Sentenza del 05/03/2015 n. 149 - Corte di Giustizia CEE
Imposte indirette - Accise - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 1, paragrafo 2 - Combustibile liquido soggetto ad accisa - Imposta sulle vendite al dettaglio - Nozione di "finalità specifica" - Destinazione predeterminata - Esenzioni fiscali - Prodotti e servizi venduti durante un viaggio in barca, aeromobile, treno o autobus - Organizzazione del trasporto pubblico nel territorio di una città.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto il rimborso dell'imposta comunale sulle vendite applicata alle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa. Sosteneva che tale imposizione fosse incompatibile con l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, perché non perseguiva una vera finalità specifica, ma finanziava una spesa generale — l'organizzazione del trasporto pubblico — già obbligatoriamente spettante e finanziata dal Comune, indipendentemente dall'esistenza dell'imposta.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la destinazione esclusiva del gettito al trasporto pubblico non è sufficiente a conferire all'imposta una finalità specifica, poiché si tratta di un compito generale dell'ente locale finanziabile con qualsiasi entrata. Non è stato inoltre dimostrato né un nesso diretto tra l'imposta e specifiche finalità ambientali o sanitarie, né che la struttura dell'imposta fosse concepita per dissuadere dal consumo di combustibili o modificare il comportamento dei contribuenti. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE osta quindi alla normativa nazionale che applica tale imposta alle vendite al dettaglio di combustibile soggetto ad accisa. La terza questione è stata ritenuta non necessaria. La decisione finale sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'IVA.
L'imposizione aggiuntiva sui prodotti soggetti ad accisa è ammessa solo se persegue una finalità specifica, distinta da una mera finalità di bilancio, e se rispetta le regole dell'Unione sulla base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e i controlli.
Articolo 3, paragrafo 2, direttiva 92/12/CEE
I prodotti soggetti ad accisa possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA.
La Corte ha ritenuto applicabile la precedente giurisprudenza anche alla direttiva 2008/118/CE, dato il contenuto sostanzialmente equivalente delle due disposizioni.
Articolo 6, paragrafo 1, legge estone sull'organizzazione degli enti locali
Gli enti locali hanno il compito di organizzare, nel territorio del comune o della città, il trasporto pubblico all'interno del comune o della città.
Poiché l'organizzazione e il finanziamento del trasporto pubblico costituivano un obbligo ordinario del Comune, la destinazione dell'imposta a tale attività è stata considerata una modalità interna di finanziamento, non una finalità specifica ai sensi del diritto dell'Unione.
Regolamento n. 45 del Comune di Tallinn sull'imposta sulle vendite
L'imposta sulle vendite è riscossa sui prodotti venduti e sui servizi forniti nel territorio della città di Tallinn.
L'imposta aveva portata generale sulle vendite al dettaglio e colpiva anche il combustibile liquido soggetto ad accisa. La sua struttura non risultava finalizzata a scoraggiare il consumo di combustibili o a orientare il comportamento dei contribuenti.
Massime di principio
- La semplice destinazione vincolata del gettito a una determinata spesa pubblica non basta a dimostrare una finalità specifica: se la spesa costituisce un obbligo ordinario dell'ente pubblico, l'imposta resta sostanzialmente di bilancio.
- Per applicare un'imposta indiretta aggiuntiva a prodotti già soggetti ad accisa occorre dimostrare una finalità ulteriore e concreta, distinta dal mero finanziamento generale dei servizi pubblici.
- La finalità specifica può risultare da un nesso diretto tra il gettito e l'obiettivo perseguito oppure dalla struttura stessa dell'imposta, ad esempio tramite aliquote o modalità di applicazione idonee a dissuadere determinati consumi.
- Obiettivi ambientali, sanitari o di modifica dei comportamenti non possono essere desunti automaticamente dal fatto che il gettito finanzi il trasporto pubblico; devono essere previsti e sostenuti da un meccanismo fiscale diretto e verificabile.
- Le deroghe al sistema armonizzato delle accise devono essere interpretate restrittivamente: un tributo locale generalizzato applicato anche a prodotti soggetti ad accisa rischia di essere incompatibile con la direttiva se non presenta una finalità specifica effettiva.
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