Sentenza del 08/02/2017 n. 460 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento notificata il 15 maggio 2013, relativa alla richiesta di pagamento di euro 221.120,87, sostenendo che fosse nulla perché notificata alla società in bonis anziché alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, aperta dal 29 maggio 2009. Secondo la ricorrente, l'assoggettamento alla procedura concorsuale impediva ai creditori di promuovere azioni esecutive individuali, consentendo loro soltanto di far accertare il credito e presentare domanda di ammissione al passivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello di Riscossione Sicilia e confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società. Ha affermato che la liquidazione coatta amministrativa rende temporaneamente improponibili le pretese individuali dei creditori al di fuori della procedura concorsuale. L'agente della riscossione deve quindi far valere il credito mediante insinuazione al passivo sulla base del ruolo, senza necessità di notificare preventivamente la cartella alla società o al commissario liquidatore. La legittimazione dell'agente della riscossione non esclude quella dell'amministrazione finanziaria, titolare del credito. Riscossione Sicilia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Articolo 87, comma 2, del D.P.R. 602/1973
il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle Entrate l'ammissione al passivo della procedura
Il concessionario della riscossione può chiedere l'ammissione del credito tributario al passivo della procedura concorsuale sulla base del ruolo, senza dover previamente notificare la cartella al debitore o agli organi della procedura.
Articolo 88, comma 1, del D.P.R. 602/1973
se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva
Le contestazioni relative al credito iscritto a ruolo non impediscono necessariamente l'ammissione al passivo, che può avvenire con riserva.
Disciplina della liquidazione coatta amministrativa
L'apertura della liquidazione coatta amministrativa comporta la temporanea improponibilità delle azioni individuali dei creditori al di fuori della procedura concorsuale. I creditori devono far valere le proprie pretese mediante la partecipazione al concorso.
Cassazione Civile, sentenza n. 25863 del 9 dicembre 2014
Ha riconosciuto che, per l'insinuazione al passivo di un credito tributario, il ruolo costituisce titolo sufficiente e non è necessaria la preventiva notificazione della cartella.
Cassazione Civile, sentenze nn. 6520 e 6126 del 2013; n. 12019 del 2011
Confermano la possibilità di insinuare al passivo i crediti tributari sulla base del ruolo, anche senza previa notifica della cartella alla società sottoposta a procedura concorsuale.
Massime di principio
- Quando un'impresa è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale, i creditori non possono normalmente procedere individualmente con azioni esecutive, ma devono far valere il credito nell'ambito della procedura.
- Per i crediti tributari iscritti a ruolo, l'agente della riscossione può chiedere l'ammissione al passivo sulla base del ruolo, senza che sia sempre necessaria la preventiva notifica della cartella alla società o al commissario liquidatore.
- La notifica di una cartella alla società già assoggettata a procedura concorsuale non abilita il creditore a proseguire un'esecuzione individuale fuori dalla procedura; il credito deve essere fatto valere mediante insinuazione al passivo.
- Il credito tributario può essere ammesso al passivo con riserva quando è oggetto di contestazione.
- La decisione riguarda la corretta modalità di riscossione nei confronti di una società in procedura concorsuale e non implica, da sola, l'inesistenza del debito tributario.
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