Sentenza n. 44/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso principale: -della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 3145/2024 del 17.12.2024, notificata in data 18.12.2024, avente ad oggetto: “Integrazione impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023, ai sensi delle D.G.R. Puglia n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. n. 1490 del 28.10.2022, in favore delle strutture che gestiscono n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del DSM”, nella parte in cui, con specifico riferimento Centro Diurno di Manduria afferente al Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Taranto (Lotto 16; CIG: 76152016A9), quantifica, in applicazione della DGR 1085/2021, l’integrazione della retta giornaliera del Centro Diurno in € 2,51 per il periodo intercorrente dal 01.01.2022 sino al 30.09.2022 nonché nella parte in cui, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, quantifica, in applicazione della DGR 1490/2022 l’integrazione della retta giornaliera del Centro Diurno, in € 11,97, dal 01.10.2022 al 31.12.2024 nonché nella parte, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, in cui delibera “di prendere atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno” quelle indicate nella tabella ivi riportata, nonché nella parte in cui delibera di “registrare per l’anno 2021 la somma complessiva di €. 483.301,97(omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2022 la somma complessiva di €. 820.053,66(omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2023 la somma complessiva di €. 1.860.344,92(omissis); per l’anno 2024 la somma complessiva di €. 1.904.252,28” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente; -della nota Prot.n. 0028136 dell’ASL TA –Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Deliberazione del Direttore Generale n. 3145 del 17/12/2024 –provvedimenti consequenziali”; -della tabella allegata alla cennata nota Prot. n. 0028136 dell’ASL TA –Dipartimento di Salute Mentale del 06.02.2025;-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. nonché ove necessario, per la disapplicazione -del Capitolato Speciale d’appalto, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 2, qualora inteso nel senso che le modalità (rectius, le decurtazioni) di determinazione dell’originario importo dell’appalto possano trovare applicazione, al fine di definire le integrazioni delle rette giornaliere nonché le nuove tariffe da applicare, anche alle intervenute tariffe regionali di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1085/2021 e 1490/2022;-del contratto di Repertorio n. 1283del 24.06.2021, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 3co. 2, nella parte in cui dispone che: “in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere”; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 15 ottobre 2025 e depositati il 17 ottobre 2025: per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento oltre agli atti già impugnati con il ricorso principale, -della Deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 1251/2025 del 05.08.2025, notificata in data 07.08.2025, avente ad oggetto: “Deliberazione DG n. 433/2021 e Deliberazione DG n. 3145/2024 –Integrazione registrazione di spesa anno 2025”, nella parte in cui, con specifico riferimento al Centro Diurno di Manduria afferente al Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Taranto (Lotto 16; CIG: 76152016A9), delibera di registrare “per l’anno 2025, l’ulteriore somma complessiva di €. 1.904.252,28 (iva inclusa) sul conto 70611100045 –Bilancio 2025” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente; nonché ove necessario e per quanto di interesse -della nota Prot. n. 0173531 del 07.08.2025dell’ASL TA –Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Notifica DCSS 1251 del 05.08.2025”;-della nota Prot. n. 0173533 del 07.08.2025dell’ASL TA –Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Adeguamenti tariffari –richiesta estremi delle fatture di riferimento”;-della nota Prot. n. 0038905 del 19.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell’ASL di Taranto che quantificava gli adeguamenti delle rette giornaliere per il Centro Diurno di Manduria, nonché gli atti conseguenti e la successiva deliberazione di integrazione della registrazione di spesa per il 2025
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, affidataria del servizio di gestione del Centro Diurno di Manduria nell’ambito di una gara suddivisa in lotti, contestava la deliberazione con cui l’ASL aveva recepito gli adeguamenti tariffari regionali previsti dalle D.G.R. Puglia n. 1085/2021 e n. 1490/2022, riconoscendo integrazioni giornaliere rispettivamente di € 2,51 e di € 11,97. Secondo la ricorrente, l’ASL avrebbe operato una decurtazione illegittima dalle tariffe regionali, comprendente non solo la quota relativa alla locazione e manutenzione dell’immobile, ma anche l’8% per spese di organizzazione e amministrazione. Sono stati dedotti: nullità per difetto assoluto di attribuzione dell’ASL, sul presupposto che la determinazione delle tariffe spettasse esclusivamente alla Regione; violazione e falsa applicazione del Regolamento regionale Puglia n. 11/2008, delle D.G.R. n. 1085/2021 e n. 1490/2022 e dell’art. 6 del contratto; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza; difetto di motivazione; mancato riconoscimento degli interessi moratori; illegittimità derivata degli impegni di spesa; nonché il diritto alla corretta revisione del prezzo d’appalto e alla condanna dell’ASL al pagamento delle somme dovute. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche la deliberazione commissariale relativa alla registrazione della spesa per il 2025 e gli atti conseguenti. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’art. 3, comma 2, del contratto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., ritenendo che la controversia riguardasse il procedimento di determinazione dell’adeguamento del corrispettivo nell’ambito di un contratto pubblico e non il mero pagamento di somme già puntualmente quantificate. La giurisdizione amministrativa sussiste, secondo il Collegio, sia per l’an sia per il quantum della revisione prezzi, anche quando la pretesa revisionale derivi da clausole contrattuali e non direttamente da fonti normative. Il TAR ha poi ritenuto infondate le censure sostanziali. Il contratto, di durata quinquennale, prevedeva un corrispettivo iniziale di € 82,88 e richiamava le decurtazioni stabilite dall’art. 2 del Capitolato, inclusa la quota relativa alla locazione dell’immobile maggiorata dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione. L’art. 6 del contratto rendeva il corrispettivo fisso e invariabile, fatti salvi i provvedimenti regolamentari regionali. Le D.G.R. n. 1085/2021 e n. 1490/2022 avevano determinato le tariffe regionali massime, ma non avevano eliminato la clausola contrattuale relativa alle decurtazioni applicabili nel rapporto di appalto. Il Regolamento regionale n. 11/2008, in particolare gli artt. 1, 2, 3 e 9, non attribuiva alla ricorrente il diritto a ottenere l’intera tariffa regionale senza le decurtazioni previste dal Capitolato, né vietava all’ASL di applicare la clausola contrattuale. È stata quindi ritenuta legittima la quantificazione delle integrazioni tariffarie e delle nuove tariffe. Sono state respinte anche le pretese relative agli interessi moratori, poiché l’ASL aveva rappresentato l’impossibilità di procedere alla corretta istruttoria e liquidazione in assenza di fatture idoneamente riferibili ai periodi e alle fatture originarie. Il TAR ha prescisso, per economia processuale, dall’esame dell’eccezione relativa alla mancata impugnazione dell’art. 3, comma 2, del contratto. Spese integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla revisione dei prezzi nei contratti pubblici, comprendendo sia l’an sia il quantum della pretesa revisionale.
artt. 1, 2, 3 e 9 Regolamento regionale Puglia n. 11/2008
“Le tariffe individuate nell’allegata Tabella A) si applicano alle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne in possesso dei requisiti organizzativi previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005”; “Dette tariffe saranno rivalutate, per quanto concerne le spese di personale, per effetto dei rinnovi dei CCNL, e, per quanto concerne le altre voci di costo, in sede di approvazione del DIEF, in misura pari al tasso di inflazione”; “In caso di immobile di proprietà del gestore, ai fini della valorizzazione del bene in uso, la quota relativa al costo minimo di locazione viene mantenuta nella tariffa.”
Il regolamento disciplina le tariffe regionali e i relativi criteri di rivalutazione, ma non esclude l’applicazione delle decurtazioni previste dalla lex specialis e dal contratto di appalto.
D.G.R. Puglia n. 1085 del 30 giugno 2021
Ha previsto l’adeguamento delle tariffe massime giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche, inclusa la tariffa di € 89,23 per i Centri Diurni, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
D.G.R. Puglia n. 1490 del 28 ottobre 2022
Ha previsto ulteriori incrementi tariffari, inclusa la tariffa di € 99,70 per i Centri Diurni, con decorrenza dal 1° ottobre 2022.
art. 6 contratto di repertorio n. 1283 del 24 giugno 2021
“Il corrispettivo determinato ai sensi del precedente articolo è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla Regione Puglia.”
La clausola stabilisce l’invariabilità del corrispettivo, salva l’applicazione degli adeguamenti derivanti dai provvedimenti regolamentari regionali.
art. 2 Capitolato Speciale d’appalto
“Applicando la retta giornaliera massima prevista dal D.G.R. Puglia n. 1144/2018 decurtata della quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione).”
La clausola consente di applicare alla tariffa massima regionale la decurtazione della quota relativa alla locazione, maggiorata dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione; tale previsione è stata ritenuta applicabile anche nella determinazione degli adeguamenti tariffari.
art. 3 d.lgs. 231/2002
La pretesa agli interessi moratori è stata respinta in ragione dell’assenza di elementi contabili idonei a consentire all’ASL di verificare i periodi di riferimento e di evitare duplicazioni di pagamento.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla revisione dei prezzi di un contratto pubblico, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende sia l’accertamento dell’an della revisione sia la determinazione del quantum, anche quando la pretesa revisionale trovi fondamento in una clausola contrattuale anziché direttamente in una norma di legge o regolamento.
- Le tariffe massime stabilite da atti regionali per strutture sanitarie o sociosanitarie non impediscono, nel rapporto contrattuale di appalto, l’applicazione delle decurtazioni espressamente previste dalla lex specialis e dal contratto, salvo che gli atti regionali le escludano in modo chiaro.
- Quando il contratto di appalto richiama gli adeguamenti tariffari regionali ma mantiene ferme le modalità di calcolo e le decurtazioni previste dal Capitolato, l’amministrazione può determinare l’integrazione del corrispettivo applicando tali clausole contrattuali alle nuove tariffe regionali.
- La deduzione del difetto assoluto di attribuzione non è fondata quando l’amministrazione appaltante non ridetermina in via generale la tariffa regionale, ma applica nel singolo rapporto contrattuale le tariffe regionali e le clausole economiche della gara per quantificare il corrispettivo dovuto.
- Gli interessi moratori sulle somme derivanti dalla revisione del corrispettivo non spettano quando la documentazione contabile fornita dall’operatore non consente all’amministrazione di individuare con certezza i periodi e le fatture di riferimento, impedendo la verifica della debenza e il rischio di duplicazioni di pagamento.
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