Sentenza n. 3733/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Rigenerazione Urbana, Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Unità Interventi Diretti Municipi 1-4, Unità Interventi Edilizi Maggiori Municipio 1, di annullamento d’ufficio, ex art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, con conseguente ordine di ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi entro 90 giorni dalla relativa notifica, datato 18 settembre 2025, prot. n. c_f205/0513362 dell’8 ottobre 2025; - di ogni altro atto e provvedimento relativo ai medesimi atti oggetto di gravame, ivi inclusi, occorrendo: la relativa comunicazione di avvio del procedimento in data 13 giugno 2024; “l’istruttoria tecnica del 6/06/2024”; “il parere contrario in data 8/01/2025”; il mancato riscontro all’istanza di riesame inoltrata dalla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 11 novembre 2025; la mancata completa evasione dell’istanza di accesso inoltrata dalla ricorrente in data 17 ottobre 2025, pratica ID 9458.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento d'ufficio di una SCIA alternativa al permesso di costruire, con ordine di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha annullato d'ufficio la SCIA alternativa al permesso di costruire presentata per interventi ai piani quarto e quinto di un edificio sito in Via della Spiga, ordinando il ripristino dei luoghi. L'Amministrazione aveva rilevato varie carenze documentali e progettuali, tra cui errori nel calcolo della superficie lorda, mancata dimostrazione della legittimità della superficie del quarto piano, carenze sulle distanze del nuovo volume, assenza di progetti relativi alla sicurezza, alla fognatura e alle canne di esalazione e fumarie, nonché la mancata presentazione di una SCIA condizionata al superamento della norma morfologica prevista dal PGT e alla valutazione della Commissione per il paesaggio. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 19 e 21-nonies della l. 241/1990, dell'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001, del Regolamento edilizio comunale e delle norme del PGT, nonché dei principi di buona amministrazione, correttezza, trasparenza, proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, lamentando difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, travisamento, difetto dei presupposti, sviamento e ingiustizia manifesta. Ha contestato inoltre, con motivi aggiunti, che la necessità della SCIA condizionata fosse stata effettivamente posta a fondamento del provvedimento finale e che l'intervento modificasse la cortina edilizia o il fronte continuo. Ha altresì sostenuto che l'annullamento fosse intervenuto tardivamente, senza un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al ripristino della legalità, senza adeguata comparazione con l'affidamento privato e nonostante la conformità sostanziale dell'intervento.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure. Ha ritenuto che il provvedimento finale recepisse anche il rilievo relativo alla mancata presentazione di una SCIA condizionata, mediante il richiamo integrale alla comunicazione di avvio e all'istruttoria tecnica. Nel merito, ha accertato che l'immobile, inserito nei Nuclei di Antica Formazione e assoggettato alle prescrizioni dell'art. 19.3.a delle N.d.A. del Piano delle Regole, era interessato da una modifica plano-volumetrica incidente sulla forma dell'edificio, sul fronte e sulla cortina edilizia, anche se non necessariamente visibile dalla pubblica via. Ne conseguiva la necessità della SCIA condizionata alla valutazione della Commissione per il paesaggio. Il Collegio ha poi affermato che, quando l'intervento è privo del titolo edilizio idoneo e viene realizzato sulla base di un titolo inferiore o inidoneo, l'Amministrazione non deve previamente annullare in autotutela il titolo, potendo esercitare direttamente i poteri repressivi e di vigilanza edilizia. Il decorso del tempo non consolida la posizione del privato e non genera un affidamento tutelabile. L'ordine di ripristino, quale atto vincolato, non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale né una comparazione con gli interessi privati, e non viola il principio di proporzionalità quando l'intervento è abusivo. Il provvedimento è stato ritenuto legittimo anche a prescindere dalle ulteriori carenze contestate, poiché ciascuna motivazione autonoma sufficiente a sorreggere l'atto rende irrilevanti le eventuali censure riferite alle altre motivazioni. L'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti è stata assorbita. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il giudice esamina il rapporto tra annullamento d'ufficio e poteri repressivi edilizi, precisando che, quando il titolo utilizzato è inidoneo rispetto all'intervento realizzato, non è necessario il previo annullamento in autotutela.
art. 19 l. 241/1990
La SCIA non consolida la posizione del segnalante quando l'intervento è privo del titolo edilizio idoneo; in tale ipotesi non sussiste un affidamento qualificato tutelabile.
art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
Attribuisce al Comune i poteri di vigilanza e repressione degli interventi edilizi eseguiti senza titolo idoneo, esercitabili senza i limiti temporali propri dell'autotutela.
art. 3 d.P.R. 380/2001
Rileva ai fini dell'individuazione delle categorie di intervento edilizio consentite sull'immobile.
art. 19, commi 3 e 5, N.d.A. del Piano delle Regole del PGT di Milano
“mantenimento o ripristino delle cortine edilizie o completamento del fronte continuo”
Impone, per gli immobili appartenenti alla categoria individuata dall'art. 18, comma 2, lett. e, la presentazione di una SCIA condizionata quando l'intervento comporta uno scostamento dalle prescrizioni morfologiche.
art. 55, comma 1, Regolamento edilizio del Comune di Milano
Richiede la valutazione preliminare della Commissione per il paesaggio per l'intervento soggetto alla SCIA condizionata.
art. 122 Regolamento edilizio del Comune di Milano
Richiamato tra le ulteriori carenze documentali contestate dall'Amministrazione, non decisivo autonomamente per la decisione.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buona amministrazione, trasparenza, correttezza e leale collaborazione, ma non ritenuto ostativo alla repressione dell'intervento abusivo.
artt. 41, 42 e 97 Cost.
Invocati dalla ricorrente a tutela della proprietà, dell'iniziativa economica, dell'imparzialità e del buon andamento, senza che il giudice ravvisasse una violazione nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando un intervento edilizio richiede un titolo condizionato o comunque più qualificato rispetto a quello utilizzato, l'utilizzo di un titolo edilizio inidoneo rende l'intervento abusivo e consente all'Amministrazione di esercitare direttamente i poteri repressivi e di vigilanza, senza il previo annullamento in autotutela del titolo impropriamente utilizzato.
- L'esercizio dei poteri repressivi edilizi per un intervento realizzato sine titulo non è paralizzato dal decorso del tempo e non determina, in capo al privato, un affidamento tutelabile alla conservazione dell'illecito.
- L'ordine di demolizione o di ripristino conseguente alla realizzazione di opere abusive è un atto vincolato e non richiede, di regola, una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale né una comparazione tra l'interesse pubblico e gli interessi privati sacrificati.
- Quando la disciplina urbanistica impone il mantenimento della cortina edilizia o del fronte continuo, una modifica plano-volumetrica che alteri la linea delimitativa dell'involucro dell'edificio può integrare uno scostamento morfologico anche se l'opera non è pienamente visibile dalla pubblica via; in tal caso è necessario il titolo condizionato previsto dalla disciplina comunale.
- In presenza di un provvedimento fondato su una pluralità di motivazioni autonome, ciascuna astrattamente idonea a sorreggere la decisione, la sufficienza e legittimità di una sola motivazione è idonea a giustificare il rigetto dell'impugnazione, rendendo non decisivo l'esame delle censure riferite alle altre motivazioni.
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