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Sentenza

Sentenza n. 768/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione opere abusive resa dal Comune di Morigerati in data 15.12.2025;

Giustizia amministrativa202600463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di pavimentazioni, muretto di contenimento e tettoia metallica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale del dicembre 2025 con cui era stata disposta la demolizione della pavimentazione della strada carrabile di accesso a un fabbricato realizzato nel 1984 in forza di concessione edilizia e successiva variante, della pavimentazione del piazzale antistante con muretto di contenimento di altezza variabile tra 70 centimetri e 1 metro e spessore di 16 centimetri, nonché di una tettoia metallica, coperta con lamiera grecata coibentata, di superficie pari a 50,70 metri quadrati e altezza di 4,30 metri, insistente su una determinata particella catastale. Sono state dedotte censure di illegittimità dell'ordine demolitorio, esaminate congiuntamente dal Collegio in ragione della loro affinità contenutistica. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Quanto alla pavimentazione esterna, ha ritenuto che essa richieda il permesso di costruire quando, per dimensioni e materiali, comporti una significativa alterazione e trasformazione dello stato dei luoghi, in particolare mediante opere murarie o eliminazione del verde. Il muretto di contenimento non è stato assimilato a una semplice recinzione né qualificato come pertinenza: trattandosi di struttura idonea, per caratteristiche ed estensione, a modificare l'assetto urbanistico del territorio, esso rientra tra gli interventi di nuova costruzione subordinati a permesso di costruire. Anche la tettoia, considerate la solidità, la stabilità, l'immobilizzazione al suolo o il collegamento al fabbricato e soprattutto le sue dimensioni non trascurabili, è stata qualificata come nuova costruzione e non come tettoia leggera o pertinenza; pertanto necessitava del permesso di costruire. Il Collegio ha quindi ritenuto legittimo l'esercizio del potere sanzionatorio e coerente l'ordine di demolizione con la tipologia dell'abuso. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono le condizioni.

  • art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001

    Subordina a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, tra i quali rientra una tettoia stabile, solida e immobilizzata al suolo o collegata stabilmente a un fabbricato, quando non sia una struttura leggera e temporanea.

Massime di principio

  • La pavimentazione esterna di un immobile è soggetta a permesso di costruire quando, per dimensioni e materiali impiegati, comporta una significativa alterazione e trasformazione dello stato dei luoghi, in particolare attraverso opere murarie o eliminazione del verde; non lo è quando manca una trasformazione urbanisticamente rilevante del terreno.
  • Un muro di contenimento, diversamente da una recinzione di modesta entità, costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire quando, per struttura ed estensione, crea o aumenta un dislivello ed è idoneo a modificare stabilmente l'assetto urbanistico del territorio.
  • Una tettoia integra nuova costruzione e richiede il permesso di costruire quando presenta solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o collegamento fisso a un fabbricato preesistente, e ha dimensioni non trascurabili tali da occupare aree o volumi ulteriori e modificare l'assetto del territorio.
  • Sono escluse dall'obbligo del permesso di costruire soltanto le tettoie leggere, prive di autonomia strutturale e funzionale, poste al servizio dell'edificio principale e destinate a offrire un riparo meramente temporaneo; la consistenza del manufatto esclude la qualificazione come pertinenza urbanistica.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventi
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezza

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