Sentenza n. 1552/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 1749/2023 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1749/2023, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di euro 1.000,00 per carta docente relativa agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata, che aveva riconosciuto in suo favore un credito di euro 1.000,00 per carta docente. Ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il mancato pagamento risultava non adeguatamente contestato dall'Amministrazione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice, in particolare quanto al capitale residuo e agli interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione, dovendo l'importo essere verificato in base al titolo, agli eventuali pagamenti parziali e alla legge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione dovuti in forza della sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, da determinare secondo il titolo e le disposizioni applicabili. Ha chiarito che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito, ma serve a renderne effettivo il soddisfacimento, sicché la quantificazione definitiva spetta all'Amministrazione nei limiti risultanti dal giudicato e dalla legge. Per il caso di persistente inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine, con incarico da eseguire entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo idoneo per proporre l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo deve decorrere e scadere prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti dell'Amministrazione.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi, nonché la quantificazione del capitale residuo, devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e le disposizioni del codice civile applicabili; i conteggi della parte privata non sono vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
distrazione delle spese a favore del difensore antistatario
Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale richiamato per la regolazione delle spese e per l'applicazione, nel giudizio amministrativo, delle disposizioni processuali pertinenti.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato è posto a carico dell'Amministrazione secondo legge, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata, che imponga il pagamento di una somma di denaro, legittima il creditore a proporre ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., una volta decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato, ma il giudizio non ha natura costitutiva del credito: l'esatta quantificazione deve essere ricavata dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi prodotti dal creditore non vincolano l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; questi ultimi devono essere verificati quanto a misura e decorrenza secondo il titolo giudiziale e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui attività sostitutiva viene attivata su istanza del creditore e deve comprendere la determinazione definitiva dell'importo dovuto e l'adozione degli atti contabili necessari al pagamento.
- Quando l'incarico di commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 708/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 709/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 711/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 712/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 773/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 774/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →