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Sentenza

Sentenza n. 4647/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 3034/2025 del 17 aprile 2025 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro e previdenza

Giustizia amministrativa202507089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione della sentenza n. 3034/2025 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro e previdenza, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle 1.500 euro mediante emissione di un buono elettronico della carta del docente. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata l'inottemperanza e rilevando l'assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Le spese, poste a carico del Ministero secondo soccombenza, sono state liquidate in 1.200 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta, una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nelle controversie aventi a oggetto somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale del Ministero dalla quale è designato il commissario ad acta nominato per l'esecuzione sostitutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine congruo e può nominare un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione, se previsto dal provvedimento.
  • Su richiesta della parte, l'inottemperanza a un ordine giudiziale di pagamento può essere assistita da un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; per le obbligazioni pecuniarie essa può essere fissata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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