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Sentenza

Sentenza n. 1267/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza n. 11/2023 del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. R.G. 806/2022, pubblicata in data 13.01.2023;

Giustizia amministrativa202501639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e agli accrediti arretrati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 11/2023 del Tribunale di Siena, passata in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi legali. Il ricorso è stato notificato il 10 giugno 2025. Il giudicato era stato notificato al Ministero il 21 febbraio 2024 e risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, poiché la sentenza da eseguire era passata in giudicato prima della proposizione del ricorso, era stata notificata all'amministrazione debitrice ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e gli importi dovuti per gli anni scolastici 2017/18-2022/23, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, disponendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto al ricorrente dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • L'accertata mancata esecuzione di un giudicato impone all'amministrazione soccombente di adottare, entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, tutti gli atti necessari a realizzare integralmente il comando giudiziale, comprese le prestazioni economiche ivi riconosciute e gli interessi maturati.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla successiva richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta può essere autorizzato a delegare le attività esecutive a un funzionario dell'ufficio di appartenenza, purché resti assicurata l'integrale esecuzione del giudicato entro il termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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