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Sentenza

Sentenza n. 5658/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 17 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza volta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 17 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere in ordine al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda, nonché la condanna delle amministrazioni a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del limitato arco temporale tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche considerando l’elevato numero di istanze ricevute. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more del giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione di una domanda amministrativa può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, quando la domanda giudiziale abbia ad oggetto anche o principalmente l’attivazione del relativo procedimento; in tal caso il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta soddisfazione, ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio sul silenzio, l’amministrazione adotti una condotta concretamente satisfattiva della pretesa dedotta, anche se tale condotta non coincide con il provvedimento finale richiesto, purché realizzi integralmente l’oggetto della domanda giudiziale.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia prima della proposizione del ricorso e dal comportamento dell’amministrazione, ove essa si sia attivata in tempi ragionevoli tenendo conto del carico eccezionale di istanze.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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