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Risoluzione

Risoluzione n. 143 del 19/12/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i corrispettivi per le verifiche periodiche su ascensori e montacarichi sono soggetti a IVA. Il servizio, pur svolto anche da enti pubblici, non integra esercizio di pubblica autorità e, quindi, non è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.

Trattamento IVA delle verifiche periodiche di ascensori e montacarichi

Trattamento IVA delle verifiche periodiche su ascensori e montacarichi

La risoluzione esamina il regime IVA applicabile alle somme corrisposte per il servizio di verifica periodica degli ascensori e dei montacarichi previsto dall’art. 13 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162. Il chiarimento richiesto riguarda in particolare se il soggetto che svolge la verifica possa essere considerato ente pubblico e se, di conseguenza, i relativi corrispettivi debbano restare fuori dal campo IVA per assenza del presupposto soggettivo.

Quesito sottoposto all’Agenzia

L’istante osserva che il servizio di verifica periodica è finalizzato alla tutela della salute pubblica e che può essere svolto da soggetti diversi, tra cui Asl, Arpa, organismi di certificazione notificati e, per specifici impianti, Direzioni provinciali del lavoro. Sulla base di ciò chiede se tali soggetti, nell’espletamento del servizio, operino come enti pubblici e se le somme percepite dal proprietario dello stabile costituiscano corrispettivi fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Quadro normativo richiamato

Il documento richiama l’art. 13 del D.P.R. n. 162/1999, che:

  • impone al proprietario dello stabile o al suo legale rappresentante di effettuare regolari manutenzioni;
  • prevede la verifica periodica dell’impianto ogni due anni;
  • individua i soggetti legittimati a effettuare le verifiche;
  • stabilisce che le spese per le verifiche sono a carico del proprietario dello stabile.

Sono inoltre richiamati:

  • l’art. 3 del decreto IVA, per ricondurre il servizio a una prestazione di servizi;
  • l’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, in tema di esercizio di impresa e presupposto soggettivo IVA;
  • l’art. 5, n. 4, della sesta Direttiva, in materia di soggetti di diritto pubblico e attività svolte in veste di pubblica autorità.

Soggetti abilitati alla verifica periodica

La risoluzione precisa che le verifiche possono essere effettuate da una pluralità di soggetti:

  • Asl, dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;
  • Arpa, quando prevista dalla normativa regionale, quali enti strumentali delle Regioni con personalità giuridica pubblica e autonomia amministrativa, contabile e tecnica;
  • organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle attività produttive;
  • Direzioni provinciali del lavoro, limitatamente agli impianti installati presso stabilimenti industriali o aziende agricole.

Viene inoltre ricordato che tali verifiche devono essere eseguite mediante tecnici laureati in ingegneria e che al termine viene redatto un verbale sull’esito del controllo, relativo alla sicurezza dell’impianto, al suo funzionamento regolare e all’adempimento delle eventuali prescrizioni precedenti.

Valutazione dell’Agenzia sul presupposto soggettivo IVA

L’Agenzia afferma che la somma versata dal proprietario dello stabile costituisce il corrispettivo di un servizio di verifica e quindi rientra, in linea generale, nella nozione di prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3 del decreto IVA.

Pur riconoscendo che il servizio riguarda la tutela e la sicurezza della salute pubblica e che alcuni soggetti erogatori hanno natura pubblica, l’Agenzia esclude che la prestazione sia resa nell’esercizio di poteri propri di una pubblica autorità. Il servizio, infatti, è accessibile a una pluralità di operatori, pubblici e privati, che agiscono in condizioni concorrenziali.

Rilevanza della concorrenza e conclusione

Richiamando la giurisprudenza comunitaria e la risoluzione n. 220 del 2002, il documento sottolinea che un ente agisce come pubblica autorità solo quando opera nell’ambito del proprio regime giuridico e non quando svolge attività assimilabili a quelle degli operatori economici privati.

Poiché la verifica periodica può essere resa da soggetti diversi e l’eventuale esclusione dall’IVA delle prestazioni rese da soggetti pubblici determinerebbe una significativa distorsione della concorrenza, la risoluzione conclude che:

  • i corrispettivi percepiti per le verifiche periodiche su ascensori e montacarichi sono soggetti agli ordinari obblighi IVA;
  • il trattamento IVA si applica indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che effettua la verifica;
  • il servizio non è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.

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