Sentenza n. 411/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della DGR n. XI/4945, in data 29.06.2021 (pubblicata sul BURL SO n. 27 in data 5 luglio 2021), recante “Determinazioni in merito alla assegnazione delle maggiorazioni tariffarie per l’esercizio 2020 a favore degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato e delle strutture sanitarie di ricovero e cura – poli universitari – d.g.r. n. 350 del 28 luglio 2010 e s.m.i. – d.g.r. n. 1153 del 21 gennaio 2019”, nella parte in cui ha preso atto delle risultanze del procedimento istruttorio svolto presso il competente ufficio della Direzione Generale Welfare in ordine alla determinazione dei punteggi ai fini dell’individuazione delle fasce di complessità e dell’incremento tariffario percentuale annuale spettante alle strutture sanitarie di ricovero e cura (punto 1 del deliberato) e, conseguentemente, ha proceduto alla determinazione del valore economico delle maggiorazioni tariffarie per l’anno 2020, secondo i valori di cui all’Allegato 1 “Tabelle assegnazioni” (punto 2 del deliberato), con inserimento della struttura sanitaria San Raffaele Turro nella fascia B e riconoscimento di una maggiorazione tariffaria annua pari al 10%, anziché nella fascia C e riconoscimento di una maggiorazione del 16%; - nonché, di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi, fra cui, in particolare: i) gli atti, non noti, del procedimento istruttorio svolto dal competente ufficio della Direzione Generale Welfare in ordine al riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie per l’esercizio 2020 sulla base delle istanze presentate; ii) la nota della D.G. Welfare – UO Polo Ospedaliero consegnata alla attrice in data 21 luglio 2021 a seguito dei chiarimenti richiesti; iii) la nota della D.G. Welfare protocollo n. G1.2021.0053377 in data 3 settembre 2021 a riscontro dell’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente; B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 01/12/2022, per l’annullamento: - della DGR della Lombardia n. XI/7011 in data 26 settembre 2022, recante “Determinazioni in merito alla assegnazione delle maggiorazioni tariffarie art. 27-bis L.R. 33/20009 per l'esercizio 2020 – DGR N. XI/4945/2021”, nella parte in cui ha confermato l'inserimento della struttura sanitaria San Raffaele Turro nella fascia B, con riconoscimento di una maggiorazione tariffaria annua pari al 10%, anziché nella fascia C e riconoscimento di una maggiorazione tariffaria del 16%; - della Deliberazione della ATS della Città Metropolitana di Milano n. 928, in data 15 novembre 2022, recante “Maggiorazioni tariffarie a favore degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato e delle strutture sanitarie di ricovero e cura – poli universitari a contratto con ATS della Città Metropolitana di Milano. Saldo 30% anno 2020 ex DGR N. XI/4945 del 29.06.2021”, nella parte in cui ha provveduto al saldo dell'importo dovuto alla struttura ospedaliera San Raffaele Turro a titolo di maggiorazione tariffaria per l'esercizio 2020 confermando il calcolo effettuato dalla DGR n. XI/4945/2021, derivante dall'attribuzione della fascia di maggiorazione B.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Attribuzione alla struttura sanitaria San Raffaele Turro della fascia B e di una maggiorazione tariffaria del 10% per l'esercizio 2020, anziché della fascia C e della maggiorazione del 16%, nonché gli atti confermativi e applicativi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la DGR Lombardia n. XI/4945/2021, nonché con motivi aggiunti la DGR n. XI/7011/2022 e la deliberazione ATS n. 928/2022, contestando il punteggio complessivo attribuito alla struttura San Raffaele Turro ai fini delle maggiorazioni tariffarie per l'anno 2020. Ha dedotto, in primo luogo, l'erroneità dei presupposti e il travisamento dei fatti, sostenendo che la Regione avrebbe calcolato i posti letto dell'Unità operativa di Urologia soltanto tra quelli totali, ma non tra quelli convenzionati, benché l'unità fosse stata trasferita nel corso del 2020 presso altro IRCCS gestito dalla ricorrente. Secondo la tesi attorea, tale erroneo calcolo avrebbe ridotto dal 3 al 2 il punteggio relativo al rapporto tra posti letto destinati alla didattica e posti letto totali, determinando il passaggio dalla fascia C alla fascia B. È stato dedotto, inoltre, il difetto di istruttoria, poiché la Regione non avrebbe adeguatamente verificato il trasferimento dell'Unità operativa di Urologia, formalmente comunicato all'ATS. Infine, la ricorrente ha lamentato irrazionalità, ingiustizia manifesta, pretestuosità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, sostenendo che i posti letto trasferiti sarebbero stati comunque utilizzati per attività universitaria presso l'altro IRCCS. I medesimi vizi sono stati dedotti nei confronti degli atti successivi sia per illegittimità derivata sia per vizi propri.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha rilevato che il calcolo delle maggiorazioni tariffarie era fondato su criteri predeterminati e su parametri matematici vincolanti, stabiliti dalla normativa regionale e da atti generali non impugnati e ormai inoppugnabili. La riduzione del punteggio complessivo da 8 a 7 non dipendeva soltanto dall'indicatore relativo al rapporto tra posti letto didattici e posti letto totali, poiché anche l'indicatore relativo al numero degli studenti era passato da 2 a 1 punto. Quanto all'Unità operativa di Urologia, il giudice ha osservato che i relativi posti letto risultavano effettivamente attivi presso la struttura Turro nel 2020 e che la controversia riguardava soltanto il momento del loro trasferimento presso l'altro ospedale. La Regione aveva legittimamente utilizzato i dati delle giornate di degenza per calcolare il rapporto tra giornate riferibili a unità operative convenzionate e giornate complessive, considerando anche le degenze dell'unità non convenzionata e, secondo la difesa regionale, computandone la presenza in misura proporzionale al periodo di effettivo utilizzo. La ricorrente non ha dimostrato né l'erroneità del calcolo né che l'eventuale computo dei posti letto soltanto per una parte dell'anno avrebbe consentito di superare la soglia del 93,3% necessaria per ottenere il punteggio massimo. Le censure di erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e irragionevolezza sono state quindi ritenute infondate. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 13, comma 15, l.r. Lombardia n. 31/1997
La Giunta regionale con proprio provvedimento costituisce un fondo e determina le modalità del suo riparto e assegnazione, finalizzandolo alla remunerazione delle funzioni non tariffabili.
La disposizione costituisce la base regionale per la creazione del fondo e per la definizione delle modalità di riparto delle remunerazioni relative alle funzioni non tariffabili.
art. 8-sexies, comma 1, d.lgs. n. 502/1992
Le funzioni assistenziali da remunerare in base al costo standard di produzione del programma di assistenza.
La norma ricomprende le maggiorazioni tariffarie nell'ambito della remunerazione delle funzioni assistenziali non direttamente tariffabili.
art. 27-bis l.r. Lombardia n. 33/2009
La Giunta regionale determina annualmente la maggiorazione ... in base ai seguenti criteri.
La disposizione attribuisce alla Giunta regionale il potere di determinare annualmente le maggiorazioni tariffarie sulla base di criteri riferiti, tra l'altro, ai posti letto destinati alla didattica, agli studenti e al personale dedicato alla formazione e al tutoraggio.
DGR Lombardia n. IX/350/2010
Numero posti letto attivi destinati alle attività didattiche: percentuale dei posti letto dedicati all'attività didattica rispetto ai posti letto totali.
L'atto generale stabilisce gli indicatori, i punteggi e le soglie per l'individuazione delle fasce di complessità e degli incrementi tariffari; il relativo metodo di calcolo è stato ritenuto vincolante per l'amministrazione.
DGR Lombardia n. XI/1153/2019
La deliberazione ha fornito direttive per l'istruttoria delle domande di maggiorazione, inclusi punteggi, indicatori e valore della produzione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
art. 13-quater delle norme di attuazione al c.p.a.
Massime di principio
- Quando una maggiorazione tariffaria è determinata sulla base di criteri, soglie e formule matematiche previamente stabiliti da atti generali non impugnati e ormai inoppugnabili, la successiva attività amministrativa di assegnazione del punteggio e della fascia ha natura vincolata e deve essere valutata principalmente in relazione alla corretta acquisizione e applicazione dei dati rilevanti.
- Ai fini del calcolo del rapporto tra posti letto destinati alla didattica e posti letto totali, possono rilevare i posti letto effettivamente attivi presso la struttura nel periodo considerato, anche se non convenzionati con l'università, quando il metodo previsto dalla disciplina applicabile utilizza i dati delle giornate di degenza complessive e delle giornate riferibili alle unità operative convenzionate.
- La contestazione del dato utilizzato dall'amministrazione non è sufficiente per dimostrare l'illegittimità del punteggio: il ricorrente deve provare sia l'errore nel calcolo sia l'incidenza concreta dell'errore sul superamento della soglia necessaria per ottenere una diversa fascia o un maggiore beneficio.
- La riduzione del punteggio relativo a un singolo indicatore non determina da sola l'illegittimità del declassamento quando il punteggio complessivo risulta influenzato anche da altri indicatori e il ricorrente non dimostra che, eliminando l'errore dedotto, avrebbe comunque raggiunto la soglia richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 14/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 144/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 145/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 146/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →