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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10468/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il riesame della custodia in carcere con tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi per il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, deducendo che si sarebbe trattato solo di un concorso continuato nell'attività di spaccio e non di adesione a un sodalizio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p., per mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari; 3) vizio di motivazione rispetto all'art. 275 c.p.p., sostenendo che non sono indicati elementi da cui risulti che non fossero idonee misure alternative alla custodia in carcere, considerando l'incensuratezza e l'arresto degli altri presunti sodali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e dunque inammissibile, confermando che i gravi indizi di associazione sono desumibili da elementi quali la sistematicità delle cessioni (decine di dosi quotidiane), l'organizzazione per turni, la cooperazione con altri soggetti, i rifornimenti dalla famiglia mafiosa dei Cursoti Milanesi, le intercettazioni e i servizi di osservazione, nonché il ritrovamento, al momento dell'arresto, di dosi di cocaina, 710 euro, un bilancino e due ricetrasmittenti sintonizzate su un canale comune. I motivi secondari sono stati ritenuti infondati: la Corte ha qualificato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. come doppia (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere) e ha ritenuto che gli elementi addotti dalla difesa (incensuratezza formale e arresti di altri) non superassero tale presunzione, dato il contesto di criminalità mafiosa attuale e la capacità del gruppo di riorganizzarsi dopo arresti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    La Corte considera configurabile l'associazione finalizzata al narcotraffico quando emergono elementi di gruppo stabile, organizzazione di risorse e apporto individuale apprezzabile e non episodico; la partecipazione può essere desunta anche da singoli episodi se indicativi di un ruolo funzionale all'organizzazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento ai reati di traffico e detenzione di stupefacenti contestati: la commissione ripetuta di tali reati e gli elementi fattuali (dosaggi, denaro, strumenti) contribuiscono alla valutazione della partecipazione al sodalizio.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure

    La norma produce una 'doppia presunzione' relativa: presunzione sia della sussistenza delle esigenze cautelari sia dell'adeguatezza della custodia in carcere. Tale presunzione può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari o la possibilità di misure meno gravose.

  • art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Richiamata in relazione al contenuto della motivazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza di merito avesse adeguatamente motivato le esigenze cautelari, non essendo sufficiente una motivazione generica.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamata per chiarire che la presumzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevale sulle disposizioni generali dell'art. 274 circa la valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 616 c.p.p.

    Invocato in relazione alle conseguenze del rigetto: applicazione della condanna alle spese e valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137

    Richiamato per la modalità di redazione della requisitoria del Pubblico Ministero; non rilevante ai fini decisionali sul merito ma presente nel procedimento.

Massime di principio

  • Per configurare un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio non è necessario un patto formale: possono valere la ripetitività delle condotte, la ripartizione di ruoli, l'organizzazione per turni e l'uso di risorse comuni (ricetrasmittenti, vedette, rifornimenti) come elementi indiziari rilevanti.
  • La presunzione cautelare ex art. 275, comma 3, c.p.p. opera con efficacia duplice (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere); per vincerla sono richiesti elementi specifici e concreti che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari o la compatibilità di misure meno afflittive.
  • Argomentazioni generiche (es. incensuratezza formale, arresto di altri sodali) sono in genere insufficienti a superare la presunzione cautelare in reati associativi legati a contesti mafiosi; occorrono elementi concreti e circostanziati che incidano sulla prognosi di pericolosità.
  • Al giudizio di gravità indiziaria per misure cautelari non è richiesto il giudizio di condanna, ma la valutazione va fatta sulla base di elementi fattuali e indiziari concreti (intercettazioni, osservazioni, materiale sequestrato, modalità operative) che mostrino la stabilità e l'operatività del gruppo.
  • In impugnazioni per vizio di motivazione, la genericità delle censure determina spesso l'inammissibilità del ricorso in Cassazione: i motivi devono essere specifici e dimostrare errori di fatto o di diritto rilevanti.

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