Cassazione Penale, Sentenza n. 21871/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la loro responsabilità per associazione per delinquere finalizzata alla produzione, detenzione e commercializzazione di banconote contraffatte (art.416 c.1-2 c.p.) e reati connessi (110, 453, ecc.). Le censure principali riguardavano: 1) insufficiente o travisata valutazione delle intercettazioni e degli elementi probatori a sostegno del delitto associativo; 2) errata identificazione del materiale e dei macchinari sequestrati come idonei alla falsificazione e pertanto dell'apporto individuale di ciascuno; 3) mancanza di elementi per ritenere la responsabilità in relazione ai singoli capi (capo b e c); 4) richiesta di riconoscimento della continuazione con fatti successivi giudicati altrove; 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e contestazione della quantificazione della pena; 6) eccezione di prescrizione per talune posizioni. Alcuni difensori sollevavano anche questioni di legittimità circa l'ammissibilità, la valutazione scientifica della perizia e la corretta applicazione delle regole di calcolo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inadmissibili i ricorsi di Parolisi Vincenzo, Lombardi Emanuele, Lombardi Salvatore, Esposito Giuseppina e Torromacco Angelo. Il ricorso di Torromacco Mario, per vari profili inammissibile, è complessivamente infondato e quindi respinto. La Corte ha confermato la ricostruzione probatoria del duplice grado (doppia conforme) valorizzando intercettazioni, servizi di osservazione, esiti peritali europei/Banca d'Italia e dati di indagine; ha ritenuto corretta la mancata applicazione della continuazione con il procedimento pugliese e giustificata la misura delle pene e il rigetto delle attenuanti generiche. Sono state disposte le condanne al pagamento delle spese processuali da parte dei ricorrenti e la declaratoria di inammissibilità per i ricorsi dichiarati tali; inoltre la Corte ha previsto, per responsabilità nella formulazione dei motivi, il versamento di una somma a favore della Cassa (testo sentenza troncato).
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma che punisce l'associazione per delinquere. La Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti in base al complesso probatorio (affectio societatis, ruolo organizzativo, prosecuzione dell'attività), e ha confermato la valutazione delle intercettazioni e delle indagini di merito, considerando inattaccabile in cassazione la lettura dei fatti fatta dai giudici di merito salvo manifesta illogicità.
art. 110 cod. pen.
Principio di concorso di persone nel medesimo reato applicato ai singoli capi relativi a produzione/detenzione di banconote false.
art. 453 cod. pen.
Norma sulla fabbricazione e detenzione di strumenti per la falsificazione; la Corte ha ritenuto provata la riconducibilità dei macchinari e materiali alla produzione di banconote contraffatte secondo le risultanze peritali e investigative.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 3)
Regole di ammissibilità e specificità del ricorso per cassazione: la Corte ha escluso valutazioni nuove o inedite (motivi nuovi introdotti in cassazione) e dichiarato inammissibili motivi generici o tardivi, richiamando il divieto di riedizione dei fatti di merito.
art. 581 cod. proc. pen. (co.1-bis)
Richiesto specificità nelle doglianze sul travisamento della prova; la Corte ha osservato che il ricorso deve dimostrare un difetto oggettivo e decisivo nella rappresentazione dei fatti da parte del giudice di merito.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione sulla dosimetria della pena e sugli aumenti in continuazione, rimandando la discrezionalità al giudice di merito nei limiti di legge.
art. 159 cod. pen. (co.1 n.3) - prescrizione
Regole per il calcolo dei termini di prescrizione: la Corte ha spiegato i periodi di sospensione e concluso che, alla data della sentenza di appello, la prescrizione non era maturata, rendendo infondato il motivo di estinzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma per responsabilità nella formulazione dei motivi.
Massime di principio
- La Cassazione non è chiamata a rivedere i fatti e le valutazioni probatorie di merito: motivi che offrono letture alternative delle intercettazioni o della perizia sono normalmente inammissibili se non dimostrano un travisamento manifesto e decisivo.
- In caso di doppia conforme (sentenze di primo e secondo grado coerenti), è particolarmente difficoltoso ottenere la riforma in Cassazione; il ricorrente deve evidenziare vizi logico-giuridici chiari e puntuali.
- Nuove prove o consulenze tecniche non sollevate nei gradi precedenti sono inammissibili in cassazione (art.606 c.3 c.p.p.).
- Per il riconoscimento della continuazione tra reati è necessario dimostrare indicatori concreti (contiguità spazio-temporale, omogeneità dei mezzi e della programmazione, medesima compagine di compartecipi); la mera affinità non è sufficiente.
- La quantificazione della pena e l'esclusione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità motivata del giudice di merito: la Cassazione verifica la ragionevolezza e la coerenza argomentativa, non la preferibilità della scelta.
- L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata ai giudici di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento.
- Le doglianze formali e generiche riguardo alla motivazione sono destinate a essere dichiarate inammissibili: il ricorso deve rispettare i requisiti di specificità e dimostrazione richiesti dall'art.581 e 606 c.p.p.
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