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Sentenza

Sentenza del 24/02/2020 n. 4849 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione regionale della Puglia che aveva confermato l'annullamento di due avvisi di accertamento (anni 2003 e 2004) emessi per recupero IVA, IRAP e IRPEF. Gli avvisi erano nati da una verifica svolta sulla societa' E. F. s.r.l., che aveva emesso fatture ritenute dall'Ufficio inesistenti in favore di A.G.; l'Agenzia deduceva invece che erano state svolte verifiche anche nei confronti di A.G. e che dal processo verbale di constatazione emergevano elementi indiziari (modalita' di pagamento, dichiarazioni dei dipendenti, carenza di struttura della E. F. s.r.l.) idonei a provare la fittizieta' delle operazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo a difetto di motivazione meramente apparente (secondo motivo), ma ha accolto il primo motivo (omesso esame di documento decisivo): ha rilevato che la Commissione regionale non aveva valutato il processo verbale di constatazione redatto il 3 ottobre 2007 a carico di A.G. e gli elementi indiziari raccolti, omettendo un punto decisivo della controversia. Il terzo motivo e' stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria provinciale della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di legittimita'.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e n. 4

    Usato per censurare rispettivamente l'omesso esame di fatto decisivo e la violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata; la Corte ammette la doglianza sull'omissione ma rigetta la censura meramente formale sulla motivazione.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiesto quale parametro per la correttezza della motivazione dei giudici tributari; la Corte valuta se la Commissione regionale abbia adeguatamente motivato il rigetto dell'appello dell'Amministrazione.

  • Codice Civile

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte affronta il tema della distribuzione dell'onere probatorio nei casi di presunta fittizieta' delle operazioni fatturate.

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    Viene considerato nell'ambito delle modalita' e limiti dell'accertamento analitico-induttivo e della utilizzazione di elementi probatori raccolti anche da soggetti diversi da quelli controllati; la Corte osserva che tali elementi devono essere esaminati dal giudice di merito.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamato per il principio del dovere di motivazione delle sentenze e per l'obbligo dei giudici di esporre le ragioni del convincimento.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non puo' omettere di esaminare documenti prodotti in giudizio che siano decisivi per la controversia: la mancata valutazione di un processo verbale di constatazione puo' determinare cassazione per omessa motivazione su punto decisivo.
  • In casi di presunta fittizieta' delle operazioni, l'Amministrazione deve produrre e il giudice deve valutare le risultanze istruttorie (processi verbali, dichiarazioni, modalita' di pagamento, carenza di struttura dell'emittente) prima di affermare l'inesistenza sostanziale delle prestazioni.
  • Una verifica compiuta su una societa' che ha emesso fatture puo' richiedere complementari accertamenti nei confronti del destinatario delle fatture; pero' se l'Ufficio ha effettivamente effettuato verifiche incrociate, tali atti devono essere presi in considerazione dal giudice.
  • Gli indizi rilevanti (pagamenti effettuati a terzi, assegni intestati a soggetti diversi dall'emittente, dichiarazioni dei dipendenti, mancanza di personale/mezzi dell'emittente) possono concorrere a formare la prova della fittizieta', ma la loro valutazione spetta al giudice e deve risultare nella motivazione.
  • La motivazione della sentenza deve esporre chiaramente le ragioni e l'iter logico-giuridico che portano alla decisione; motivazione apparente o omissioni su documenti decisivi sono vizii idonei alla cassazione.
  • Se la Corte di legittimita' rileva omissioni istruttorie o valutative rilevanti, puo' cassare e rinviare per nuovo esame invece di decidere nel merito, consentendo al giudice di merito di valutare le prove nel loro complesso.

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