Ordinanza n. 61/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto n. -OMISSIS-, notificato il-OMISSIS-con cui il Questore di Salerno ha decretato il rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 103 co. 1 D.L. 34/2020, convertito in L. 17 luglio 2020 n.77, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Salerno ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, tra l'altro, la valutazione della propria pericolosità sociale, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Secondo la prospettazione, il diniego sarebbe stato fondato automaticamente sull'esistenza di precedenti penali. Il provvedimento dava invece rilievo alla pluralità dei precedenti, considerati complessivamente, tra cui anche un precedente per resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 337 c.p. Il ricorrente ha inoltre allegato l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'esecuzione del diniego, mentre dagli atti risultava che, dopo la revoca della sospensione dell'ordine di carcerazione, egli era stato arrestato e detenuto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, che le censure non presentassero una plausibile fondatezza. Il diniego non appariva fondato su un automatismo derivante dai singoli precedenti penali, ma su una valutazione complessiva e non atomistica della pluralità degli stessi, idonea a sostenere il giudizio del Questore sulla pericolosità sociale dell'interessato. Tale valutazione è stata ritenuta resistente alle censure di difetto istruttorio e motivazionale. Quanto al periculum in mora, il giudice ha escluso la sussistenza del requisito, rilevando che il ricorrente era stato tratto in arresto e si trovava detenuto in esecuzione del relativo decreto; dagli atti risultava inoltre effettuata la notificazione sia del preavviso di rigetto sia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
La disposizione costituisce il fondamento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno oggetto del diniego impugnato.
art. 337 c.p.
Il precedente per resistenza a pubblico ufficiale è richiamato dal giudice, insieme agli altri precedenti, quale elemento considerato nella valutazione della pericolosità sociale.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale base processuale della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- Nella valutazione della pericolosità sociale ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno, l'amministrazione non deve necessariamente fondarsi su un automatismo collegato a singoli precedenti penali, potendo considerare la pluralità dei precedenti in una valutazione complessiva e non atomistica della posizione dell'interessato.
- In sede cautelare, una valutazione amministrativa della pericolosità sociale supportata dall'esame complessivo di una pluralità di precedenti penali può superare le censure di difetto di istruttoria e motivazione quando il diniego non risulti fondato sul mero richiamo automatico a singoli precedenti.
- Il periculum in mora può essere escluso quando, nelle more della decisione cautelare, il ricorrente sia stato arrestato e detenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione, sicché non risulti concretamente dimostrato un pregiudizio attuale derivante dall'immediata efficacia del diniego amministrativo.
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