Ordinanza n. 1269/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del Provvedimento Prot. n. 20250031466 del 15.12.2025 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso adottato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto comunicato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato il provvedimento e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo doglianze non ulteriormente specificate nell'ordinanza. L'amministrazione resistente ha svolto puntuali deduzioni difensive. Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione dell'efficacia del diniego, prospettando la sussistenza dei presupposti cautelari.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che le doglianze non fossero assistite da adeguato fumus boni iuris, alla luce delle deduzioni dell'amministrazione resistente. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che il ricorrente può ripresentare l'istanza corredata della documentazione necessaria, consentendo al Consolato competente di verificare l'effettiva sussistenza dei mezzi minimi richiesti dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa del diniego del visto d'ingresso.
art. 6-bis d.P.R. 394/1999
Richiamato nel provvedimento consolare impugnato.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sull'istanza cautelare; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000
Richiamata quale fonte delle prescrizioni relative ai mezzi minimi necessari, la cui effettiva sussistenza può essere verificata dal Consolato in caso di nuova istanza.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia di un diniego amministrativo può essere negata quando, a un sommario esame, le censure non risultino assistite da adeguato fumus boni iuris, anche alla luce delle puntuali deduzioni dell'amministrazione resistente.
- Quando il diniego di visto è collegato alla mancata dimostrazione dei mezzi minimi richiesti, il richiedente può ripresentare l'istanza corredata della documentazione necessaria affinché l'autorità consolare verifichi nuovamente la sussistenza del requisito.
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