Cassazione Civile, Ordinanza n. 18056/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di scioglimento della comunione ordinaria avente ad oggetto un immobile a destinazione alberghiera, ritenuto non comodamente divisibile. Il giudice di primo grado ha disposto lo scioglimento della comunione e assegnato l'intero immobile all'originaria attrice, valorizzando il pagamento, da parte di questa, degli oneri di urbanizzazione e l'offerta di acquistare la quota dell'altra comproprietaria. La corte d'appello ha confermato la decisione. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma in prossimità dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La rinuncia non risulta notificata né accettata dalla controparte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non essendo perfezionata la rinuncia nelle forme richieste dall'art. 390 c.p.c. ai fini dell'estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ha rilevato che essa non era stata notificata alla controparte né da questa accettata e, quindi, non era idonea a determinare l'estinzione del giudizio. In applicazione del principio secondo cui, in mancanza dei requisiti formali della rinuncia, viene meno l'interesse alla decisione dell'impugnazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, per produrre l'estinzione del processo, deve rispettare i requisiti formali prescritti; se non notificata alla controparte o non accettata nei casi richiesti, non estingue il giudizio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 16-sexies D.L. n. 79/2012
Richiamato solo per il domicilio digitale eletto della controricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non perfezionata nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c., non determina l'estinzione del processo, ma lascia ferma la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura necessariamente accettizia: non richiede, in via generale, l'accettazione della controparte per produrre l'effetto di venir meno dell'interesse all'impugnazione.
- Quando l'impugnazione è stata proposta dal ricorrente e successivamente rinunciata, le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a suo carico in base al principio di causalità.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è norma di stretta interpretazione e non può essere esteso analogicamente al caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
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