Ordinanza n. 1867/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale prot n. CN/19338/2026 del 10 febbraio 2026, rep. n. 323/2026 del 10.02.2026, avente ad oggetto “Ingiunzione alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a carico della MEDI-MARKET ITALI Srl - Via Laurentina 865 c/c Maximo, Roma, ai sensi della Legge n. 160 del 27/12/2019”, emanato da Roma Capitale, Municipio Roma IX, Direzione Tecnica, E.Q. Servizio Attività Produttive, Ufficio Autorizzazioni Impianti Pubblicitari, a firma del Direttore Ing. Mario Sica; - della nota di trasmissione prot. n. CN 22475 del 16 febbraio 2026 di Roma Capitale, Municipio Roma IX, Direzione Tecnica, E.Q. Servizio Attivita Produttive, Ufficio Autorizzazioni Impianti Pubblicitari, a firma del Direttore Ing. Mario Sica, notificata il 18 febbraio 2026; - della nota prot. n. 9/19-1 del 24 gennaio 2025, acquisita con prot. n. CN/13186 del 3 febbraio 2025, richiamata nella richiamata Determinazione Dirigenziale; - ancorché non conosciuta, della comunicazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - Nucleo Antisofisticazioni e Sanita di Roma n. 9/19 del 9 gennaio 2025, acquisita con prot. n. CN/9578 del 24 gennaio 2025; - ancorché non conosciuta, della nota VN/22754 del 3 aprile 2025 del IX Gruppo Eur di Polizia di Roma Capitale, acquisita da Roma Capitale, Municipio IX, Ufficio Autorizzazioni Impianti Pubblicitari con prot. n. CN/47463 del 4 aprile 2025; - in ogni caso, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza di risarcimento danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a impianti pubblicitari, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ingiunzione dirigenziale adottata da Roma Capitale - Municipio Roma IX, avente a oggetto la rimozione degli impianti e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché la relativa nota di trasmissione e gli atti presupposti richiamati o non conosciuti. Il ricorso contiene una riserva di motivi aggiunti e di domanda risarcitoria. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone nel dettaglio i vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la necessità di approfondimenti, anche fattuali, propri della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati. La decisione è stata fondata sulla necessità di svolgere opportuni approfondimenti, anche in fatto, nella sede di merito e sull’esigenza, considerato il pregiudizio dedotto e bilanciati gli interessi contrapposti, di giungere alla decisione di merito mantenendo integra la situazione esistente. Il TAR ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
Legge n. 160 del 27 dicembre 2019
È richiamata nell’oggetto dell’ingiunzione impugnata; l’ordinanza non espone una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Quando la controversia richiede approfondimenti fattuali e giuridici incompatibili con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può accogliere la domanda cautelare per preservare integra la situazione controversa fino alla decisione di merito, ove il pregiudizio dedotto e il bilanciamento degli interessi lo giustifichino.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche senza una definizione anticipata della fondatezza del ricorso, quando l’esigenza di evitare il consolidamento degli effetti dell’atto impugnato prevale temporaneamente in attesa degli approfondimenti propri della fase di merito.
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