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Sentenza

Sentenza n. 1741/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione, della determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi prot. n.128555 del 23 giugno 2025, adottata dal Comune di Varese ed avente ad oggetto il diniego sull’istanza di autorizzazione per l’installazione di una SRB in via Redipuglia VARESE CASBENO; del parere favorevole condizionato prot. n.64681 del 16 giugno 2025, adottato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Varese e Sondrio; del parere tecnico negativo prot. n. 46401 del 30 aprile 2025 adottato dal Comune di Varese; del provvedimento di preavviso di rigetto prot. n. 26922 dell’11 marzo 2025 adottato dal Comune di Varese; del parere non favorevole prot. n.26393 del 10 marzo 2025, adottato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Varese e Sondrio; del parere tecnico negativo prot. n. 133527 del 16 dicembre 2024 adottato dal Comune di Varese; del provvedimento di convocazione della seconda conferenza di servizi del 8 aprile 2025 prot. n.34086 adottato dal Comune di Varese; del provvedimento di convocazione della prima conferenza di servizi del 20 gennaio 2025 adottato dal Comune di Varese; di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, inerente, collegato o conseguente; nonché per l’accertamento e la declaratoria della formazione del parere positivo obbligatorio e vincolante, senza condizioni, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Varese e Sondrio per silenzio-assenso nonché, di conseguenza, della formazione di una determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi relativa all’installazione di una SRB per rete di telefonia mobile.

Giustizia amministrativa202503797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione negativa di conclusione della conferenza di servizi relativa all’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base, unitamente ai pareri comunali e paesaggistici presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale conclusivo della conferenza di servizi e gli atti presupposti relativi all’installazione di una stazione radio base in area sottoposta a tutela paesaggistica, chiedendo anche l’accertamento della formazione del silenzio-assenso e della conseguente determinazione positiva della conferenza. Ha dedotto la violazione dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 1, 3, 14, 14-bis, 14-quater e 21-nonies della l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere e violazione del principio di autovincolo. L’operatore sosteneva che l’autorizzazione si fosse formata per silenzio e che il diniego fosse fondato essenzialmente sulla visibilità e sull’altezza dell’impianto, senza una concreta valutazione delle caratteristiche progettuali, delle misure di mitigazione e dell’impossibilità tecnica di spostare la stazione nel sito indicato dalla Soprintendenza. Il Comune ha contestato la formazione del silenzio-assenso, richiamando il dissenso della Commissione paesaggio, e ha sostenuto che la ricorrente non avesse aderito alla prescrizione di spostamento dell’impianto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti i provvedimenti impugnati, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi. Il Collegio ha rilevato che le infrastrutture di comunicazione elettronica sono opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, generalmente compatibili con ogni destinazione urbanistica; i Comuni non possono introdurre divieti o limitazioni generalizzate, né imporre all’operatore la prova dell’impossibilità di utilizzare siti alternativi, salvo l’esistenza di un regolamento comunale che individui aree preferenziali. Anche la tutela paesaggistica non può tradursi nel rifiuto dell’impianto per la sola sua visibilità o altezza, poiché tali caratteristiche sono normalmente connaturate alle stazioni radio base e un simile criterio condurrebbe a un’opzione zero per l’intera categoria. L’autorità paesaggistica deve invece svolgere una valutazione concreta e analitica delle caratteristiche del manufatto e del suo rapporto con il contesto, individuando specificamente gli elementi di contrasto con il vincolo e privilegiando, ove possibile, prescrizioni sulle modalità costruttive e misure di mitigazione. Nel caso concreto, il progetto prevedeva già soluzioni volte a ridurre l’impatto visivo e risultava tecnicamente dimostrata l’impossibilità dello spostamento richiesto. Il diniego, fondato sulla visibilità e sull’altezza dell’impianto e accompagnato dall’invito a presentare una nuova istanza in altro sito, è stato quindi ritenuto illegittimo. La motivazione afferma inoltre l’accertamento del diritto della ricorrente a realizzare la stazione radio base. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato posto a carico del Comune soccombente.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    Disciplina il procedimento autorizzatorio per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica; la decisione richiama anche il regime del silenzio-assenso e ritiene illegittimo il diniego adottato senza una valutazione concreta e proporzionata del progetto.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003

    Assimila le infrastrutture di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria, fondando la loro generale compatibilità con le destinazioni urbanistiche comunali.

  • art. 51 d.lgs. n. 259/2003

    Riconosce alle infrastrutture di comunicazione elettronica il carattere di opere di pubblica utilità.

  • art. 8, comma 6, l. n. 36/2001

    Consente ai Comuni di adottare regolamenti per la localizzazione degli impianti; in presenza di aree preferenziali, l’operatore può essere onerato di giustificare la scelta di un sito diverso.

  • art. 136, comma 1, lettere c) e d), d.lgs. n. 42/2004

    Rileva quale base del vincolo paesaggistico gravante sull’area, senza consentire che la tutela sia esercitata mediante un diniego generico fondato sulla sola visibilità dell’impianto.

  • art. 14-quater l. n. 241/1990

    È richiamato tra le norme sul procedimento di conferenza di servizi dedotte dalla ricorrente; la decisione valorizza l’esigenza di una conclusione procedimentale coerente con le regole della conferenza e con l’effettiva ponderazione degli interessi coinvolti.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Giustifica l’imputazione al Comune soccombente dell’onere relativo al contributo unificato, mentre le restanti spese sono state compensate.

Massime di principio

  • Le infrastrutture di comunicazione elettronica, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e qualificate come opere di pubblica utilità, sono in via generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e possono essere localizzate sull’intero territorio comunale; le amministrazioni non possono introdurre divieti o limitazioni generalizzate che compromettano la capillare copertura della rete.
  • In assenza di un regolamento comunale che individui aree preferenziali per la localizzazione delle stazioni radio base, l’operatore è libero di scegliere il sito tecnicamente più idoneo e non deve dimostrare né l’insufficienza della copertura esistente né l’impossibilità di utilizzare siti alternativi. L’amministrazione che intenda negare l’autorizzazione per ragioni urbanistiche deve provare l’esistenza di uno specifico divieto, motivato e proporzionato.
  • La tutela paesaggistica delle aree interessate dall’installazione di stazioni radio base non può fondarsi sulla sola visibilità o sull’altezza dell’impianto, poiché tali caratteristiche sono normalmente necessarie alla funzionalità della rete; un diniego basato su tale criterio determina una sostanziale opzione zero per l’intera categoria di infrastrutture.
  • L’autorità paesaggistica deve valutare concretamente le caratteristiche del manufatto, il contesto e le modalità progettuali, indicando le specifiche ragioni del contrasto con i valori tutelati e, ove possibile, prescrivendo misure di mitigazione dell’ingombro e dell’impatto visivo, senza pretendere la completa eliminazione della percepibilità dell’impianto.
  • Un invito a presentare una nuova istanza per localizzare la stazione radio base in un sito diverso, anche se formulato in termini collaborativi, equivale sostanzialmente a un rigetto della domanda quando non sia preceduto da una valutazione puntuale del progetto presentato e da una motivazione concreta sulle ragioni di incompatibilità paesaggistica.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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