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Risoluzione

Risoluzione n. 148 del 22/12/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il credito d'imposta spetta ai soggetti intestatari dei veicoli adibiti a trasporto merci effettivamente incisi dal contributo al CSSN, anche nei casi di polizze cumulative stipulate da consorzi o cooperative per conto dei soci. Precisa inoltre che il limite di 300 euro va riferito a ciascun veicolo e che il credito si utilizza in compensazione con codice tributo 6789, senza incidere sul limite generale di compensazione.

Credito d'imposta per somme versate a titolo di CSSN sui premi RCA dei veicoli merci

Credito d'imposta per il contributo al CSSN sui premi assicurativi

La risoluzione interpreta l'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che riconosce un credito d'imposta per le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione RCA relativi a veicoli a motore adibiti al trasporto merci. Il documento chiarisce soprattutto chi può beneficiare dell'agevolazione e come va applicato il limite massimo previsto dalla norma.

Quesito posto e fattispecie esaminata

Il chiarimento richiesto riguarda l'ipotesi in cui gli autotrasportatori, soci di consorzi cooperativi e non, adempiano all'obbligo assicurativo tramite polizze cumulative stipulate dal consorzio, con emissione di certificati distinti per ciascun veicolo, intestati al singolo socio proprietario. Il premio complessivo viene anticipato dal consorzio alla compagnia assicuratrice e poi ripartito tra i consorziati con regolare fattura. L'istante riteneva che, in tale situazione, il credito potesse essere utilizzato dai singoli consorziati previa rinuncia del consorzio.

Normativa richiamata

La risoluzione richiama:

  • l'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  • l'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che, dal 1 gennaio 2006, disciplina il contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi assicurativi;
  • l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'utilizzo in compensazione;
  • l'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione al limite generale delle compensazioni.

Soggetti beneficiari del credito d'imposta

Secondo l'Agenzia, la norma non individua in modo specifico i beneficiari del credito. Il riferimento alle "somme versate a titolo di contributo per il servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione" consente di riferire l'agevolazione ai soggetti intestatari dei veicoli adibiti a trasporto merci, ossia a coloro che sopportano effettivamente l'onere del CSSN.

La stessa conclusione vale:

  • quando i proprietari dei veicoli stipulano direttamente i contratti assicurativi;
  • quando incaricano un terzo, in base a un rapporto di mandato, di stipulare il contratto e di fornire la provvista per il pagamento del premio;
  • quando una cooperativa o un consorzio stipula una polizza cumulativa per più veicoli per conto dei soci o consorziati, addebitando a ciascuno l'importo del premio comprensivo del CSSN.

In quest'ultima ipotesi, il credito spetta ai singoli autotrasportatori mandanti, in relazione alle somme versate a titolo di CSSN risultanti dai certificati di assicurazione rilasciati per ciascun veicolo.

Prova del versamento e rilevanza della data

Poiché l'agevolazione è parametrata alle somme versate nel periodo d'imposta 2005, rileva la data di versamento indicata nei certificati individuali rilasciati dall'assicuratore ai singoli trasportatori. Il documento attribuisce quindi valore documentale ai certificati di assicurazione emessi per ogni veicolo.

Limite massimo del beneficio

Il comma 103 consente la compensazione fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo. La risoluzione precisa che:

  • il limite va verificato con riferimento a ogni singolo veicolo;
  • non può essere inteso come media riferita a una flotta di veicoli;
  • l'eventuale eccedenza rispetto ai 300 euro non rileva ai fini dell'agevolazione.

Modalità di utilizzo in compensazione

Per la compensazione mediante modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6789, istituito con risoluzione n. 8/E del 12 gennaio 2006. La medesima risoluzione ha inoltre chiarito che l'utilizzo in compensazione di tali somme non incide sul limite generale alle compensazioni previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997, pari a euro 516.456,90.

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