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Sentenza

Sentenza del 05/03/2015 n. 142 - Corte di Giustizia CEE

Fiscalità - Direttiva 92/12/CEE - Regime generale dei prodotti soggetti ad accisa - Tassazione delle merci di contrabbando - Merci immesse in consumo in uno Stato membro e trasportate in un altro Stato membro - Stato membro competente - Diritto dello Stato di transito di assoggettare tali merci ad imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'imposta sul tabacco richiesta dall'Austria per circa 12.650.000 sigarette introdotte clandestinamente nell'Unione europea e trasportate dall'Ungheria al Regno Unito, transitando attraverso l'Austria senza il documento di accompagnamento previsto dalla direttiva 92/12/CEE. Sosteneva di essere un semplice autotrasportatore, non acquirente né soggetto che avesse immesso le merci sul mercato austriaco. La questione era se lo Stato membro di transito potesse riscuotere l'accisa per la mera detenzione commerciale delle merci durante il transito, quando esse fossero state ritrovate nello Stato membro di destinazione.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che gli Stati membri di transito non sono legittimati a riscuotere l'accisa nei confronti del conducente per la mera detenzione commerciale delle merci nel proprio territorio. In base alla regola generale, l'accisa è dovuta nello Stato membro di destinazione, dove le merci sono effettivamente detenute o immesse in consumo e dove sono state scoperte dalle autorità. La riscossione dell'accisa in Austria avrebbe potuto determinare una doppia o multipla imposizione e non era necessaria per prevenire frodi, poiché erano identificabili sia lo Stato di importazione sia quello di destinazione. La Corte ha quindi interpretato gli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 9, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE nel senso favorevole alla pretesa del ricorrente; la decisione finale sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 92/12/CEE, articolo 6

    L'accisa diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo o della constatazione degli ammanchi.

    La norma individua il momento generale di esigibilità dell'accisa, collegandolo all'immissione in consumo, anche irregolare, o alla constatazione di ammanchi.

  • Direttiva 92/12/CEE, articolo 7, paragrafi 1 e 2

    Nel caso in cui prodotti soggetti ad accisa, che siano già stati immessi in consumo in uno Stato membro, sono detenuti a scopo commerciale in un altro Stato membro, le accise vengono riscosse nello Stato membro in cui i prodotti sono detenuti.

    La disposizione stabilisce come regola generale che l'accisa spetta allo Stato membro di destinazione o di effettiva detenzione commerciale, non a ciascuno Stato membro attraversato durante il trasporto.

  • Direttiva 92/12/CEE, articolo 7, paragrafo 4

    I prodotti [...] circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento.

    L'assenza del documento costituisce un'irregolarità della circolazione, ma non attribuisce automaticamente a ogni Stato membro di transito il potere di riscuotere l'accisa.

  • Direttiva 92/12/CEE, articolo 9, paragrafo 1

    L'accisa va pagata nello Stato membro nel cui territorio si trovano i prodotti ed è esigibile nei confronti del detentore dei prodotti.

    La disposizione non consente di frammentare la tassazione tra più Stati di transito quando le merci sono state effettivamente rinvenute e detenute a fini commerciali nello Stato di destinazione.

  • Direttiva 92/12/CEE, articolo 20

    In caso di irregolarità o infrazione nel corso della circolazione [...] l'accisa deve essere pagata nello Stato membro nel cui territorio l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa.

    La disciplina delle irregolarità riguarda specifiche situazioni della circolazione e non giustifica, in assenza di ulteriori elementi, la riscossione dell'accisa da parte di tutti gli Stati attraversati.

  • Direttiva 92/12/CEE, articolo 22

    I prodotti soggetti ad accisa [...] possono formare oggetto di un rimborso dell'accisa [...] quando non siano destinati ad essere consumati in detto Stato membro.

    Il sistema dei rimborsi conferma l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, la doppia imposizione e di concentrare la tassazione nello Stato competente.

  • Articolo 27 della legge austriaca sulle imposte sui tabacchi del 1995

    Se i prodotti del tabacco [...] sono portati nel territorio di giurisdizione tributaria [...] l'imposta diviene esigibile in conseguenza della loro detenzione o del loro primo impiego per scopi commerciali.

    La norma nazionale non può essere applicata in modo da attribuire all'Austria una potestà impositiva incompatibile con la ripartizione delle competenze prevista dalla direttiva europea.

Massime di principio

  • Quando merci soggette ad accisa sono trasportate tra Stati membri per fini commerciali, la tassazione deve normalmente avvenire nello Stato membro di destinazione o in quello in cui le merci sono effettivamente scoperte e detenute, non in ogni Stato di transito.
  • L'assenza dei documenti di accompagnamento può costituire un'infrazione e comportare sanzioni o responsabilità, ma non determina automaticamente il diritto di ciascuno Stato di transito a riscuotere l'intera accisa.
  • Il principio di prevenzione delle frodi non consente una tassazione multipla generalizzata: occorre verificare se la riscossione nello Stato di transito sia realmente necessaria e se esistano elementi specifici che colleghino l'irregolarità a tale Stato.
  • La mera attività materiale di trasporto o il semplice transito non rendono necessariamente il conducente debitore dell'accisa, soprattutto quando egli non è acquirente, proprietario o soggetto che dispone commercialmente delle merci.
  • La soluzione può cambiare se non è possibile individuare lo Stato di destinazione o il luogo dell'irregolarità, oppure se le merci vengono effettivamente immesse in consumo nello Stato di transito; in tali casi devono essere applicate le specifiche regole europee sulle irregolarità e sull'immissione in consumo.

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