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Ordinanza

Ordinanza n. 174/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 521/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che le questioni prospettate nell'appello necessitassero dell'approfondimento proprio del giudizio di merito e, soprattutto, che mancasse una concreta indicazione del pregiudizio cautelare derivante dall'esecuzione della sentenza. Non è stata quindi concessa la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, n. 521/2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sicilia n. 521/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti nell'appello, limitandosi a rilevare che le questioni sollevate richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito. La domanda cautelare non indicava concretamente il periculum derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata e respinta per l'assenza di una concreta indicazione del periculum derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'efficacia di una sentenza appellata non può essere concessa quando l'istante non fornisca una concreta indicazione del pregiudizio derivante dall'esecuzione del provvedimento, difettando il presupposto del periculum in mora.
  • Quando le questioni dedotte con l'appello richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito; tale esigenza, tuttavia, non supplisce alla mancata allegazione di un concreto periculum.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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