Sentenza n. 492/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza: della sentenza n. 925/2025 emessa nel giudizio R.G. n. 939/2024 del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.07.2025 , notificata il 09.07.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente; alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 252,20.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato l'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente e il pagamento di euro 252,20 lordi a titolo di Retribuzione Professionale Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 925/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 mediante emissione e accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché euro 252,20 lordi per la Retribuzione Professionale Docente relativa all'anno scolastico 2020/2021, con accessori. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, rilevando che, dopo la notificazione del titolo esecutivo il 9 luglio 2025, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese. Nel corso del giudizio è stato dichiarato l'avvenuto pagamento della Retribuzione Professionale Docente, mentre non risultava adempiuto l'obbligo relativo alla Carta elettronica del docente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma di euro 252,20 relativa alla Retribuzione Professionale Docente, poiché il pagamento era intervenuto nelle more del giudizio. Per il residuo, ha ritenuto fondato il ricorso: la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Il Ministero è stato quindi condannato a dare piena esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. È stato nominato, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta individuato nel responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale, al quale è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione è stata motivata dalla serialità e dall'elevata standardizzazione del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali [...] entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi nei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
La sentenza ottemperanda riconosceva la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti dovuti.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dalla sentenza ottemperanda quale disposizione applicativa del criterio della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per conseguire l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenente una condanna dell'amministrazione al pagamento o all'attribuzione di benefici, quando l'amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, il ricorso all'esecuzione del titolo esecutivo è proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando l'amministrazione adempie solo a una parte degli obblighi contenuti nella pronuncia ottemperanda durante il giudizio, la materia del contendere cessa limitatamente alla parte eseguita, mentre il giudizio prosegue e può essere accolto per gli obblighi residui.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione debitrice con facoltà di delega, e assegnargli un termine decorrente dalla richiesta dell'interessato.
- In presenza di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice nei capitoli destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- La liquidazione delle spese di lite può essere ridotta in ragione della serialità del contenzioso e dell'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva, pur restando a carico dell'amministrazione soccombente.
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