Sentenza del 05/03/2015 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Processo - Contributo unificato tributario - Errato acquisto contrassegni - Chiamata in causa del Tribunale - Soggetto legittimato al rimborso - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Sussiste - Comunanza di lite - Litisconsorzio processuale necessario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso degli importi versati mediante l’acquisto errato di contrassegni per il contributo unificato civile. La questione riguardava l’individuazione del soggetto legittimato a restituire le somme e la necessità di coinvolgere nel giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui gli importi riscossi sono confluiti nel bilancio dello Stato. Poiché il contribuente aveva citato soltanto il Tribunale, si è posto un problema di integrazione del contraddittorio per comunanza della lite.
La decisione
È stato affermato che il solo soggetto legittimato a concedere il rimborso è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non il Tribunale, poiché le somme derivanti dalla vendita dei contrassegni sono state versate all’apposito capitolo del bilancio statale. La controversia presenta una situazione di litisconsorzio processuale necessario: il Ministero deve quindi essere chiamato in causa e, in giudizio, è rappresentato dall’Agenzia delle Entrate. La domanda non può essere validamente decisa senza la partecipazione del Ministero.
Norme richiamate
Disciplina del contributo unificato tributario e del contributo unificato civile
La distinzione tra i due tipi di contributo rileva ai fini dell’individuazione del soggetto destinatario delle somme e del diritto al rimborso.
Norme sul litisconsorzio processuale necessario
Quando la decisione riguarda necessariamente più soggetti, tutti devono partecipare al giudizio; in caso contrario, il contraddittorio deve essere integrato.
Norme sulla rappresentanza processuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze
L’Agenzia delle Entrate è legittimata a rappresentare in giudizio il Ministero nelle controversie relative alle somme riscosse tramite i contrassegni del contributo unificato.
Massime di principio
- Per chiedere il rimborso di somme versate erroneamente mediante contrassegni o altri strumenti di pagamento pubblico, occorre individuare l’amministrazione cui le somme sono effettivamente affluite, non necessariamente l’ufficio o l’ente presso cui il pagamento è stato effettuato.
- Il Tribunale non è il soggetto legittimato al rimborso se non ha acquisito le somme nel proprio patrimonio o bilancio: in tal caso la legittimazione spetta all’amministrazione statale destinataria degli importi.
- Se il contribuente cita soltanto un ufficio o un’amministrazione coinvolta nella procedura, ma la decisione incide direttamente sui diritti di un’altra amministrazione, può configurarsi un litisconsorzio necessario e il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.
- Prima di instaurare il giudizio è opportuno verificare sia il soggetto titolare dell’obbligo di rimborso sia l’organo competente a rappresentarlo processualmente.
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