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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12726/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di indulto, sostenendo che l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. fosse stata presentata tempestivamente e che, per il principio di conservazione degli atti di impugnazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere ammissibile l'atto e decidere nel merito instaurando il contraddittorio. In particolare il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme processuali e di diritti costituzionali e convenzionali (art. 111 Cost., artt. 5, 6, 8 CEDU e vari articoli del codice di procedura penale).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo: pur riconoscendo il principio generale di conservazione degli atti di impugnazione (art. 568, comma 5), ha distinto il caso degli atti di opposizione in materia esecutiva regolati dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., i quali devono essere depositati presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione che ha emesso il provvedimento. Di conseguenza non può trovare applicazione l'estensione dell'art. 582, comma 2 (presentazione in altre cancellerie) alle opposizioni esecutive, perché la struttura e le esigenze della fase esecutiva richiedono che il giudice dell'esecuzione abbia immediata contezza dell'opposizione per avviare il contraddittorio. Poiché l'opposizione era stata depositata in una cancelleria diversa e pervenuta oltre il termine, la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità; il ricorso in cassazione è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che l'opposizione contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione deve essere depositata direttamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; non è estendibile la facoltà prevista dall'art. 582, comma 2.

  • art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente la presentazione degli atti di impugnazione in cancellerie diverse per alcune fattispecie; la Cassazione ha escluso l'applicazione di tale deroga alle opposizioni in materia esecutiva regolate dall'art. 667, comma 4.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Riconosce il principio di conservazione degli atti di impugnazione (favor impugnationis). La Corte ha riconosciuto la validità del principio in generale ma ne ha delimitato l'ambito: non autorizza la deroga procedurale che permetterebbe di depositare l'opposizione esecutiva in cancellerie diverse da quella del giudice dell'esecuzione.

  • art. 121, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di deposito nella cancelleria per memorie e richieste scritte; la Corte ha applicato tale regola alla presentazione dell'opposizione esecutiva, rafforzando l'interpretazione restrittiva sull'ufficio competente.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese per il ricorrente; la Corte l'ha applicata condannando Minniti al pagamento delle spese processuali in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Articoli richiamati nel ricorso come motivi di doglianza (vizi di diritto e di motivazione); la Corte li ha ritenuti infondati rispetto al profilo de quo, non accogliendo le censure.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per questioni di giusto processo; la Corte non ha ritenuto sussistere violazioni tali da giustificare l'accoglimento del ricorso alla luce delle regole procedurali sull'ufficio competente per il deposito.

  • artt. 5, 6, 8 CEDU

    Richiami invocati dal ricorrente a tutela di diritti fondamentali; la Corte non ha ritenuto che la mancata applicazione dell'art. 582, comma 2, alle opposizioni esecutive abbia cagionato una violazione dei diritti convenzionali menzionati.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione (art. 667, comma 4 c.p.p.) deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento: il deposito in altra cancelleria non produce automaticamente l'effetto di validità dell'impugnazione.
  • Il principio di conservazione degli atti di impugnazione (favor impugnationis) non autorizza, in via automatica, l'estensione delle regole di deposito previste per altre impugnazioni (art. 582, comma 2) alle opposizioni in materia esecutiva quando le esigenze della fase esecutiva richiedono che il giudice dell'esecuzione venga tempestivamente informato.
  • Il termine per proporre l'opposizione deve essere rispettato a pena di decadenza; il deposito fuori termine o nella cancelleria errata può comportare la dichiarazione di inammissibilità senza che sia necessario entrare nel merito.
  • Se si contesta la competenza sulla corretta sede di deposito, è opportuno agire tempestivamente (entro il termine previsto) e, se possibile, chiedere al giudice a cui si è depositato di trasmettere immediatamente gli atti, documentando la data e la modalità di deposito per invocare il principio di conservazione solo quando applicabile.
  • Le eccezioni fondate su diritti costituzionali o convenzionali richiedono di dimostrare che il vizio procedurale abbia concretamente pregiudicato il diritto sostanziale: un errore di deposito non sufficiente a dimostrare tale pregiudizio è insufficiente a ottenere l'accoglimento.

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