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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12872/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una società, poi risultata vittoriosa in appello rispetto alla precedente decisione di primo grado, per ottenere la restituzione di euro 26.773,11 versati in esecuzione di una sentenza successivamente riformata. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non provato il pagamento. La corte d'appello, invece, aveva accolto la pretesa di rimborso valorizzando la documentazione prodotta, in particolare il modello 770/2002, ritenuto idoneo a dimostrare sia l'avvenuta corresponsione sia l'ammontare della somma. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 416 e 421 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando l'ammissione in appello di documenti già nella disponibilità della controparte e non prodotti tempestivamente; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il pagamento non fosse stato provato e che la corte territoriale avesse desunto indebitamente la prova in via presuntiva nonostante la negazione del lavoratore in sede di interrogatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove in appello rientra nei poteri discrezionali del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c. ed è insindacabile in cassazione; ha inoltre precisato che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una contestazione della valutazione del materiale istruttorio, e che la doglianza sull'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se l'onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito della prova. Quanto alle presunzioni semplici, la Corte ha ribadito che la loro utilizzazione e la valutazione dei relativi indizi appartengono al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'ammissibilità in appello della documentazione già nella disponibilità della controparte, ma la Corte non ha ravvisato una violazione rilevante ai fini del ricorso.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro consente al giudice di appello l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove con potere discrezionale insindacabile in cassazione; la motivazione sulla indispensabilità può essere anche implicita.

  • art. 437 c.p.c.

    Confermato, insieme all'art. 421 c.p.c., come fonte del potere del giudice d'appello nel rito del lavoro di ammettere nuove prove e documenti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fondi la decisione su prove non dedotte o su prove legali disattese o trattate come non soggette a valutazione; non quando si contesti la mera valutazione delle prove raccolte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo in ipotesi di utilizzo scorretto delle prove legali o di attribuzione di valore di piena prova a elementi che non lo hanno; non per denunciare una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione attiene all'erronea ripartizione dell'onere della prova, non alla valutazione negativa o positiva dell'esito probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono rimesse alla valutazione del giudice di merito quanto all'opportunità del ricorso e alla selezione dei fatti noti.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che il fatto ignoto può essere desunto dal fatto noto secondo un criterio di normalità e probabilità logica; la valutazione è di merito e sfugge al sindacato di legittimità se motivata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per le censure di violazione di legge, ma non consente di trasformare in vizio di diritto una critica alla ricostruzione fattuale o alla valutazione delle prove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Nel testo è richiamato per chiarire che la diversa ricostruzione dei fatti o la censura sulla valutazione probatoria non integrano, di per sé, un vizio sindacabile in cassazione se la motivazione è adeguata.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per ribadire che l'interpretazione di un atto è accertamento di fatto; la sua censura in cassazione richiede l'allegazione specifica della violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il giudice di appello può ammettere nuovi documenti e nuove prove ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.; tale scelta è discrezionale e non è censurabile in cassazione solo perché il mezzo istruttorio era già nella disponibilità della parte.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare la mera ricostruzione del materiale probatorio o per proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto se l'onere della prova viene addossato alla parte sbagliata; se invece si contesta l'apprezzamento del risultato probatorio, il tema attiene al merito e non alla ripartizione dell'onere della prova.
  • L'utilizzo delle presunzioni semplici e la valutazione dei relativi indizi appartengono al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un ragionamento manifestamente illogico o privo dei requisiti minimi di motivazione.
  • L'interpretazione di un documento o di un atto è, di regola, un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inadeguata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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