Risoluzione n. 147 del 22/12/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione chiarisce la documentazione necessaria per ottenere, tramite CAF, la detrazione ex art. 15, comma 1, lett. b) TUIR sugli interessi passivi dei mutui per l’acquisto dell’abitazione principale. Stabilisce una gerarchia dei documenti: prima il contratto di mutuo o di compravendita, poi un’attestazione della banca, infine una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000.
Detrazione interessi passivi mutui per abitazione principale: documenti da esibire ai CAF
Detrazione degli interessi passivi sui mutui per l’abitazione principale
La Risoluzione affronta il tema della documentazione che il contribuente deve presentare al CAF per ottenere la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, prevista dall’art. 15, comma 1, lettera b) del TUIR. Il documento integra le indicazioni già fornite con la circolare n. 15 del 20 aprile 2005.
Questione interpretativa sottoposta dall’Associazione istante
L’Associazione Alfa contesta l’orientamento secondo cui, in assenza di indicazioni nel contratto di mutuo o nel contratto di acquisto dell’immobile, la finalizzazione del mutuo all’acquisto dell’abitazione principale debba risultare da altra documentazione rilasciata dalla banca.
L’Associazione osserva che:
- non sempre la banca è in grado di attestare una circostanza riconducibile alla sfera personale del mutuatario;
- la destinazione dell’immobile ad abitazione principale non incide, nella maggior parte dei casi, sulle condizioni contrattuali del mutuo;
- pertanto, sarebbe illogico pretendere una certificazione bancaria se tale finalizzazione non risulti già dal contratto.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia non condivide integralmente le osservazioni dell’Associazione e chiarisce che la documentazione bancaria resta rilevante, ma solo quando l’istituto abbia effettiva conoscenza della destinazione del mutuo all’acquisto dell’abitazione principale.
La banca può rilasciare l’attestazione soltanto se la circostanza risulta dalla documentazione in suo possesso o da informazioni acquisite nell’istruttoria del finanziamento o in altra occasione. Viene indicato, a titolo esemplificativo, il caso in cui il mutuo sia stato concesso a tasso agevolato proprio in ragione di tale finalizzazione.
Se la banca non conosce la motivazione sottesa all’accensione del mutuo, non può logicamente rilasciare alcuna attestazione.
Gerarchia dei documenti ammessi
L’Agenzia introduce una sorta di ordine di priorità tra i documenti idonei a dimostrare il diritto alla detrazione:
- primo livello: indicazione della volontà di destinare la somma mutuata all’acquisto dell’abitazione principale nel contratto di compravendita o nel contratto di mutuo;
- secondo livello: se tale indicazione manca, richiesta alla banca mutuante di una espressa dichiarazione attestante la circostanza, purché la banca ne abbia conoscenza;
- terzo livello: se anche la banca non può attestare la destinazione del mutuo, il contribuente può ricorrere a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Dichiarazione sostitutiva del contribuente
In mancanza di documentazione contrattuale o bancaria, il contribuente può autocertificare che il mutuo è stato contratto per l’acquisto dell’abitazione principale.
La dichiarazione sostitutiva comporta l’assunzione di responsabilità penale e civile per quanto dichiarato. Su tale base, il CAF può riconoscere la detrazione.
Finalità del chiarimento
Il chiarimento mira a bilanciare due esigenze:
- evitare che la mancata disponibilità di una specifica attestazione bancaria impedisca ingiustificatamente l’accesso alla detrazione;
- prevenire comportamenti evasivi, impedendo che vengano dichiarati artificiosamente fatti non corrispondenti al vero solo per beneficiare dell’agevolazione fiscale.
La precisazione finale viene espressamente qualificata come integrazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 15 del 20 aprile 2005.
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