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Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 3843 - Comm. Trib. Prov. Milano

Processo tributario - Giurisdizione - Contributi di previdenza - Difetto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario. La controversia deve essere proposta davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, competente a conoscere delle opposizioni relative ai contributi previdenziali richiesti dall'INPS. La decisione non esamina nel merito la fondatezza dei contributi, ma individua esclusivamente il giudice competente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento fondata su cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi previdenziali richiesti dall'INPS. La controversia non riguarda tributi, ma obbligazioni contributive di natura previdenziale; pertanto, non rientra nella giurisdizione del giudice tributario.

Norme richiamate

  • Principi sulla ripartizione della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario

    La giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi ad oggetto tributi, mentre le pretese contributive e previdenziali, anche se riscosse mediante cartella o intimazione di pagamento, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

  • Norme processuali in materia di opposizione a contributi previdenziali

    Le contestazioni relative all'esistenza, alla debenza o alla riscossione di contributi previdenziali richiesti dall'INPS devono essere sottoposte al giudice ordinario del lavoro, secondo il rito e i termini applicabili alle opposizioni previdenziali.

Massime di principio

  • La forma dell'atto di riscossione non determina da sola la giurisdizione: occorre considerare la natura sostanziale del credito sottostante.
  • Se cartella o intimazione riguardano contributi previdenziali, la contestazione va normalmente proposta davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non davanti alla Corte di giustizia tributaria.
  • La dichiarazione di difetto di giurisdizione non equivale a una decisione sulla debenza del credito: il merito può essere esaminato dal giudice competente, se l'azione viene riassunta o proposta nel rispetto dei termini.
  • Prima di presentare ricorso è essenziale distinguere tra tributi, contributi previdenziali, sanzioni amministrative e altre entrate, poiché ciascuna categoria può appartenere a una diversa giurisdizione.

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