Risoluzione n. 144 del 20/12/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per una società che svolge attività soggette al D.M. n. 370/2000 e altre attività con liquidazione ordinaria, il nuovo metodo di calcolo dell’acconto IVA introdotto dalla legge n. 311/2004 si applica solo se il volume di IVA versata nell’anno precedente, riferito alle attività agevolate, supera 2 milioni di euro. In assenza di tale presupposto, l’acconto 2006 va determinato con i metodi ordinari, considerando tutte le attività e i possibili effetti compensativi, pur restando unico il versamento.
Acconto IVA 2006 per soggetti che applicano il D.M. 24 ottobre 2000, n. 370
Acconto IVA per soggetti con attività soggette al D.M. n. 370/2000
Il documento esamina il regime di determinazione dell’acconto IVA per una società che svolge sia attività di somministrazione di acqua e gestione del servizio di fognatura e depurazione, sia altre attività minori assoggettate al regime ordinario. L’interpello riguarda in particolare l’art. 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in relazione all’acconto IVA previsto dall’art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
Quesito presentato dal contribuente
La società Alfa S.p.A. rappresenta di applicare un doppio regime IVA:
- per le attività di somministrazione di acqua e di fognatura/depurazione, le liquidazioni e i versamenti IVA sono trimestrali, senza interessi, secondo il D.M. 24 ottobre 2000, n. 370;
- per le altre attività, le liquidazioni e i versamenti restano mensili secondo il regime ordinario.
La società chiede chiarimenti:
- sull’obbligo di versare l’acconto IVA;
- sui criteri per determinarne l’ammontare;
- sul computo del limite dei 2 milioni di euro previsto dal comma 471;
- sulla base di calcolo dell’acconto per il 2006.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo la società:
- il requisito dei 2 milioni di euro andrebbe verificato sommando l’IVA a debito derivante sia dalle liquidazioni mensili sia da quelle trimestrali;
- la base di commisurazione dell’acconto dovrebbe essere limitata alle prime tre liquidazioni IVA trimestrali del 2006, escludendo le liquidazioni mensili delle altre attività.
Valutazione dell’Agenzia: ambito del D.M. n. 370/2000 e contabilità separata
L’Agenzia ricorda che i D.M. 24 ottobre 2000, n. 366 e n. 370 sono stati emanati per semplificare gli adempimenti IVA di determinate categorie di contribuenti che prestano servizi al pubblico con caratteristiche di uniformità, frequenza e importo limitato.
Per i soggetti che, come l’istante, gestiscono il servizio di fognatura e depurazione e somministrano acqua, trova applicazione il D.M. n. 370/2000. Tuttavia, per le operazioni o attività diverse da quelle agevolate:
- resta fermo l’obbligo di distinta annotazione;
- restano fermi gli adempimenti previsti dal titolo II del d.P.R. n. 633/1972.
La separazione delle attività comporta, di regola, adempimenti distinti di fatturazione, registrazione e liquidazione. È però possibile, ai fini del versamento dell’acconto IVA, effettuare un versamento unitario, compensando le risultanze debitorie e creditorie delle diverse liquidazioni periodiche, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 52 del 1991.
Regola speciale del comma 471 della legge n. 311/2004
L’art. 1, comma 471, della legge n. 311/2004 prevede che, dal 1° gennaio 2005, per i contribuenti individuati dai regolamenti richiamati (D.M. n. 370/2000 e D.M. n. 366/2000) che nell’anno solare precedente hanno versato IVA per un importo superiore a 2 milioni di euro, l’acconto IVA di cui all’art. 6, comma 2, della legge n. 405/1990 è pari al 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i trimestri precedenti dell’anno in corso.
L’Agenzia precisa che questa modalità speciale di calcolo:
- incide sia sulla base di commisurazione sia sulla misura dell’acconto;
- non consente ai contribuenti destinatari dei D.M. n. 366 e n. 370/2000 di calcolare l’acconto sommando algebricamente le risultanze delle distinte liquidazioni periodiche relative alle diverse attività esercitate.
Criteri di calcolo dell’acconto tra attività diverse
Pur essendo il versamento dell’acconto unico, esso deve essere determinato tenendo conto dei diversi criteri applicabili alle singole attività svolte. Resta comunque possibile, per il contribuente, determinare l’acconto per tutte le attività con il metodo c.d. effettivo di cui all’art. 6, comma 3-bis, della legge n. 405/1990.
Verifica della soglia dei 2 milioni di euro
Per stabilire se si applica il nuovo metodo del comma 471, occorre considerare l’IVA versata nell’anno solare precedente riferita alle sole attività oggetto del D.M. n. 370/2000, vale a dire:
- i versamenti relativi all’attività agevolata, effettuati o che avrebbero dovuto essere effettuati;
- non l’IVA a debito derivante dalle liquidazioni mensili delle altre attività.
La circolare n. 54/E del 23 dicembre 2005 viene richiamata per l’individuazione dei versamenti trimestrali da considerare e per chiarire che, ai fini del calcolo dell’imposta versata nell’anno precedente e della base di commisurazione dell’acconto, deve essere considerata anche l’IVA a debito assolta mediante compensazione.
Compensazione IVA e rilevanza nel calcolo
L’Agenzia richiama l’art. 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 241, che disciplina la compensazione "orizzontale" tra debiti e crediti di imposte e contributi. Viene inoltre precisato che, al di fuori delle ipotesi di tale norma, è possibile anche la compensazione "verticale" dell’IVA a debito con crediti IVA derivanti da liquidazioni periodiche di un’altra attività esercitata nell’ambito della stessa impresa.
Esito sul caso concreto
Nel caso esaminato, l’istante dichiara che l’IVA relativa all’attività soggetta al D.M. n. 370/2000, versata o che avrebbe dovuto essere versata nel 2005, è inferiore a 2 milioni di euro. Di conseguenza:
- non ricorrono i presupposti per applicare il comma 471 della legge n. 311/2004;
- l’acconto IVA 2006 deve essere calcolato con uno dei metodi alternativi previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 405/1990;
- il calcolo deve riferirsi all’imposta dovuta per tutte le attività esercitate, sommando le risultanze delle distinte liquidazioni periodiche e tenendo conto degli eventuali effetti compensativi.
Resta fermo l’obbligo di effettuare un versamento unitario dell’acconto così determinato.
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