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Risoluzione

Risoluzione n. 146 del 22/12/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando le prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria rese dalle case di riposo ONLUS possono rientrare nell’attività istituzionale. In sintesi, rileva sia il criterio economico della retta a carico dell’ospite inferiore al 50%, sia, per anziani non autosufficienti in condizione grave documentata, la situazione di bisogno indipendentemente dal profilo economico.

ONLUS e case di riposo per anziani: criteri per ricondurre le prestazioni all’attività istituzionale

ONLUS e case di riposo per anziani

La risoluzione affronta il tema della riconducibilità all’attività istituzionale delle case di riposo ONLUS delle prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria rese nei confronti di anziani non autosufficienti. Il chiarimento interviene per definire quando tali prestazioni siano compatibili con il requisito della solidarietà sociale richiesto alle ONLUS dall’articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Quadro normativo e orientamenti già espressi

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 460/1997, secondo cui le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In relazione alle attività cosiddette "a solidarietà immanente", tra cui rientrano l’assistenza sociale e socio-sanitaria, la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 aveva già precisato che la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell’attività.

Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 189/E dell’11 dicembre 2000, secondo cui l’attività svolta dalle case di riposo, in quanto rivolta a soggetti anziani, non è di per sé riconducibile alle attività tipiche delle ONLUS, salvo che la struttura si faccia carico di situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto il profilo economico.

La circolare n. 48 del 18 novembre 2004 conferma tale impostazione, chiarendo che la gestione di una casa di riposo per anziani non basta, da sola, a dimostrare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, perché occorre verificare le condizioni di svantaggio dei beneficiari.

Criterio economico: misura della retta a carico dell’ospite

La risoluzione ribadisce il criterio già individuato nella circolare n. 48 del 2004 per valutare il disagio economico degli ospiti di una casa di riposo ONLUS. Tale condizione si considera sussistente quando:

  • la retta di ricovero non è posta a carico dell’ospite; oppure
  • la retta è posta a carico dell’ospite in misura inferiore alla metà del suo ammontare.

Ne deriva che la singola prestazione rientra nell’attività istituzionale quando la casa di riposo, autonomamente o con il concorso di enti pubblici che integrano la retta, sopporta la prevalente copertura economica del costo di ricovero. È quindi irrilevante che l’ospite versi un corrispettivo in denaro o in natura, purché tale importo sia inferiore al 50% della retta.

Il documento precisa inoltre che per corrispettivo a carico dell’assistito deve intendersi anche quello eventualmente pagato da familiari o da altri soggetti diversi dagli enti pubblici che intervengano in favore dell’anziano. Non si considera invece nel computo l’indennità di accompagnamento eventualmente corrisposta ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Ulteriore criterio: grave non autosufficienza documentata

La risoluzione aggiunge che il criterio economico non esaurisce i possibili indici di disagio rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 460/1997. Esso può infatti concorrere con altri criteri atti a cogliere ulteriori situazioni di bisogno tutelate dalla normativa sulle ONLUS.

In particolare, nell’ambito dell’attività istituzionale delle case di riposo ONLUS può essere ricondotta anche l’assistenza sociale e socio-sanitaria prestata a soggetti anziani non autosufficienti quando vi sia una situazione di gravità:

  • riconosciuta e documentata dalle Aziende Unità sanitarie locali;
  • tale da aver ridotto l’autonomia personale, correlata all’età;
  • da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.

Per questo profilo la risoluzione richiama il modello di gravità previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In tali casi si prescinde dall’aspetto economico dello svantaggio e quindi anche dall’ammontare della retta eventualmente corrisposta dall’assistito.

Prestazioni riconducibili all’attività istituzionale

In conclusione, la risoluzione indica due categorie di prestazioni che possono essere considerate istituzionali per le ONLUS che gestiscono case di riposo:

  • prestazioni rese ad anziani che corrispondono una quota della retta inferiore al 50% della retta stessa;
  • prestazioni assistenziali e socio-sanitarie rese a soggetti anziani in condizione di non autosufficienza grave, riconosciuta e documentata.

Effetti sul giudizio di prevalenza tra attività istituzionali e attività connesse

Il documento precisa infine che restano fermi gli ulteriori chiarimenti della circolare n. 48 del 2004 in tema di attività connesse e di svolgimento dell’attività in regime di convenzione.

Ai fini del giudizio di prevalenza tra attività istituzionali e attività connesse, devono essere ricomprese tra le prestazioni istituzionali non solo quelle rese a ospiti che pagano quote inferiori alla metà della retta, ma anche quelle rese a assistiti in condizione di grave non autosufficienza riconosciuta e documentata. Questo incide quindi sulla qualificazione complessiva dell’attività svolta dalla casa di riposo ONLUS.

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