dalla Commissione nell'esame di Stato rientrano nella discrezionalità tecnica qualificata e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, errore di fatto, travisamento o evidente violazione delle norme regolatrici del procedimento.
  • Il voto numerico attribuito in sede di esame di Stato è sufficiente a motivare il giudizio tecnico quando la Commissione abbia previamente fissato criteri di massima, griglie o parametri analitici che consentano di ricostruire la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni; una motivazione ulteriore è necessaria solo in presenza di una manifesta contraddizione tra fatti obiettivi, criteri predeterminati e punteggio assegnato.
  • Il positivo giudizio di ammissione all'esame e la valutazione delle prove d'esame hanno oggetto e funzione distinti: il primo riguarda il percorso scolastico e il credito maturato, mentre la seconda riguarda la prestazione resa nelle specifiche prove finali.
  • Il punteggio finale dell'esame di Stato deriva dalla somma autonoma del credito scolastico e dei punteggi conseguiti nelle prove e nel colloquio; il credito scolastico non vincola la Commissione nella valutazione delle prove e l'esito negativo di queste ultime non richiede, per il solo contrasto con il giudizio di ammissione, una motivazione rafforzata.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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