Sentenza del 22/01/2016 n. 1167 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), sostenendo che l’attività di agente di commercio non è automaticamente soggetta a IRAP per il solo fatto di essere qualificata come attività d’impresa ai sensi dell’art. 2195 c.c. Secondo il ricorrente, l’imposta è dovuta soltanto quando l’attività sia svolta con autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la conclusione della Commissione tributaria regionale secondo cui l’attività di agente o rappresentante di commercio sarebbe sempre soggetta a IRAP. Ha affermato che anche tale attività è esclusa dall’imposta quando manca un’autonoma organizzazione. Spetta al contribuente che chiede il rimborso provare l’assenza di tale requisito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’IRAP presuppone non solo l’esercizio abituale di un’attività, ma anche la sua autonoma organizzazione. Pertanto, l’attività di agente di commercio non è automaticamente imponibile.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c
La norma individua tra i soggetti potenzialmente interessati dall’IRAP gli esercenti attività commerciali e di lavoro autonomo, ma l’imposizione resta subordinata alla presenza del presupposto dell’autonoma organizzazione.
Codice civile, art. 2195
La qualificazione dell’attività di agente di commercio come attività d’impresa non comporta, da sola, l’automatica applicazione dell’IRAP. Occorre verificare concretamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
Legge 9 maggio 1985, n. 204, art. 1
La disposizione definisce l’attività di agente di commercio. Anche per tale categoria l’esclusione dall’IRAP è possibile quando l’attività non è autonomamente organizzata.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12108/2009
Ha stabilito il principio secondo cui l’agente di commercio è soggetto a IRAP soltanto se esercita l’attività con autonoma organizzazione. Tale requisito ricorre quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione, non è inserito in una struttura altrui e utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Massime di principio
- La qualificazione di un’attività come attività d’impresa non implica automaticamente l’assoggettamento a IRAP: è necessario verificare in concreto la presenza di un’autonoma organizzazione.
- Per gli agenti di commercio, l’IRAP è dovuta quando l’attività è supportata da una struttura organizzativa propria, da beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o dall’impiego non occasionale di collaboratori o dipendenti.
- L’accertamento dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito e deve basarsi sulle caratteristiche concrete dell’attività, non sulla sola categoria professionale del contribuente.
- Chi chiede il rimborso dell’IRAP deve dimostrare l’assenza dell’autonoma organizzazione, fornendo elementi relativi a beni strumentali, personale, collaboratori e modalità effettive di svolgimento dell’attività.
- La cassazione con rinvio non riconosce necessariamente in via definitiva il rimborso: impone al giudice di merito di riesaminare la situazione applicando il corretto criterio dell’autonoma organizzazione.
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