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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21871/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la loro responsabilità per associazione per delinquere finalizzata alla produzione, detenzione e commercializzazione di banconote contraffatte (art.416 c.1-2 c.p.) e reati connessi (110, 453, ecc.). Le censure principali riguardavano: 1) insufficiente o travisata valutazione delle intercettazioni e degli elementi probatori a sostegno del delitto associativo; 2) errata identificazione del materiale e dei macchinari sequestrati come idonei alla falsificazione e pertanto dell'apporto individuale di ciascuno; 3) mancanza di elementi per ritenere la responsabilità in relazione ai singoli capi (capo b e c); 4) richiesta di riconoscimento della continuazione con fatti successivi giudicati altrove; 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e contestazione della quantificazione della pena; 6) eccezione di prescrizione per talune posizioni. Alcuni difensori sollevavano anche questioni di legittimità circa l'ammissibilità, la valutazione scientifica della perizia e la corretta applicazione delle regole di calcolo della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inadmissibili i ricorsi di Parolisi Vincenzo, Lombardi Emanuele, Lombardi Salvatore, Esposito Giuseppina e Torromacco Angelo. Il ricorso di Torromacco Mario, per vari profili inammissibile, è complessivamente infondato e quindi respinto. La Corte ha confermato la ricostruzione probatoria del duplice grado (doppia conforme) valorizzando intercettazioni, servizi di osservazione, esiti peritali europei/Banca d'Italia e dati di indagine; ha ritenuto corretta la mancata applicazione della continuazione con il procedimento pugliese e giustificata la misura delle pene e il rigetto delle attenuanti generiche. Sono state disposte le condanne al pagamento delle spese processuali da parte dei ricorrenti e la declaratoria di inammissibilità per i ricorsi dichiarati tali; inoltre la Corte ha previsto, per responsabilità nella formulazione dei motivi, il versamento di una somma a favore della Cassa (testo sentenza troncato).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che punisce l'associazione per delinquere. La Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti in base al complesso probatorio (affectio societatis, ruolo organizzativo, prosecuzione dell'attività), e ha confermato la valutazione delle intercettazioni e delle indagini di merito, considerando inattaccabile in cassazione la lettura dei fatti fatta dai giudici di merito salvo manifesta illogicità.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio di concorso di persone nel medesimo reato applicato ai singoli capi relativi a produzione/detenzione di banconote false.

  • art. 453 cod. pen.

    Norma sulla fabbricazione e detenzione di strumenti per la falsificazione; la Corte ha ritenuto provata la riconducibilità dei macchinari e materiali alla produzione di banconote contraffatte secondo le risultanze peritali e investigative.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 3)

    Regole di ammissibilità e specificità del ricorso per cassazione: la Corte ha escluso valutazioni nuove o inedite (motivi nuovi introdotti in cassazione) e dichiarato inammissibili motivi generici o tardivi, richiamando il divieto di riedizione dei fatti di merito.

  • art. 581 cod. proc. pen. (co.1-bis)

    Richiesto specificità nelle doglianze sul travisamento della prova; la Corte ha osservato che il ricorso deve dimostrare un difetto oggettivo e decisivo nella rappresentazione dei fatti da parte del giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione sulla dosimetria della pena e sugli aumenti in continuazione, rimandando la discrezionalità al giudice di merito nei limiti di legge.

  • art. 159 cod. pen. (co.1 n.3) - prescrizione

    Regole per il calcolo dei termini di prescrizione: la Corte ha spiegato i periodi di sospensione e concluso che, alla data della sentenza di appello, la prescrizione non era maturata, rendendo infondato il motivo di estinzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma per responsabilità nella formulazione dei motivi.

Massime di principio

  • La Cassazione non è chiamata a rivedere i fatti e le valutazioni probatorie di merito: motivi che offrono letture alternative delle intercettazioni o della perizia sono normalmente inammissibili se non dimostrano un travisamento manifesto e decisivo.
  • In caso di doppia conforme (sentenze di primo e secondo grado coerenti), è particolarmente difficoltoso ottenere la riforma in Cassazione; il ricorrente deve evidenziare vizi logico-giuridici chiari e puntuali.
  • Nuove prove o consulenze tecniche non sollevate nei gradi precedenti sono inammissibili in cassazione (art.606 c.3 c.p.p.).
  • Per il riconoscimento della continuazione tra reati è necessario dimostrare indicatori concreti (contiguità spazio-temporale, omogeneità dei mezzi e della programmazione, medesima compagine di compartecipi); la mera affinità non è sufficiente.
  • La quantificazione della pena e l'esclusione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità motivata del giudice di merito: la Cassazione verifica la ragionevolezza e la coerenza argomentativa, non la preferibilità della scelta.
  • L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata ai giudici di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento.
  • Le doglianze formali e generiche riguardo alla motivazione sono destinate a essere dichiarate inammissibili: il ricorso deve rispettare i requisiti di specificità e dimostrazione richiesti dall'art.581 e 606 c.p.p.

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