Cassazione Penale, Sentenza n. 13715/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per appropriazione indebita relativa alla mancata consegna del denaro ricavato e/o dei cavalli affidati in mandato per la vendita. Il ricorrente deduce: 1) inesistenza della condizione di procedibilità perché la denuncia del 19/08/2014 non sarebbe equivalente ad atto di querela; 2) eventuale intempestività della querela, poiché la parte offesa era a conoscenza della vendita già nel 2011; 3) vizio di motivazione sull'ammontare delle spese concordate tra le parti (500 euro per cavallo) e mancata prova di spese superiori a carico del mandatario; 4) estinzione per prescrizione del reato già al momento della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: primo e secondo motivo infondati perché al momento del fatto il reato (appropriazione indebita aggravata ex art. 646 n.11 c.p.) era procedibile d'ufficio e, pur dopo la modifica legislativa che lo ha reso procedibile a querela, la persona offesa si era già costituita parte civile prima della modifica e ha continuato l'azione civile successivamente, soddisfacendo la condizione di procedibilità. Terzo motivo infondato poiché il giudice d'appello ha correttamente richiamato che le parti avevano concordato spese di 500 euro per cavallo e l'imputato non ha provato spese maggiori. Quarto motivo infondato: la consumazione del reato è avvenuta al momento del rifiuto dell'imputato di consegnare il ricavato alla richiesta del mandante (19/08/2014), perciò il termine di prescrizione decorre da quella data e non era maturato alla data della sentenza d'appello (tenuto conto anche della sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen. (n.11) - appropriazione indebita aggravata
Il delitto contestato è qualificato come appropriazione indebita aggravata; la Cassazione richiama la natura del reato ai fini della procedibilità e della valutazione del momento consumativo.
art. 10 d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36
Modifica la procedibilità del reato rendendolo procedibile a querela; la Corte osserva però che la persona offesa si era costituita parte civile previamente, il che mantiene efficace la condizione di procedibilità.
art. 157 cod. pen. (prescrizione)
Rilevante per la censura sulla prescrizione; la Corte definisce il momento iniziale della prescrizione nel caso di mandatario che rifiuta la riconsegna del ricavato (momento del rifiuto), escludendo la maturazione della prescrizione prima dell'appello.
art. 83 d.l. 18/2020 (sospensione termini processuali)
La sospensione dei termini prevista dalla norma è stata considerata nel calcolo del termine di prescrizione, posticipandone la scadenza.
art. 616 c.p.p. (multa alla cassa delle ammende)
Ai sensi di questa norma la Corte condanna il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Richiamate per il procedimento di esame del ricorso (forme speciali introdotte nel periodo emergenziale), applicate ai fini dell'esame in Cassazione.
art. 120 cod. pen., artt. 336 e 529 cod. proc. pen. (citati dal ricorrente)
Norme invocate dal ricorrente in ordine a vizio di motivazione e violazioni procedurali; la Corte ne ha ritenuto infondata l'eccezione perché la procedibilità e la motivazione erano corrette.
art. 124 cod. pen., art. 529 cod. proc. pen. (citati dal ricorrente)
Richiamate dal ricorrente con riferimento alla tempestività della querela; la Corte ha ritenuto la questione superata dalla costituzione di parte civile e dall'ulteriore prosecuzione dell'azione.
Massime di principio
- La condizione di procedibilità cambia con le modifiche legislative, ma la costituzione di parte civile prima della modifica può preservare la possibilità di procedere anche dopo il mutamento del regime di procedibilità.
- Nel rapporto di mandato per la vendita, l'appropriazione indebita si consuma quando il mandatario, dopo aver realizzato la vendita, rifiuta in modo ingiustificato di consegnare il ricavato al mandante: da quel momento decorre il termine di prescrizione.
- Le pattuizioni sulle spese sostenute dal mandatario (es. importo concordato) hanno rilievo probatorio: il mandatario deve fornire documentazione per dimostrare oneri effettivamente sostenuti superiori a quanto pattuito.
- Le eccezioni di prescrizione devono valutare correttamente il momento consumativo del reato; la mera conoscenza da parte del creditore dell'avvenuta vendita non equivale automaticamente al momento in cui il reato si è consumato se il rifiuto di consegna è successivo.
- Le domande di condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende possono essere disposte quando il ricorso è dichiarato inammissibile per cause imputabili a colpa del ricorrente.
- In sede di impugnazione è fondamentale verificare sia la temporaneità degli atti (querela/denuncia) sia gli effetti della modificazione normativa intervenuta nel frattempo; la prosecuzione dell'azione civile può neutralizzare questioni di procedibilità.
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