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Sentenza

Sentenza del 05/03/2015 n. 2159 - Comm. Trib. Prov. Milano

Registro, ipotecaria e catastale - Trust - Imposta di registro in misura fissa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale dell'atto con cui beni o diritti venivano conferiti in un trust avente finalità liquidatoria. L'Amministrazione finanziaria sosteneva l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni, presumendo che il trasferimento al trustee integrasse un'attribuzione patrimoniale rilevante ai fini dell'imposta proporzionale. La decisione ha invece valorizzato la natura non definitiva dell'attribuzione: il trustee riceve i beni per amministrarli e liquidarli secondo lo scopo del trust, senza acquisire un accrescimento patrimoniale stabile e personale.

La decisione

È stata esclusa l'applicazione dell'imposta sulle donazioni. Poiché il conferimento nel trust liquidatorio non realizza, al momento dell'atto, un trasferimento definitivo di ricchezza a favore del trustee o dei beneficiari, trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa. La medesima qualificazione comporta, in linea generale, l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale secondo il regime previsto per l'atto, senza considerare il conferimento come un'immediata liberalità imponibile.

Norme richiamate

  • Imposta sulle donazioni

    Non è applicabile quando il trustee non consegue un accrescimento definitivo del proprio patrimonio.

    L'imposta sulle donazioni presuppone un effettivo arricchimento patrimoniale riconducibile a un atto di liberalità. Il semplice trasferimento dei beni al trustee, se strumentale alla liquidazione e vincolato allo scopo del trust, non realizza tale presupposto in via immediata.

  • Imposta di registro

    Applicazione in misura fissa.

    Il conferimento di beni in un trust liquidatorio, in assenza di un trasferimento definitivo di ricchezza, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa anziché a un'imposta proporzionale collegata al valore dei beni.

  • Imposte ipotecaria e catastale

    La qualificazione dell'atto come trasferimento non definitivo e funzionale allo scopo del trust incide anche sul trattamento delle imposte ipotecaria e catastale, che non devono essere automaticamente applicate come se fosse già avvenuta una liberalità definitiva.

Massime di principio

  • Nel trust occorre distinguere il trasferimento formale dei beni al trustee dall'effettivo trasferimento definitivo della ricchezza: il primo non implica necessariamente l'applicazione dell'imposta sulle donazioni.
  • Se il trustee opera come titolare strumentale dei beni, con obbligo di amministrarli o liquidarli e di destinarne il ricavato secondo lo scopo del trust, l'atto di dotazione tende a essere tassato con imposta di registro in misura fissa.
  • La tassazione proporzionale propria degli atti di liberalità può diventare rilevante in un momento successivo, quando si realizza l'attribuzione definitiva ai beneficiari o un effettivo arricchimento non meramente temporaneo o fiduciario.
  • La qualificazione fiscale dipende dal contenuto concreto dell'atto e dai poteri e obblighi del trustee: un trust realmente liquidatorio e privo di arricchimento definitivo non va automaticamente assimilato a una donazione.

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