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Risoluzione

Risoluzione n. 142 del 19/12/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’affidatario di uno specchio acqueo destinato ad acquacoltura può determinare il reddito agrario con il regime forfetario dell’art. 3-ter del D.L. n. 106/2005 anche se l’area è demaniale e la sua quota è individuata dalla cooperativa tramite delibere o nota integrativa al bilancio. Non è richiesto un particolare titolo giuridico di disponibilità dello specchio acqueo; rileva l’assegnazione effettuata dalla cooperativa.

Acquacoltura su aree demaniali e determinazione forfetaria del reddito agrario

Acquacoltura su aree demaniali e determinazione del reddito agrario

La risoluzione affronta il caso di un imprenditore ittico che svolge attività di acquacoltura su aree demaniali marittime affidate a una cooperativa, chiedendo se la superficie assegnata pro-indiviso possa essere usata come parametro per calcolare il reddito agrario imponibile in base all’art. 3-ter del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156. Il chiarimento riguarda anche il coordinamento con i limiti dell’art. 32 del TUIR.

Fatti rappresentati dall’istante

Il contribuente è un imprenditore ittico con partita IVA e iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. Egli dichiara di esercitare l’acquacoltura ai sensi dell’art. 45-bis del Codice della navigazione su aree demaniali marittime concesse alla cooperativa Beta a r.l.

La superficie sulla quale svolge l’attività viene determinata pro-indiviso in base al rapporto tra la superficie totale della concessione alla cooperativa e il numero dei soci. Inoltre, l’assegnazione degli specchi acquei per ciascun esercizio viene indicata nella nota integrativa al bilancio della cooperativa.

Quesito posto

L’istante domanda se la superficie così determinata possa costituire il parametro per calcolare il reddito agrario imponibile ai sensi dell’art. 3-ter, comma 1, del D.L. n. 106/2005, anche ai fini dell’applicazione dei limiti dell’art. 32 del TUIR. In particolare, chiede se l’affidatario dell’area possa determinare forfetariamente il reddito facendo riferimento alla superficie risultante dalla nota integrativa al bilancio della cooperativa.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che l’attività di acquacoltura è effettivamente svolta dal socio affidatario, titolare di partita IVA e iscritto al Registro delle imprese. Ritiene quindi che la norma abbia la finalità di favorire chi esercita concretamente l’attività e che, conseguentemente, possa determinare il reddito utilizzando il reddito agrario più elevato del seminativo di prima classe della provincia prospiciente, sulla base della superficie indicata nella nota integrativa al bilancio.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’art. 3-ter del D.L. n. 106/2005, introdotto per favorire l’acquacoltura, prevede che per le superfici acquatiche, marine o vallive utilizzate per l’allevamento ittico da soggetti esercenti l’attività di acquacoltura, diversi dalle società commerciali, e indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie, i redditi dominicale e agrario sono determinati, a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2006, ai soli fini fiscali, applicando la tariffa più alta del seminativo di prima classe in vigore nella provincia di appartenenza o, per l’allevamento marino, in quella prospiciente.

Viene inoltre richiamata la precedente risoluzione 13 settembre 2005, n. 127/E, che aveva evidenziato come, prima dell’intervento legislativo, il regime forfetario dell’art. 32 del TUIR si applicasse solo alle aree censite in catasto, mentre le attività svolte su aree demaniali marine o vallive, prive di reddito agrario attribuito, erano assoggettate ai criteri analitici dell’art. 55 del TUIR.

L’Agenzia richiama anche l’art. 32 del TUIR, comma 2, lettera b), che include tra le attività agricole l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, e il comma 3, che demanda a un decreto ministeriale la determinazione del limite. Per l’allevamento oltre tali limiti, il reddito eccedente è determinato ai sensi dell’art. 56, comma 5, del TUIR.

Valutazione dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente. Il punto decisivo è che l’art. 3-ter del D.L. n. 106/2005 non richiede che la disponibilità dello specchio acqueo sia qualificata da uno specifico titolo giuridico.

Di conseguenza, per individuare la superficie su cui calcolare il reddito, il contribuente deve fare riferimento alla superficie assegnatagli dalla cooperativa. In tale valutazione assumono rilievo:

  • eventuali delibere della cooperativa;
  • le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio d’esercizio della cooperativa;
  • la ripartizione dell’intera area oggetto della concessione demaniale tra i soci che abbiano esercitato l’acquacoltura nell’esercizio di riferimento.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che il socio affidatario può determinare il proprio reddito avvalendosi del regime forfetario previsto dall’art. 3-ter del D.L. n. 106/2005, utilizzando come base la superficie assegnata dalla cooperativa, anche se l’area è demaniale e l’assegnazione risulta dalla nota integrativa al bilancio o da altre delibere societarie. Il documento è reso ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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