Sentenza del 05/03/2015 n. 141 - Corte di Giustizia CEE
Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - IVA - Applicazione di un'aliquota ridotta - Fornitura di libri digitali o elettronici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione ha contestato l'applicazione, da parte della Francia, dell'aliquota IVA ridotta del 5,5% alla fornitura di libri digitali o elettronici, inclusi quelli scaricati o forniti in streaming. Secondo la Commissione, tali operazioni non costituiscono cessioni di beni materiali, ma prestazioni di servizi fornite per via elettronica, escluse dall'ambito delle aliquote ridotte ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva IVA. La Francia, sostenuta dal Belgio, ha sostenuto che la nozione di libri su "qualsiasi tipo di supporto fisico" comprendesse anche i libri elettronici, in considerazione dell'equivalenza funzionale con i libri cartacei e del progresso tecnologico.
La decisione
La Corte di giustizia ha accolto il ricorso della Commissione e dichiarato che la Francia è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 96 e 98 della direttiva 2006/112/CE, letti insieme agli allegati II e III e al regolamento di esecuzione n. 282/2011. La fornitura di un libro elettronico è una prestazione di servizi, non una cessione di beni, perché il contenuto digitale non è un bene materiale e il supporto fisico utilizzato dal cliente non è incluso nella fornitura. Inoltre, si tratta di un servizio fornito per via elettronica, per il quale la direttiva esclude l'applicazione di aliquote IVA ridotte. La Francia è stata condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dalla Commissione; il Belgio ha sopportato le proprie spese.
Norme richiamate
Articoli 96 e 98 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE
Gli Stati membri applicano un'aliquota IVA normale; le aliquote ridotte si applicano unicamente alle categorie elencate nell'allegato III e non ai servizi forniti per via elettronica.
Le aliquote ridotte costituiscono un'eccezione e possono essere applicate solo alle operazioni espressamente ricomprese nell'allegato III. I servizi forniti per via elettronica sono esclusi dall'aliquota ridotta.
Articoli 14 e 24 della direttiva 2006/112/CE
La cessione di beni riguarda il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale; ogni operazione che non costituisce una cessione di beni è una prestazione di servizi.
Il libro elettronico non è un bene materiale e il supporto fisico usato per leggerlo non fa parte della fornitura; pertanto l'operazione è qualificata come prestazione di servizi.
Allegato III, punto 6, della direttiva 2006/112/CE
Fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico.
La disposizione riguarda i libri forniti su un supporto fisico incluso nell'operazione, non i contenuti digitali trasmessi o scaricati senza trasferimento di un supporto materiale.
Allegato II della direttiva 2006/112/CE
Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati.
L'elenco contribuisce a individuare i servizi forniti per via elettronica, categoria nella quale rientra la fornitura di contenuti digitalizzati di libri.
Articolo 7 e allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
Servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica, essenzialmente automatizzati, con intervento umano minimo; tra questi rientra il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche.
La fornitura automatizzata di libri digitali via Internet o altra rete elettronica è un servizio prestato tramite mezzi elettronici.
Articoli 138 e 140 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
La parte soccombente è condannata alle spese; gli Stati membri intervenuti sopportano le proprie spese.
La Francia, risultata soccombente, deve sostenere le proprie spese e quelle della Commissione, mentre il Belgio sostiene autonomamente le proprie.
Massime di principio
- In materia di IVA, le aliquote ridotte sono eccezionali e devono essere applicate soltanto alle categorie espressamente previste dalla normativa europea; non è sufficiente che il bene o servizio abbia una funzione sociale o culturale analoga a quella di una categoria agevolata.
- La distinzione tra bene e servizio dipende dalla natura giuridica dell'operazione: il trasferimento di contenuti digitali senza un supporto materiale incluso nella fornitura è normalmente una prestazione di servizi.
- La fornitura automatizzata di contenuti digitali tramite Internet o reti elettroniche rientra, in linea generale, nei servizi forniti per via elettronica.
- Il riferimento a un bene "su qualsiasi tipo di supporto fisico" non comprende automaticamente la versione digitale dello stesso prodotto: occorre che il supporto materiale sia effettivamente oggetto della fornitura.
- Il principio di neutralità fiscale o l'equivalenza economica tra prodotti analoghi non può, da solo, estendere una disposizione agevolativa formulata in modo non equivoco.
- Per valutare l'aliquota IVA applicabile a un prodotto digitale è necessario verificare separatamente la sua qualificazione come bene o servizio, il canale di fornitura e l'eventuale inclusione nella specifica lista normativa delle operazioni agevolabili.
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